
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 maggio 2012
G.U.R.I. 3 ottobre 2012, n. 231
Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per le finalità di semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione stessa delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonchè per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Si dispone, inoltre, che con decreto del Ministro dell'interno sia determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti;
Viste le direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione relative rispettivamente all'anno 2011 e 2012, che, tra l'altro, individuano tra le priorità politiche dell'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di governo, la realizzazione di interventi di razionalizzazione organizzativa e della spesa e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, incentivando iniziative volte alla diminuzione dei costi ed al recupero di risorse, facendo leva sull'integrazione operativa consentita dalla digitatizzazione;
Vista la Convenzione tra il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Poste italiane S.p.A., sottoscritta in data 3 maggio 2006, finalizzata alla semplificazione delle procedure amministrative di rilascio e rinnovo dei passaporti, rinnovata per un ulteriore anno a far data dal 6 giugno 2011, prevedendo la stesura di uno specifico allegato tecnico per la disciplina di un servizio denominato "passaporto a domicilio";
Considerata l'esigenza di perseguire economie funzionali nello svolgimento delle attività amministrative, realizzando altresì un migliore utilizzo delle risorse disponibili, nonchè di ridurre i tempi di rilascio e di rinnovo dei passaporti;
Ritenuto di dover consentire ai cittadini interessati di ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, con oneri a proprie spese;
Ritenuto di dover adottare il decreto ministeriale ai sensi del citato articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale stabilire l'importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio del documento richiesto sulla base dei servizi offerti dagli operatori postali;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.
1. Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 8,20. L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore addetto alla consegna.
2. Il servizio è facoltativo ed è reso operativo decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 3, del D.M. Interno 17 settembre 2019.
1. Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un indennizzo pari a euro 50,00 che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla Società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo il Ministero dell'interno delega sin d'ora alla riscossione dell'indennizzo il destinatario richiedente.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 maggio 2012
Il Ministro: CANCELLIERI
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 72