
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
REGOLAMENTO (UE) N. 351/2012 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2012
G.U.U.E. 24 aprile 2012, n. L 110
Attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 18 del Reg. (UE) 2019/2144, a decorrere dal 6 luglio 2022.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 9 maggio 2012
Applicabile dal: 9 maggio 2012
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa i requisiti di base per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3 relativamente all'installazione dei sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia. E' necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per tale omologazione.
2) Il regolamento (CE) n. 661/2009 dispone che la Commissione può adottare misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall'obbligo di installare sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia se, una volta effettuata un'analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l'applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame.
3) L'analisi costi/benefici ha dimostrato che l'applicazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia su veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate non risulta appropriata, in quanto i costi supererebbero i benefici. Inoltre, si ritiene che, a causa del loro uso normale in particolari condizioni di traffico, l'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia comporterebbe benefici solo limitati in termini di sicurezza per i veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I o classe II, e per gli autosnodati della categoria M3 di classe A, classe I o classe II, nonché per taluni veicoli per uso speciale, fuoristrada e veicoli con più di tre assi. Tali veicoli dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di installazione di questi sistemi.
4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico Veicoli a motore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 200 del 31.7.2009.
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Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, quali definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ad eccezione dei seguenti:
1) veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;
2) veicoli delle categorie M2 e M3, classi A, I e II;
3) autoarticolati della categoria M3, classi A, I e II;
4) veicoli fuoristrada delle categorie M2, M3, N2 e N3 di cui ai punti 4.2 e 4.3 della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE;
5) veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3 di cui al punto 5 della parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE;
6) veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.
GU L 263 del 9.10.2007.
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Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009:
1) "tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia": una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
a) il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del costruttore;
b) le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia;
c) il tipo e il modello del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia;
2) "corsia": ciascuna delle sezioni longitudinali in cui è divisa la carreggiata (cfr. allegato II, appendice);
3) "segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie": delineatori posti intenzionalmente ai margini della corsia, direttamente visibili dal conducente durante la guida;
4) "velocità di deviazione": velocità alla quale il veicolo supera la striscia di delimitazione della corsia, perpendicolarmente ad essa, nel punto di attivazione della segnalazione;
5) "spazio comune": un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione.
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Omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta all'autorità competente la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia.
2. La domanda è redatta secondo il modello di scheda informativa riportato nell'allegato I, parte 1.
3. Se le prescrizioni pertinenti riportate nell'allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l'autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all'allegato I, parte 2.
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Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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Il presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 maggio 2012, n. L 121.