
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2013
G.U.R.S. 24 gennaio 2014, n. 4
Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti formatori e dell'Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali - Attuazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 delle "Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti".
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale del 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra la Regioni, le Università e le strutture del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto assessoriale n. 1619 dell'8 agosto 2012, recante: "Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012 e linee guida per l 'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 settembre 201 2, parte I, n. 39;
Visti, in particolare, i paragrafi 1.2 e 2.3 delle "Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti", allegate al decreto assessoriale n. 1619 dell'8 agosto 2012, che dettano le disposizioni per l'istituzione dell'"Elenco regionale dei soggetti formatori"e dell'"Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali";
Viste le disposizioni sulle certificazioni antimafia introdotte dal decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012, di cui alla nota della Prefettura di Palermo del 12 febbraio 2013 prot. n. 11491;
Vista la circolare del dirigente generale D.A.S.O.E. n. 1298 "Chiarimenti in merito all'applicazione delle procedure di cui al decreto assessoriale dell'8 agosto 2012, n. 1619", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2013, parte I, n. 5; Vista la circolare del dirigente generale D.A.S.O.E. n. 1302 del 3 maggio 2013 "Ulteriori chiarimenti in merito all'attuazione del decreto assessoriale dell'8 agosto 2012, n. 1619", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 maggio 2013, parte I, n. 23;
Visti i pareri della "Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori", istituita ai sensi del paragrafo 1.4 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1619 dell'8 agosto 2012, forniti a seguito dell'esame delle istanze pervenute al Dipartimento A.S.O.E. - Servizio 3, e delle successive integrazioni richieste;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana del 17 maggio 2013 "Enti formatori in materia prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro. Organismi paritetici ed enti bilaterali formati da associazioni di datori di lavoro e di lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative. Nozione rappresentatività comparata";
Vista la circolare del dirigente generale D.A.S.O.E n. 1307 del 18 settembre 2013 "Proroga delle procedure previste dal D.A. n. 1619/12", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 4 ottobre 2013, parte I, n. 45;
Decreta:
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
E' approvato il format dell'"Elenco regionale dei soggetti formatori", ai sensi del paragrafo 1.2 del D.A. n. 1619/12, riportato nella tabella 1 del documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
E' approvato il format dell'"Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali", ai sensi del paragrafo 2.3 del D.A. n. 1619/12, riportato nella tabella 2 del documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
L'elenco regionale di cui all'art. 1, contenente i soggetti formatori per i quali è stata accolta l'istanza di inserimento nel suddetto elenco, sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato della salute, il cui indirizzo è riportato al paragrafo 1.1 del documento allegato al presente decreto. Il detto elenco sarà continuamente implementato ed aggiornato a seguito dei successivi provvedimenti adottati dal Dipartimento A.S.O.E. e dei pareri della commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
L'elenco regionale di cui all'art. 2, contenente gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, per i quali è stata accolta l'istanza di inserimento nel suddetto elenco, sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato della salute, il cui indirizzo è riportato al paragrafo 1.3 del documento allegato al presente decreto. Il detto elenco sarà continuamente implementato ed aggiornato a seguito dei successivi provvedimenti adottati dal Dipartimento A.S.O.E. e dei pareri della commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
A parziale modifica di quanto previsto dal paragrafo 1.7 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1619 dell'8 agosto 2012, il progressivo numerico univoco per ciascuno dei soggetti formati, parte integrante del codice del singolo attestato di formazione, verrà assegnato dal soggetto formatore e non sarà rilasciato dal Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della salute.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
Considerato che sono state trasmesse specifiche richieste di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'allegato 1 e dell'allegato 7 alle Linee guida allegate al D.A. n. 1619 del 8 agosto 2012 da parte di alcuni enti e/o Associazioni datoriali e dei lavoratori, e di alcuni organismi paritetici e enti bilaterali, questi ultimi vengono inseriti con riserva nell'apposita sezione degli elenchi regionali di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, nelle more del riscontro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle suddette richieste. Il format della sezione iscritti con riserva, di cui sopra, è riportato nella tabella 1.a e nella tabella 2.a del documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
I soggetti formatori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali vengono inseriti negli elenchi di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto nelle more del riscontro della "Comunicazione antimafia" da parte della Prefettura di Palermo, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
I soggetti, la cui istanza di inserimento nell'"Elenco regionale dei soggetti formatori" o nell'"Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali", non è stata accolta, potranno presentare nuova istanza di inserimento non prima di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di non accoglimento.
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
Tutte le procedure previste dal D.A. n. 1619/12 entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2013.
BORSELLINO
Il presente decreto, è stato SOSTITUITO dall'art. 3, comma 2, lett. b), del D.A. Salute 8 luglio 2019.
Allegato
1.1. Elenco regionale dei soggetti formatori
Attuazione del paragrafo 1.2 delle "Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti", allegate al D.A. n. 1619 dell'8 agosto 2012.
Al fine di disciplinare nel territorio regionale l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti, ed agevolare il datore di lavoro nella scelta dei soggetti formatori, come previsto dal D.A. n. 1619/12, è istituito, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) - Servizio 3 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'Assessorato della salute l'"Elenco regionale dei soggetti formatori" il cui format è riportato nella tabella 1 del presente allegato.
L'Elenco riporta i soggetti formatori, così come previsto al paragrafo 1.1 del D.A. n. 1619/12 e sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato della salute:
- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori.
Le informazioni in esso contenute sono le seguenti:
[N.] |
E' il numero progressivo con cui il soggetto formatore viene inserito nell'elenco, correlato alla [Data Parere]. |
[Denominazione] |
Denominazione del soggetto formatore abilitato all'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti. |
[Codice ID] |
E' il codice univoco per singolo soggetto formatore, come stabilito dal paragrafo 1.2 delle Linee guida del D.A. n. 1619/13. Tale codice dovrà essere parte integrante degli attestati di formazione rilasciati dall'ente, come specificato al successivo paragrafo 1.2. |
[Data parere] |
E' la data in cui la commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso parere di accoglimento dell'istanza. |
[Indirizzo] |
Indirizzo della sede legale del soggetto formatore. |
[Comune] |
Comune della sede legale del soggetto formatore. |
[Provincia] |
Sigla della provincia di appartenenza della sede legale del soggetto formatore |
[Informazioni dettagliate] |
Sono le informazioni riportate nel parere di accoglimento dell'istanza rilasciato dalla commissione. Le informazioni riportate si suddividono in due macro-categorie a seconda della tipologia di soggetto formatore che ha presentato richiesta di inserimento, così come previsto dagli allegati 1 e 2 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1619/12. Più precisamente: a) per organismi paritetici - enti bilaterali - associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - Fondi interprofessionali di settore - ordini e collegi professionali (allegato 1), vengono indicate le informazioni necessarie relative all'indicazione dei macrosettori e codici Ateco 2007 per i quali può essere svolta l'attività formativa del soggetto formatore, e l'indicazione della/e sede/i di svolgimento dei corsi e del/i responsabile/i del progetto formativo; b) per gli ulteriori soggetti formatori e soggetti formatori esterni (allegato 2), vengono indicate le informazioni necessarie relative all'indicazione dei macrosettori e codici Ateco 2007 per i quali può essere svolta l'attività formativa da parte del soggetto formatore, l'indicazione del/i responsabile/i del progetto formativo e l'indicazione dei docenti indicati per lo svolgimento della formazione. |
1.2. Rilascio degli attestati dei corsi di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento da parte del datore di lavoro delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
A conclusione di ogni corso di formazione il soggetto formatore trasmette al Dipartimento ASOE - Servizio 3 dell'Assessorato della salute, la documentazione di cui al paragrafo 1.6 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1619/12.
Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali del corso di formazione, il soggetto formatore rilascia il relativo attestato di cui all'allegato 5 del D.A. n. 1619/12. L'attestato deve contenere il codice identificativo assegnato al singolo soggetto formatore dal DASOE (Codice ID), l'anno in cui si svolge l'evento formativo e la numerazione progressiva per ogni singolo attesto rilasciato.
Ad esempio PA_022/13/0062 è il codice progressivo univoco (del quale la parte PA_022 è assegnata dal DASOE) che sarà riportato nell'apposito spazio previsto dall'attestato rilasciato al sessantaduesimo soggetto formato dall'Ente PA_022 nell'anno 2013.
In maniera del tutto analoga l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento riporterà il codice identificativo come sopra specificato, corredato dalla lettera "A", indicante appunto "Aggiornamento".
Ad esempio PA_022/13/0020A è il codice progressivo univoco, (del quale la parte PA_022 è il Codice ID, assegnato dal DASOE), che sarà riportato nell'apposito spazio previsto dall'attestato rilasciato al ventesimo soggetto aggiornato dall'Ente PA_022 nell'anno 2013.
1.3. Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali
Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08, "... i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali. quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all'articolo 2, comma 11, lettera ee), del decreto legislativo n. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.".
Al fine di agevolare i datori di lavoro nell'individuazione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali, ai quali dovranno rivolgersi, e come previsto dal paragrafo 2.3 del D.A. n. 1619/12, è istituito, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) Servizio 3 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'Assessorato della salute 1 "Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali", il cui format è riportato nella tabella 2 del presente allegato.
L'Elenco riporta gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, così come previsto al paragrafo 2.3 del D.A. n. 1619/12, e sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato della salute: http://pti.regione.sicilia.it/ portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Elencoregionaledeisoggettiformatori.
Le informazioni in esso contenute sono le seguenti:
[N.] |
E' il numero progressivo con cui l'organismo paritetico o l'ente bilaterale, di seguito O.P./E.B., viene inserito nell'elenco, correlato alla [Data Parere]. |
[Denominazione] |
Denominazione dell'O.P./E.B. |
[Data parere] |
E' la data in cui la commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso parere di accoglimento dell'istanza. |
[Macrocategoria Ateco 2007] |
Settore di riferimento in cui può operare l'O.P./E.B. |
[Indirizzo] |
Indirizzo della sede legale dell'O.P./E.B. |
[Parti sociali] |
Sono indicate le Associazioni datoriali e dei lavoratori che costituiscono l'O.P./E.B. |
[Ambiti territoriali] |
Provincia di riferimento in cui opera l'O.P. o l'E.B. |
1.4. La formazione e-Learning
Come riportato nei paragrafi 1.9 e 2.4 delle Linee guida allegate al D.A. n. 1619/12, la modalità di formazione e-Learning deve seguire i criteri e le condizioni di cui all'allegato I degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e deve rispettare i requisiti stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012.
La formazione e-Learning può essere utilizzata solo per parti limitate della formazione rivolta a datori di lavoro con compiti di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti, come di seguito specificato:
Percorso formativo |
Formazione e-Learning |
Datore di lavoro con funzione di RSPP Accordo Stato-Regione n. 223/11 |
Modulo 1: normativo Modulo 2: gestionale Moduli di aggiornamento Verifiche intermedie |
Lavoratore Accordo Stato-Regione n. 221/11 |
Formazione generale Aggiornamento Verifiche intermedie |
Preposto Accordo Stato-Regione n. 221/11 |
Formazione particolare aggiuntiva Aggiornamento Verifiche intermedie |
Dirigente Accordo Stato-Regione n. 221/11 |
Intero percorso formativo Verifiche intermedie |
Il soggetto formatore che organizza i corsi di formazione in modalità e-Learning nel territorio siciliano deve essere presente nell'"Elenco regionale dei soggetti formatori" e può utilizzare una specifica piattaforma tecnologica sviluppata e fornita anche da un ente diverso, non necessariamente presente nell'elenco di cui sopra.
E' a carico del soggetto formatore effettuare tutte le verifiche di conformità della piattaforma tecnologia per la corretta erogazione della formazione in modalità e-Learning secondo quanto previsto dall'allegato I degli Accordi Stato-Regioni n. 221 e 223 del 21 dicembre 2011 e dall'Accordo Stato-Regione n. 153 del 25 luglio 2012.
Ai fini dell'attuazione di progetti sperimentali nella Regione Siciliana per l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, con successivo DDG del Dipartimento ASOE, su proposta della commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori potranno essere individuate le modalità di realizzazione ed autorizzazione dei suddetti progetti.
Tabella 1: Elenco regionale dei soggetti formatori abilitati all'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi le per lavoratori, dirigenti e preposti (art. 34 decreto legislativo n. 81/08 e del D.A. n. 1619/12)
N. |
Denominazione |
Codice id. |
Data parere |
Indirizzo |
Comune |
Provincia |
Informazioni dettagliate |
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Tabella 1a: Sezione iscritti con riserva
N. |
Denominazione |
Codice id. |
Data parere |
Indirizzo |
Comune |
Provincia |
Informazioni dettagliate |
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Tabella 2: Elenco regionale degli enti bilaterali e degli organismi paritetici costituiti nella Regione Sicilia ai quali i datori di lavoro devono fare richiesta per la formazione per i lavoratori (ai sensi dell'art. 37, comma 12, decreto legislativo n. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221)
N. |
Denomi-nazione |
Data parere |
Macrocate-goria Ateco 2007 |
Indirizzo |
Parti sociali |
Ambiti territoriali |
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Regionale |
AG |
CL |
CT |
EN |
ME |
PA |
RG |
SR |
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Tabella 2a: Sezione iscritti con riserva
N. |
Denomi-nazione |
Data parere |
Macrocate-goria Ateco 2007 |
Indirizzo |
Parti sociali |
Ambiti territoriali |
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Regionale |
AG |
CL |
CT |
EN |
ME |
PA |
RG |
SR |
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