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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2013

G.U.R.S. 7 febbraio 2014, n. 6

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane del 24 gennaio 2013, in materia di "Identificazione e registrazione degli animali da affezione".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio regionale";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli anima-li d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed ai comuni specifiche competenze in materia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 Assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro - al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";

Visto l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008, recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;

Visto l'art. 12, lettera b), punto i), della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti ai fine di ridurre il fenomeno del randagismo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Considerato che la Regione Siciliana ha adottato l'Anagrafe canina regionale (ACReS), realizzata per questo Assessorato e per tutte le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che contiene i dati relativi ai cani iscritti all'anagrafe canina presso i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia ed è collegata all'Anagrafe canina nazionale del Ministero della salute;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane del 24 gennaio 2013, rep. atti n. 5/CU in materia di "Identificazione e registrazione degli animali da affezione";

Ritenuto di dover dare attuazione all'Accordo sopra citato, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore e di dovere dare adempimento, anche alle disposizioni della predetta Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una armonica ed univoca applicazione nel territorio regionale, è adottato l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i comuni e le comunità montane del 24 gennaio 2013, rep. atti n. 5/CU in materia di "Identificazione e registrazione degli animali da affezione ".

Art. 2

Le aziende sanitarie provinciali della Sicilia avranno cura di alimentare il sistema informativo "Anagrafe canina regionale per la Regione Siciliana (ACReS)", già adottato da questo Assessorato, collegato all'Anagrafe canina nazionale del Ministero della salute.

Art. 3

L'Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane soprarichiamato è scaricabile dal sito della Conferenza Stato-Regioni www.statoregioni.it e dal sito istituzionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico seguendo il percorso:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/ PIR_AreeTematiche/PIR_Sanitaanimale.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nel sito ufficiale del DASOE e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 dicembre 2013.

BORSELLINO