
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 8 maggio 2012
G.U.R.S. 8 giugno 2012, n. 23
Aggregato di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata da privato per l'anno 2012.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visto l'art. 1, comma 796, lett. o, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardante l'applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private accreditate che erogano assistenza specialistica;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il decreto assessoriale n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui "Flussi informativi";
Visti il D.A. n. 1180 del 22 giugno 2011 e il D.A. n. 1500 del 5 agosto 2011, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica
ambulatoriale da privato per l'anno 2011 e fissati i criteri di premialità;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 che nasce come un accordo relativo alla spesa e alla programmazione del S.S.N, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario, col fine di migliorare la qualità dei servizi, di promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e di garantire l'unitarietà del sistema;
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" del 23 marzo 2011 - Rep. Atti n. 61/CSR;
Visto l'atto di determinazione del fabbisogno per l'anno 2012, contenuto nell'intesa Stato/Regioni del 29 febbraio 2012 e relativo nello specifico alla ripartizione dell'ammontare delle risorse che si ritengono necessarie e compatibili per soddisfare i bisogni sanitari della popolazione e declinati nei livelli essenziali di assistenza cosiddetti "LEA";
Considerato che i tetti di spesa e l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei LEA nell'ambito delle risorse disponibili, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica;
Considerato che, rispetto al settore della specialistica ambulatoriale esterna convenzionata, la Regione è tenuta, sulla base alle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;
Visti gli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative effettuato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sulle determinazioni di cui al presente decreto;
Ritenuto di non includere nella suddetta analisi le prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti le branche di "Radioterapia" e "Nefrologia" in considerazione della natura "salvavita" di tali prestazioni e per le quali non è previsto un tetto di spesa. Pur tuttavia per tali branche si stabilisce quale tetto di spesa il valore delle prestazioni erogate nell'anno 2011 ed altresì che:
1) eventuali superamenti della spesa 2012 determinata dall'ASP competente per territorio sulla base della spesa consolidata dell'anno precedente, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico - epidemiologico e di appropriatezza che dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completate entro il 31 marzo 2013, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato;
2) che le ASP nelle quali si dovesse profilare in corso d'anno il superamento della spesa prefissata, di cui al precedente punto 1), dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, tenuto conto delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio;
Considerato che, per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6 con la quale si adegua, a partire dall'1 gennaio 2012, alla norma nazionale il livello di compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket), l'aggregato 2012 verrà decurtato dell'incremento di euro 4 milioni che, nell'aggregato 2011, è stato attribuito a seguito dell'innalzamento da euro 9 mila a euro 11 mila della soglia ISEE di esenzione dal Ticket;
Considerato, altresì, che alcuni aggregati di branca dell'anno 2011 sono risultati sovrastimati rispetto all'effettiva produzione realizzata nell'anno medesimo e che per tale ragione gli stessi subiranno per l'anno 2012 una decurtazione pari a complessivi euro 1,745 milioni;
Ritenuto, pertanto, di utilizzare per l'anno 2012 parte delle risorse decurtate dal valore dall'aggregato 2011 (complessivamente pari a euro 5,745 milioni) ed, in particolare, la somma di euro 3,335 milioni al riequilibrio tra le province delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di branca, utilizzando i criteri della capacità erogativa e il numero medio delle prestazioni procapite;
Preso atto che, nella determinazione dell'aggregato 2012, si dovrà tenere conto dei budget dipartimentali indistinti – da assegnare alle strutture sanitarie di indirizzo oncologico che a partire dall'1 gennaio 2012 - giusti DD.AA. nn. 557 e 558 del 31 marzo 2011 - saranno contrattualizzate e gestite dall'ASP territorialmente competente e precisamente:
- Casa di cura "Humanitas" ASP di Catania euro 4 milioni oltre la radioterapia;
- Casa di cura "La Maddalena" ASP di Palermo euro 4,4 milioni oltre la radioterapia;
Preso atto, altresì, che nella determinazione dell'aggregato 2012 si dovrà tenere conto del budget da assegnare alla struttura sanitaria "OASI di Troina" che a partire dall'1 gennaio 2012 - giusto D. A. n. 1334 del 19 luglio 2011 - sarà contrattualizzata e gestita dall'ASP di Enna territorialmente competente;
Ritenuto di non dovere includere, nella determinazione del fabbisogno della popolazione siciliana, le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extra-regionale) che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture. Tuttavia, nelle more degli accordi di confine che saranno definiti tra la Regione Sicilia e le altre regioni, le ASP dovranno richiedere alle strutture specialistiche separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre regioni con l'indicazione di valorizzare le stesse nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una riduzione del 20% nel rispetto della normativa sopra indicata; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni;
Viste le risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture pubbliche e private della Regione nell'anno 2011, così come dedotta dall'ultimo dato consolidato disponibile della produzione complessiva (flusso C e flusso M) distinta per branca e per provincia, riguardante le seguenti branche specialistiche e raggruppamenti di branche:
- medicina nucleare (branca 07),
- radiologia diagnostica (branca 08),
- laboratorio analisi cliniche e microbiologiche (branca 11),
- medicina fisica e riabilitazione (FKT) (branca 12),
- odontoiatria (branca 17),
- branche a visita (branche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
Ritenuto che i direttori generali dovranno riservare le risorse corrispondenti al 3% del valore dei singoli aggregati di branca (esclusa la radiologia), per assegnarle alle strutture in misura differenziata, attraverso la negoziazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste dall'ASP alla singola struttura, avuto particolare riguardo alle prestazioni per le quali si registrano tempi di attesa superiori ai valori soglia stabiliti dal Piano regionale di governo dei tempi di attesa. Per la branca di radiologia dovranno essere riservate le risorse nelle misure del 10%, 20% e 30% rispettivamente degli aggregati degli anni 2012, 2013 e 2014 per assegnarle alle strutture in misura differenziata proporzionalmente ai punteggi alle stesse attribuiti attraverso apposita griglia di valutazione qualiquantitativa dei fattori produttivi (personale impiegato, tipologia delle apparecchiature utilizzate e organizzazione gestionale) che sarà oggetto di approvazione con separato e successivo provvedimento;
Ritenuto che, i direttori generali delle ASP, nel caso in cui l'aggregato assegnato nel 2012 in una singola categoria di branca risulti non interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture, dovranno procedere, a seguito di verifiche e monitoraggi periodici, prioritariamente, ad implementare le attività specialistiche carenti nelle aree geograficamente più disagiate e successivamente al riequilibrio tra le branche, allocando le risorse eccedenti in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda, favorendo, per un migliore riequilibrio territoriale delle prestazioni sanitarie, il trasferimento di strutture anche in province diverse;
Ritenuto coerente con le linee di programmazione sanitaria regionale che le strutture private accreditate e contrattualizzate di specialistica ambulatoriale concorrano alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale e conseguentemente si impegnino, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale;
Ritenuto che le suddette strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, debbano garantire, altresì, l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 agosto 2010, n. 38 (regolamento di gestione delle prescrizioni) che disciplina le prescrizioni per livello di priorità clinica, riservando, previo accordo con le aziende sanitarie provinciali di riferimento, una quota delle proprie prestazioni giornaliere, mediamente quantificabili fino al 50%, in favore dei pazienti inviati dall'ASP con richieste "urgenti" e "brevi" che non possano trovare tempestiva risposta nei servizi pubblici. Tale impegno, utile a rinforzare la partnership pubblico-privata, è peraltro coerente con la funzione di "committenza" esercitata dalle ASP nei confronti dei partner pubblici e privati, come previsto dalla legge regionale n. 5/2009 (artt. 1, 2, 7);
Ritenuto che, per riqualificare l'offerta dell'intero sistema assistenziale, le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di diagnostica per immagini possono concorrere alla realizzazione di nuove formule di offerta "aggregata" (centri polispecialistici), ivi incluse forme di partnership pubblico-privato, nelle quali il cittadino possa trovare, in un unico accesso, risposta ai propri fabbisogni assistenziali. A tal fine, considerato che il disegno di aggregazione già avviato nel 2011 ha posto in evidenza alcuni aspetti critici di realizzazione, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le proposte già pervenute potranno essere riformulate e ripresentate alle competenti aziende sanitarie. Sarà criterio imprescindibile per la valutazione della proposta l'effettivo accorpamento delle strutture originarie in un centro polispecialistico aggregato, che subentri alle precedenti strutture. Le ASP avranno il compito di valutare le proposte nei contenuti e nella reale rispondenza ai fabbisogni del sistema ed alle carenze effettivamente presenti nel contesto locale di rispettiva competenza, e successivamente di inoltrarle, con le valutazioni di merito, entro 30 giorni dalla presentazione, al dipartimento di pianificazione strategica per la conseguente definitiva approvazione.
Quest'ultimo valuterà, in esito ad eventuale approvazione, l'inserimento delle strutture polispecialistiche all'interno degli aggregati del 2012 e/o dei successivi. Per la specifica finalità, saranno individuate risorse finanziarie aggiuntive premiali, per la determinazione e l'assegnazione delle quali l'Amministrazione si riserva l'adozione di appositi successivi provvedimenti;
Ritenuto, con separato provvedimento, di definire ulteriori criteri volti al consolidamento del processo aggregativo dei laboratori di analisi in attuazione del Piano regionale di riqualificazione della medicina di laboratorio ed in coerenza con la relativa Intesa Stato-Regioni e di stabilire le modalità per la pesatura delle prestazioni, oggettivamente rendicontate, che concorrono al raggiungimento dei valori soglia espressi in volumi di prestazioni/anno;
Ritenuto nell'ambito delle politiche sanitarie regionali, in quanto funzionale al processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa, di attribuire ai direttori generali delle ASP la facoltà di implementare l'erogazione delle cure domiciliari, anche con il concorso delle strutture private accreditate, facendo ricorso alle risorse previste per "l'assistenza domiciliare integrata".
Ritenuto che le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata, in caso di superamento del budget, saranno remunerate comunque entro il tetto di spesa consolidata per provincia nell'anno 2011, nel limite massimo del 10% del valore delle prestazioni erogate con tale codice in misura maggiore rispetto a quelle dell'anno precedente e rendicontate attraverso il flusso M. Sulle ricette SSN relative a tali prestazioni dovrà essere riportato, nell'apposito spazio della ricetta dedicato, l'indicazione della diagnosi come previsto per le prescrizioni specialistiche ai sensi dell'art. 50 della legge 326/03;
Considerato che i limiti assegnati dal presente decreto a ciascuna ASP hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé diritto ad erogare prestazioni a carico del SSN, in quanto rimane obbligo dell'ASP territorialmente competente di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo di spesa prefissato dal presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di determinare nei termini sopra evidenziati e senza incrementi percentuali, gli aggregati provinciali di specialistica convenzionata, al netto del ticket e al lordo della compartecipazione fissa di euro 10,00 per ricetta, introdotta con la legge 15 luglio 2011, n. 111, monitorando nel corso dell'anno 2012 gli effetti sugli aggregati della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 6, relativa alle modalità e ai termini della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria per gli eventuali correttivi da apportare agli aggregati del 2013;
Decreta:
Per le finalità di cui in premessa, l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata da privato per l'anno 2012 è pari ad euro 319.456.000,00, al netto del ticket e al lordo della compartecipazione fissa di euro 10,00 per ricetta, introdotta con la legge 15 luglio 2011, n. 111, così determinato:
. |
AGGREGATO 2012 |
Aggregato |
305.488.000,00 |
Quota distribuita per l'applicazione di cui al D.L. n. 231/2001 |
432.800,00 |
Aggregato complessivo destinato alle branche |
305.920.800,00 |
IRCSS Oasi Maria SS. di Troina |
2.000.000,00 |
Casa di cura "La Maddalena" |
4.400.000,00 |
Casa di cura "Humanitas" |
4.000.000,00 |
Aggregato destinato ai dipartimenti |
10.400.000,00 |
Quota di premialità accantonata per accorpamento laboratori analisi |
2.984.000,00 |
Quota di premialità accantonata per l'applicazione del D.L. n. 231/2001 |
151.200,00 |
TOTALE AGGREGATO 2012 |
319.456.000,00 |
a) euro 305.920.800,00 distinto nelle varie branche;
b) euro 10.400.000,00 destinati ai dipartimenti oncologici e all'IRCCS Oasi M. SS. di Troina;
c) euro 2.984.000,00 destinati al riconoscimento della premialità delle nuove aggregazioni dei laboratori la cui assegnazione è rinviata ad un successivo provvedimento assessoriale;
d) euro 151.200,00 destinati con gli stessi criteri e modalità previsti dal D.A. n. 1180/2011, all'adozione da parte delle strutture societarie accreditate del modello organizzativo, delle procedure e delle modalità di controllo previsti dall'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001, certificati dalle strutture societarie sanitarie private convenzionate e validate dalle aziende sanitarie provinciali competenti per territorio per l'anno 2012.
E' approvata la metodologia per la determinazione degli aggregati di spesa per la specialistica ambulatoriale convenzionata esterna e i relativi criteri per la determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2012 alle singole strutture private accreditate, da parte dei direttori generali delle ASP, di cui al documento tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A).
Sono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012, come specificati nella tabella che segue, da assegnare alle strutture private accreditate per l'attività specialistica ambulatoriale esterna, al netto del ticket e al lordo della compartecipazione di euro 10,00 per ricetta, e con l'esclusione delle prestazioni di nefrologia e radioterapia, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto e gli aggregati provinciali.
Azienda |
Aggregato 2012 |
ASP di Agrigento |
34.089.000,00 |
ASP di Caltanissetta |
9.289.000,00 |
ASP di Catania |
72.881.000,00 |
ASP di Enna |
6.647.000,00 |
ASP di Messina |
37.267.000,00 |
ASP di Palermo |
91.570.000,00 |
ASP di Ragusa |
11.446.500,00 |
ASP di Siracusa |
23.718.000,00 |
ASP di Trapani |
29.413.300,00 |
Totale |
316.320.800,00 |
Accantonamento |
3.135.200,00 |
TOTALE AGGREGATO |
319.456.000,00 |
Gli aggregati provinciali sono comprensivi anche dei contributi previdenziali di legge a carico delle aziende sanitarie provinciali che sono comunque da imputare ai singoli aggregati di branca che li hanno prodotti; resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o, della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Limitatamente alle prestazioni relative alle branche di "Nefrologia" e "Radioterapia" si stabilisce che:
a) eventuali superamenti della spesa 2012 determinata dall'ASP competente per territorio sulla base della spesa consolidata dell'anno precedente, fatte salve le valutazioni ed i controlli di tipo clinico - epidemiologico e di appropriatezza che dovranno essere effettuati correntemente durante l'anno solare ed essere completate entro il 31 marzo 2012, saranno remunerati a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato;
b) a tal fine le ASP nelle quali si dovesse profilare in corso d'anno il superamento della spesa prefissata per dialisi e radioterapia, dovranno stipulare con i centri privati operanti sul proprio territorio di competenza appositi accordi integrativi, quantificando il fabbisogno aggiuntivo, tenuto conto delle eventuali disponibilità di prestazioni erogabili presso i centri pubblici dello stesso territorio.
I direttori generali dovranno riservare le risorse corrispondenti al 3% del valore dei singoli aggregati di branca (esclusa la radiologia) per assegnarle alle strutture in misura differenziata, attraverso la negoziazione del livello qualiquantitativo delle prestazioni richieste dall'ASP alla singola struttura, avuto particolare riguardo alle prestazioni per le quali si registrano tempi di attesa superiori ai valori soglia stabiliti dal Piano regionale di governo dei tempi di attesa.
Per la branca di radiologia dovranno essere riservate le risorse nelle misure del 10%, 20% e 30% rispettivamente degli aggregati degli anni 2012, 2013 e 2014 per assegnarle alle strutture in misura differenziata proporzionalmente ai punteggi alle stesse attribuiti attraverso apposita griglia di valutazione quali-quantitativa dei fattori produttivi (personale impiegato, tipologia delle apparecchiature utilizzate e organizzazione gestionale) che sarà oggetto di approvazione con separato e successivo provvedimento.
I direttori generali delle ASP, nel caso in cui l'aggregato assegnato nel 2012 in una singola categoria di branca risulti non interamente fruibile in relazione alla domanda e/o alla potenzialità erogativa delle strutture, dovranno procedere, a seguito di verifiche e monitoraggi periodici, prioritariamente, ad implementare le attività specialistiche carenti nelle aree geograficamente più disagiate e successivamente al riequilibrio tra le branche allocando le risorse eccedenti in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda, favorendo per un migliore riequilibrio territoriale delle prestazioni sanitarie, il trasferimento di strutture anche in province diverse.
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), le strutture specialistiche, nelle more degli accordi di confine da definire tra le Regioni, sono tenute ad emettere separate fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni con l'indicazione di valorizzare le stesse nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una riduzione del 20% nel rispetto della normativa vigente in materia. La mancata evidenza separata della contabilizzazione fiscale comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni in argomento.
Gli aggregati per l'anno 2012 sono suddivisi per provincia e per branca, come da tabella allegata al presente provvedimento (allegato B).
E' riconfermata, anche per il 2012, la possibilità per gli erogatori accreditati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività verificatasi in una delle branche in favore delle altre che compongono il budget complessivo operando meccanismi di riequilibrio, nel limite massimo del 20% e comunque sempre entro i limiti del budget complessivo.
Le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale che concorrono alla realizzazione del Programma regionale per l'ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, in quanto coadiuvanti nel processo di miglioramento degli indici di appropriatezza clinica ed organizzativa e di contenimento delle liste di attesa di cui al relativo Piano regionale, saranno tenute, nell'ambito degli aggregati di spesa stabiliti a livello provinciale e per branca, a garantire il loro inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale che regionale.
Le strutture private, nell'ambito del budget loro assegnato, saranno tenute a garantire l'attuazione di quanto indicato nel decreto assessoriale n. 2085/2010, riservando, previo accordo con le aziende sanitarie provinciali di riferimento, una quota delle proprie prestazioni giornaliere, mediamente quantificabili fino al 50%, in favore dei pazienti inviati dall'ASP con richieste "urgenti" e "brevi" che non possano trovare tempestiva risposta nei servizi pubblici.
Al fine di riqualificare l'offerta dell'intero sistema assistenziale, le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di diagnostica per immagini possono concorrere alla realizzazione di nuove formule di offerta "aggregata" (Centri polispecialistici), ivi incluse forme di partnership pubblico-privato, nelle quali il cittadino possa trovare, in un unico accesso, risposta ai propri fabbisogni assistenziali.
A tal fine, considerato che il disegno di aggregazione già avviato nel 2011 ha posto in evidenza alcuni aspetti critici di realizzazione, entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto le proposte già pervenute potranno essere riformulate e ripresentate alle competenti aziende sanitarie. Sarà criterio imprescindibile per la valutazione della proposta, l'effettivo accorpamento delle strutture originarie in un Centro polispecialistico aggregato, che subentri alle precedenti strutture. Le ASP avranno il compito di valutare le proposte nei contenuti e nella reale rispondenza ai fabbisogni del sistema ed alle carenze effettivamente presenti nel contesto locale di rispettiva competenza, e successivamente di inoltrarlo, con le valutazioni di merito, entro 30 giorni dalla presentazione, al dipartimento di pianificazione strategica per la conseguente definitiva approvazione. Quest'ultimo valuterà, in esito ad eventuale approvazione, l'inserimento delle strutture polispecialistiche all'interno degli aggregati del 2012 e/o dei successivi. Per la specifica finalità saranno individuate risorse finanziarie aggiuntive premiali, per la determinazione e l'assegnazione delle quali l'Amministrazione si riserva l'adozione di appositi successivi provvedimenti.
Con separato provvedimento saranno definiti ulteriori criteri volti al consolidamento del processo aggregativo dei laboratori di analisi in attuazione del Piano regionale di riqualificazione della medicina di laboratorio ed in coerenza con la relativa Intesa Stato-Regioni e stabilite le modalità per la pesatura delle prestazioni, oggettivamente rendicontate, che concorrono al raggiungimento dei valori soglia espressi in volumi di prestazioni/anno.
Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare, con le strutture private accreditate, già autorizzate ad effettuare prestazioni di diagnostica di laboratorio nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni di prelievo ematico domiciliare, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione multidimensionale attuata con lo strumento in uso (SVAMA) secondo quanto previsto dal D.A. del 2 luglio 2008, come integrato dalla disciplina di settore di cui alle linee guida approvate con decreto presidenziale del 26 gennaio 2011.
Tale tipologia di prestazione domiciliare, effettuata dal personale abilitato al prelievo ai sensi della normativa vigente e in possesso dei requisiti di cui al D.A. 890/2002, sarà remunerata in aggiunta alla tariffa regionale in atto vigente, nella misura di 6,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente fino a 3 Km. e nella misura di euro 9,00 per percorso superiore a 3 Km. Che comprendono, ove richiesto dall'assistito, il servizio di consegna a domicilio del referto.
Le aziende sanitarie provinciali dovranno stipulare, con le strutture già autorizzate ad effettuare trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale (paragrafo 2.2-a dell'allegato al D.A. 17 giugno 2002, n. 890), nell'ambito delle risorse per "l'Assistenza domiciliare integrata", accordi per l'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari, in favore dei soggetti non autosufficienti per i quali l'UVM (unità di valutazione multidimensionale) ha definito un progetto assistenziale individualizzato sulla base della valutazione dell'appropriatezza terapeutica rispetto al grado di complessità dei pazienti, effettuata attraverso lo strumento di valutazione in uso (SVAMA) e limitatamente al percorso riabilitativo indicato al PR 1 di cui al decreto del 27 giugno 2002. Sono fatte salve le modalità già poste in essere dalle aziende sanitarie provinciali per l'erogazione del servizio nel rispetto di quanto indicato, in materia di esternalizzazione, dalle direttive assessoriali esplicative dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2009 (nota prot. n. 10221 del 18 settembre 2009 e n. 657 del 18 febbraio 2010). Per i percorsi riabilitativi denominati PR1 effettuati a domicilio, sarà riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, in analogia a quanto previsto per le prestazioni di prelievo ematico domiciliare, nella misura di 8,00 euro per percorso tra sede della struttura e domicilio del paziente fino a 3 Km. e nella misura di euro 12,00 per percorso superiore a 3 Km.
Le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata, di cui alla tabella sotto riportata, saranno remunerate in caso di superamento del budget, nel limite massimo del 10% del valore delle prestazioni erogate con tale codice in misura maggiore rispetto a quelle dell'anno precedente e rendicontate attraverso il flusso M. Sulle ricette SSN relative a tali prestazioni, dovrà essere riportato, nell'apposito spazio della ricetta dedicato, l'indicazione della diagnosi come previsto per le prescrizioni specialistiche ai sensi dell'art. 50 della legge 326/03.
Prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore con esenzione codice 048
Anatomia Patologica |
esame citologico |
esame istologico |
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test analisi di cui ai codici 91.29.3 - 91.36.1 - 91.36.5 |
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Anestesia |
terapia del dolore |
Cardiologia |
visita |
ECG |
|
ecocardiografia |
|
Chirurgia |
visita |
Dermatologia |
visita |
Ematologia |
visita |
Endocrinologia |
visita |
ecografia |
|
Endoscopia |
EDGS |
rettocolonscopia |
|
Fisiatria |
visita e prestazioni riabilitative connesse alla patologia |
Gastroenterologia |
visita |
Ginecologia |
visita |
PAP test |
|
ecografia |
|
Patologia Clinica |
esami ematochimici |
markers |
|
Medicina Nucleare |
scintigrafia ossea |
scintigrafia tiroidea |
|
scintigrafia renale |
|
PET |
|
Neurologia |
visita |
elettromiografia |
|
Odontoiatria |
visita |
ortopantografia (solo nel caso di pazienti in terapia con bifosfonati) |
|
Ortopedia |
visita |
Otorinolaringoiatria |
visita |
esame rinoscopico |
|
biopsie |
|
Pneumologia |
visita |
spirometria |
|
emogasanalisi |
|
Radiologia |
RX |
mammografia |
|
ecografia |
|
TC |
|
RMN |
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Urologia |
visita |
cistoscopia |
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ecografia |
non sono incluse le prestazioni terapeutiche tipo chemioterapia, radioterapia ecc.
Le aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti relativi all'esercizio 2012 utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato D).
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete di offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche alla base del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione del fabbisogno.
Per le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non sottoscrivono il contratto di cui all'allegato D, ivi compreso quello connesso con il diniego ad apporre riserve nella proposta contrattuale formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).
In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul limite di spesa dell'aggregato dedicato le somme eventualmente spettanti al ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati e inviando all'Assessorato, nei successivi 15 giorni, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge, in formato sia cartaceo che informatico.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate per quota capitaria delle ASP della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale salute e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 8 maggio 2012.
RUSSO
Il presente decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale (cfr. circolari dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 23/99 e 3/05).
Allegato A
SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA
DOCUMENTO TECNICO PER LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEGLI AGGREGATI DI SPESA PER L'ANNO 2011
Elementi e fonti di analisi
Le fonti e gli indicatori utilizzati ai fini della presente analisi sono i seguenti:
- risultanze emerse dall'analisi dell'attività erogata dalle strutture della Regione nell'anno 2011, così come dedotte dai flussi M, distinte per branca e per provincia;
- valore delle prestazioni pro-capite medio regionale distinto per branca, applicato alle singole province sulla base della popolazione residente all'1/1/2011, pesata secondo gli indicatori ministeriali di seguito riportati:
Classi di età |
0 |
1-4 |
5-14 |
15-24 |
25-44 |
45-64 |
65-75 |
> di 75 |
Pesi |
0,391 |
0,288 |
0,341 |
0,382 |
0,627 |
1,123 |
2,155 |
2,136 |
La presente analisi riguarda le seguenti branche specialistiche e raggruppamenti di branche:
- medicina nucleare (branca 07),
- radiologia diagnostica (branca 08),
- laboratorio analisi cliniche e microbiologiche (branca 11),
- medicina fisica e riabilitazione (FKT) (branca 12),
- odontoiatria (branca 17),
- branche a visita (branche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30);
Non sono incluse nella presente analisi:
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti alle branche di "Radioterapia" e "Nefrologia" in considerazione della loro natura cosiddetta "salvavita";
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1 lett. f), verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture e valorizzate in misura pari al 80% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano entro in ogni caso il limite massimo dell'ammontare economico delle prestazioni rese a cittadini fuori regione nell'anno 2011.
Aggregati provinciali per branca/raggruppamenti di branca: descrizione del metodo di calcolo
Sulla base di quanto emerso dall'analisi dell'attività ambulatoriale resa dalle strutture accreditate della Regione, si assume, quale parametro di riferimento, il volume della produzione rilevata dagli appositi flussi informativi nell'anno 2011.
Alla determinazione degli aggregati provinciali per branca, al netto del ticket e al lordo del contributo fisso di euro 10,00 per ricetta, si è proceduto secondo la seguente metodologia:
1. Dall'aggregato 2011 si è detratto il valore dei ticket attribuiti nel medesimo anno, rideterminando l'aggregato di base 2011;
2. Si è rapportato il valore di cui al punto 1 per la popolazione residente pesata, secondo il sistema dei pesi ministeriali ottenendo, per provincia e per branca, il valore medio delle prestazioni pro-capite.
3. Dalla valorizzazione complessiva di cui al flusso "M" sono stati detratti lo sconto di cui all'art. 1 comma 796, lett. o della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il ticket introitato dalle strutture convenzionate e al risultato così ottenuto sommato il costo dell'onere previdenziale a carico delle ASP al fine di rendere confrontabile tale dato con quello di cui al punto 1;
4. Si è calcolata, conseguentemente, la percentuale di scostamento tra il valore della produzione di cui al punto 3 e l'aggregato rideterminato di cui al punto 1;
5. Nell'ipotesi in cui si sia rilevata per provincia e per branca una minore produzione rispetto all'aggregato e contestualmente un valore di prestazioni pro-capite più alto rispetto alla media regionale, si è adeguato il valore dell'aggregato 2011, attraverso un riequilibrio negativo, al valore della produzione così come determinato al punto 3.
6. Nell'ipotesi in cui si sia rilevata per provincia e per branca una maggiore produzione rispetto all'aggregato e contestualmente un valore di prestazioni pro-capite più basso rispetto alla media regionale, si è adeguato il valore dell'aggregato 2011 riducendo, attraverso un riequilibrio positivo, lo scostamento con il valore di cui al punto 3.
Al fine di perseguire il processo di riequilibrio introdotto con il presente provvedimento si procederà ad un monitoraggio degli effetti anche del ticket che sarà riscosso dalle strutture private per effetto della legge regionale del 10 gennaio 2012 n. 6, al fine di rendere sempre più rispondenti i valori degli aggregati alle effettive esigenze sanitarie della popolazione siciliana.
Metodologia di calcolo per la costruzione dei budget 2012 delle singole strutture convenzionate
Procedere a determinare le risorse di branca attraverso le decurtazioni del 3% e del 10% degli aggregati provinciali di cui all'articolo 5 e all'allegato "B" del presente decreto e successivamente:
1. per ogni struttura verificare la "produzione remunerata" e i rispettivi "budget" del 2011;
2. se la "produzione remunerata" è minore rispetto al "budget" assumere quale dato di riferimento della struttura la "produzione remunerata";
3. se la "produzione remunerata" è superiore rispetto al "budget" assumere quale dato di riferimento della struttura il "budget";
4. sui dati così ottenuti assegnare i budget 2012 facendo in modo che:
a) nel caso in cui la struttura ricade nell'ipotesi del precedente punto 2 il budget 2012 non dovrà essere inferiore alla produzione remunerata 2011 ridotta del 3% per tutte le branche (ad esclusione della Radiologia) e del 10% per la sola branca di Radiologia;
b) nel caso in cui la struttura ricade nell'ipotesi del precedente punto 3 il budget 2012 non dovrà essere inferiore al budget 2011 ridotto del 3% per tutte le branche (ad esclusione della Radiologia) e del 10% per la sola branca di Radiologia;
5. tutte le economie eventualmente accertate saranno assegnate secondo gli obiettivi individuati all'art. 6 del D.A. cui il presente documento tecnico è allegato;
6. le risorse provenienti dalle decurtazioni, ivi compresa quella del 3% operata su tutte le branche (ad esclusione della Radiologia), dovranno essere assegnate alle strutture in misura differenziata, attraverso la negoziazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste dall'ASP alla singola struttura, avuto particolare riguardo alle prestazioni per le quali si registrano tempi di attesa superiori ai valori soglia stabiliti dal Piano regionale di governo dei tempi di attesa;
7. le risorse provenienti dalle decurtazioni, ivi compresa quella del 10% operata sulla solo branca di Radiologia, dovranno essere assegnate alle strutture in misura differenziata, attraverso apposita griglia di valutazione quali-quantitativa dei fattori produttivi (personale impiegato, tipologia delle apparecchiature utilizzate e organizzazione gestionale) che sarà oggetto di approvazione con separato e successivo provvedimento.
Allegato D
Contratto tra
L'anno.................. il giorno.................. del mese di.................., in.................. presso i locali dell'Azienda sanitaria provinciale di.................. con sede in..................
Sono presenti
Lo specialista e/o la struttura.................. (indicare la ragione sociale) codice struttura.................. Partita Iva: .................. Codice Fiscale (se diverso dalla partita iva) .................. con sede in.................. (Prov.:............. CAP:...............) Via.................. n. ........ Rappresentata dal/la Signor/a.................. Codice Fiscale: .................. domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di ..................;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause ostative previste all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575: e ciò con riguardo a tutti i soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006;
d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro;
E
L'Azienda Sanitaria Provinciale di.................. Partita Iva: .................. Codice Fiscale (se diverso dalla partita iva) .................. rappresentata dal Direttore Generale dr. .................. nato a.................. il.................. munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n. ........ del.................. e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca.................. in conformità al decreto dell'Assessore della salute della Regione Siciliana n. ........ del..................
Premesso
- che con delibera n. 497 del 30 dicembre 2010, la Giunta regionale di governo ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- che con decreto n.......... del............................ l'Assessore della salute della Regione Siciliana per l'attuazione del piano sopra richiamato, ha fissato i limiti massimi entro i quali possono rientrare le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da erogare nel corso dell'anno 2012, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;
- che la disciplina recata nel presente contratto per l'intero anno 2012 assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di sottoscrizione del presente.
- che l'aggregato di spesa invalicabile assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di.................. per l'anno............... è pari ad euro......................... ed include i contributi previdenziali di legge, ove previsti, a carico della medesima Azienda;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. .............. del .................. ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2012;
- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione sarà predefinito il budget relativo alle suddette prestazioni nella quantificazione determinata nell'anno precedente che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), le stesse verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2012;
Le parti come sopra individuate,
Visti
- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D.A. n. ........... del.................. con il quale vengono determinati gli aggregati provinciali per l'anno 2012 per la specialistica ambulatoriale privata, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto ed i singoli aggregati provinciali;
Considerato e condiviso
- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dal Programma operativo 2010-2012 e degli atti allo stesso connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che va sospeso, in applicazione dell'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'accreditamento dello specialista e/o della struttura specialistica che non abbia sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
- che presso l'Azienda dovrà prevedersi in caso di contenzioso un accantonamento in apposito fondo rischi in cui confluiranno le somme corrispondenti ai budget non assegnati allo specialista e/o alla struttura specialistica che non hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'assegnazione del budget 2012;
Stipulano quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2
1. L'ammontare del budget massimo attribuibile allo specialista e/o alla struttura specialistica.................. per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2012, in euro.................. (al netto dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27 dicembre 2006) comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. L'ammontare del budget attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione è di euro.................., determinato sulla base del dato consolidato del 2011. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare il riconoscimento di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale a cui sarà applicata soltanto una decurtazione del 20%; la mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il non riconoscimento di tali prestazioni. Le prestazioni rese in aggiunta al budget assegnato saranno remunerate, sempre con l'abbattimento del 20%, entro il mese di marzo dell'anno successivo, proporzionalmente e nei limiti delle economie complessivamente accertate rispetto alla spesa sostenuta dall'ASP per mobilità attiva nell'anno 2011;
3. L'ammontare del budget attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica, per l'intero anno 2012, per le prestazioni contrassegnate con codice 048 e correlate alla patologia oncologica accertata di cui alla tabella richiamata all'art. 15 del D.A. n............. del.................. è di euro.................., determinato sulla base del dato consolidato e riconosciuto alla struttura contraente nell'anno 2011;
Art. 3
1. Lo specialista e/o la struttura specialistica.................. si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il.................... giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura specialistica .................. avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario, al netto degli sconti previsti dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 296 del 27.12.2006, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006.
3. Lo specialista e/o la struttura specialistica.................. si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate.
Art. 5
1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata................................ mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o se successivi dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. I conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati in quattro tranche come segue: entro il 15 maggio per le prestazioni del 1° trimestre; entro il 15 settembre per le prestazioni del 2° trimestre, entro il 15 novembre per le prestazioni del 3° trimestre, entro il 15 marzo dell'anno successivo per le prestazioni del 4° trimestre e, ove necessario, dell'intero anno. Il primo conguaglio avverrà entro il 15 giugno 2012 per le prestazioni del 1° trimestre 2012.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2012. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento fiscale auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
4. Lo specialista e/o la struttura specialistica.................. si obbliga a comunicare all'Azienda l'avvenuto esaurimento del budget assegnato entro il termine di 7 giorni dall'esaurimento del medesimo.
5. Lo specialista e/o la struttura specialistica.................. prende atto del divieto di remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget, e si dichiara disponibile, esaurito il budget assegnato, ad erogare le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti applicando la tariffa sociale a carico degli stessi prevista e disciplinata dall'art. 4 del D.A. n. 2594/07;
Art. 6
1. Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP per la necessaria accettazione.
Art. 7
1. Lo specialista e/o la struttura specialistica.................., avendo già presentato alla parte contraente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, n. prot. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all'Autorità giudiziaria e/o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della legge 19 marzo 1990, n. 55. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30;
2. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
Art. 8
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata.................. con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale.................. con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/legale rappresentante della struttura...........................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di..............................
Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono specificamente approvate dalle parti.
Letto, confermato e sottoscritto
Lo specialista/legale rappresentante della struttura.................
Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di.............................