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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 2012

G.U.R.I. 3 ottobre 2012, n. 231

Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per le finalità di semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione stessa delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchè per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Si dispone, inoltre, che con decreto del Ministro dell'interno sia determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti;

Viste le direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione relative rispettivamente all'anno 2011 e 2012, che, tra l'altro, individuano tra le priorità politiche dell'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di governo, la realizzazione di interventi di razionalizzazione organizzativa e della spesa e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, incentivando iniziative volte alla diminuzione dei costi ed al recupero di risorse, facendo leva sull'integrazione operativa consentita dalla digitatizzazione;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste italiane S.p.A., sottoscritta in data 3 maggio 2006, finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei passaporti, rinnovata per un ulteriore anno a far data dal 6 giugno 2011, prevedendo la stesura di uno specifico allegato tecnico per la disciplina di un servizio denominato "passaporto a domicilio";

Considerata l'esigenza di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili, nonchè di ridurre i tempi di rilascio e di rinnovo dei passaporti;

Ritenuto di dover consentire ai cittadini interessati di ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, con oneri a proprie spese;

Ritenuto di dover adottare il decreto ministeriale ai sensi del citato articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale stabilire l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio del documento richiesto sulla base dei servizi offerti dagli operatori postali;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.

Art. 1

1. Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 8,20. L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore addetto alla consegna.

2. Il servizio è facoltativo ed è reso operativo decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.

Art. 2

1. Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un indennizzo pari a euro 50,00 che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla Società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora alla riscossione dell'indennizzo il destinatario richiedente.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 maggio 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2012

Registro n. 6 Interno, foglio n. 72