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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 30 dicembre 2013

G.U.R.S. 17 gennaio 2014, n. 3

Approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 10/2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Visto il D.P. 18 gennaio 2013 n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni"; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, modificata dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 relativa agli interventi contro la mafia e alle misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari;

Vista la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 "Misure di contrasto alla criminalità organizzata";

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 20/99: "Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni di lire (pari ad € 5.164,57) sugli importi fatturati, per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva";

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 20/99, per conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure di che trattasi e per consentire un più celere accesso all'intervento da parte dei beneficiari;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Sono approvati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 20/99 di cui al documento allegato al presente decreto.

Palermo, 30 dicembre 2013.

BULLARA

Allegato

Art. 1

Possono avanzare istanza per il contributo previsto dall'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 gli imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che risiedono in Sicilia, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività.

Art. 2

Il contributo è pari al 60% dell'importo indicato in fattura, fino ad un massimo di € 5.164,57.

Art. 3

L'istanza, indirizzata al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio 8° - Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata - via Trinacria nn. 34/36, Palermo, deve essere redatta e sottoscritta secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, art. 46 e seguenti; essa deve indicare le generalità complete e deve contenere la dichiarazione di non avere percepito nessun contributo per lo stesso motivo da parte di altri enti.

Art. 4

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale della denuncia presentata all'autorità competente, dalla quale risulti che l'istante ha subito danni per eventi criminosi, per circostanze ambientali o modalità del fatto riconducibili ad azioni criminose messe in atto dalla mafia e della criminalità organizzata;

b) fattura di acquisto dell'impianto di video sorveglianza debitamente quietanzata;

c) copia del documento di identità e del codice fiscale dell'istante.

Art. 5

Le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno solare.

Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali servizio 8° - istruisce le istanze di contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, garantendo che l'attività sia espletata con la massima speditezza.

L'ufficio acquisisce la relazione dell'ufficio territoriale del governo territorialmente competente in ordine all'accertamento dell'autenticità della denuncia, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero i reati connessi con questo ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che i soggetti beneficiari, siano essi vittime o familiari, siano del tutto estranei ad ambienti delinquenziali, ex articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 15/2008.

Art. 6

Nel caso di accoglimento dell'istanza, nel termine di 150 giorni dalla ricezione della stessa ai sensi del regolamento approvato con decreto presidenziale n. 42 del 4 maggio 2012, viene emesso il capitolo pertinente del bilancio della Regione e con l'osservanza delle disposizioni sul patto di stabilità vigente per l'Amministrazione regionale.

Ove non sussistano i presupposti per l'attribuzione del contributo, o non sia possibile impegnare la somma necessaria per motivi finanziari, si provvede a notificare all'istante una nota di comunicazione di non accoglimento della richiesta, o di accoglimento subordinato al reintegro dello stanziamento di bilancio.