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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2012

G.U.R.S. 1°giugno 2012, n. 22

Linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la regioni, le università e le strutture del servizio sanitario regionale;

Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Vista la circolare 10 maggio 2010 n. 1269 "Linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", aggiornato ed integrato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

Visto, in particolare, l'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08 che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto legislativo n. 81/2008;

Visto anche l'art. 71, comma 13, che rimandava a successive disposizioni la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgere tali verifiche, quando l'ISPESL (ora INAIL) non effettui la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta o l'A.S.P. non effettui le verifiche periodiche successive entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo";

Ritenuto necessario dare uniformità procedurale ai servizi preposti ed ai datori di lavoro operanti nel territorio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano, sono approvate le "Linee guida procedurali per l'attuazione del D.M. 11 aprile 2011 circa le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08", allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2

Come previsto dal D.M. 11 aprile 2011, le aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana (AA.SS.PP.) dovranno dotarsi di apposito sistema informatizzato per la raccolta dei dati, il loro invio per via telematica e per l'attuazione di tutte le procedure previste dal citato decreto e dalle allegate linee guida, secondo indicazioni che saranno fornite dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato della salute, sentiti i direttori dei servizi di impiantistica e antinfortunistica delle AA.SS.PP.

Art. 3

Come previsto dal citato D.M., le AA.SS.PP. destinano una quota pari al 15% dei proventi derivanti dall'attività di verifica di attrezzature di lavoro di cui all'art. 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/08 per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 11 aprile 2011, nonché per il potenziamento strutturale e organizzativo dei servizi di impiantistica ed antinfortunistica (SIA), lo sviluppo del sistema informativo di cui all'articolo precedente, e la formazione del personale. Le AA.SS.PP. inoltre utilizzeranno i fondi previsti dal progetto obiettivo di piano sanitario nazionale 2011 "Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione" secondo i criteri e le modalità che saranno indicate dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Art. 4

Al fine di consentire la piena attuazione del D.M. 11 aprile 2011, le AA.SS.PP. indicate nella tabella di cui al par. 2.2. delle linee guida allegate al presente decreto, dovranno adeguare, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la dotazione organica dei servizi di impiantistica ed antinfortunistica secondo la circolare assessoriale 4 agosto 2010, n. 1274 "Linee di indirizzo per la dotazione organica dell'area dipartimentale "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" del dipartimento di prevenzione delle AA.SS.PP., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 4 febbraio 2011, tenendo anche conto, come previsto dalla citata circolare, dei bacini d'utenza extraprovinciale.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 26 aprile 2012.

RUSSO