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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2012

G.U.R.I. 4 giugno 2012, n. 128

Modifica al decreto 26 febbraio 2012 (N.d.R. recte: 26 febbraio 2010), recante: "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC".

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, e successive modifiche, concernente le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del Servizio sanitario nazionale e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all'INPS;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità attuative del citato art. 50, comma 5-bis;

Visto l'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, il quale prevede per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l'inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata;

Visto il decreto 26 febbraio 2010 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state definite le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema centrale di accoglienza (SAC);

Visto l'art. 25 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'applicazione per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, delle disposizioni di cui al citato art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche;

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale prevede che, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia;

Considerato che, a seguito di specifiche richieste formulate dalle regioni in data 21 settembre 2010 nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto amministrazioni centrali interessate - regioni, istituito preso la conferenza Stato-regioni, sono stati costituiti presso il Ministero della salute tre gruppi tecnici ristretti di lavoro composti dei rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate (Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e Dipartimento della funzione pubblica, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, I.N.P.S. e Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) e dai referenti regionali, con il compito di approfondire e individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a:

1) aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione on-line dei certificati;

2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio;

3) aspetti giuridico-amministrativi per l'applicazione delle sanzioni;

Considerato che in data 8 febbraio 2011 sono state presentate al suddetto tavolo tecnico, istituito presso la conferenza Stato-regioni, le conclusioni dei lavori dei predetti gruppi tecnici, che hanno individuato le azioni necessarie al superamento delle criticità inerenti la piena messa a regime del sistema di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e che alcune di tali soluzioni richiedevano interventi risolutivi realizzabili in tempi brevi, mentre altre azioni comportavano necessariamente un'evoluzione del sistema di trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia al SAC, con conseguenti modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010;

Considerato che i predetti gruppi di lavoro tecnici, pur avendo esaurito il proprio mandato, hanno ritenuto utile e opportuno, in considerazione della composizione interistituzionale degli stessi, proseguire congiuntamente nelle attività volte a individuare i necessari interventi di evoluzione del sistema, anche in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dei lavori dei suddetti gruppi tecnici, di dover procedere alle modifiche del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 26 febbraio 2010 e di prevedere, in relazione alle esigenze rappresentate nel corso dei tavoli sia dall'INPS sia dalle regioni, un'adeguata tempistica che consenta alle strutture centrali del SAC e dell'INPS nonchè alle regioni, di adeguare i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel nuovo disciplinare;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Sentito l'INPS;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.

2. Le strutture centrali del SAC e dell'INPS, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte nel disciplinare tecnico allegato 1.

4. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2012

Il Ministro della salute

BALDUZZI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il vice Ministro delegato

GRILLI