
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2013
G.U.R.S. 24 gennaio 2014, n. 4
Approvazione del programma regionale per l'implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il D.A. n. 1528 del 12 agosto 2011, con il quale sono stati approvati i nuovi standard per la gestione del rischio clinico nell'ambito del progetto regionale patient safety and emergency department;
Visto il D.A. n. 1150 del 15 giugno 2009 che istituisce i nuclei operativi di controllo (NOC), che hanno il compito di effettuare la valutazione analitica delle cartelle cliniche per verificare l'appropriatezza delle prestazioni;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" che all'art. 2 definisce terapia del dolore "l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee ed appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione ed il controllo del dolore";
Considerato che la stessa legge continua all'art. 4: "Il Ministero della salute (…) nel triennio 2010-2012 promuove la realizzazione di campagne informative destinate ai cittadini sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di cure palliative connesso alle malattie neoplastiche o a malattie croniche e degenerative";
Considerato che per effetto della sopra citata legge il medico (sia medico di medicina generale, sia specialista territoriale che ospedaliero) dovrà indicare, all'interno della documentazione sanitaria dei singoli pazienti, il grado di dolore, che verrà a sua volta ‘misurato' in base ad una serie di parametri;
Considerate le risultanze delle attività svolte dal gruppo di lavoro regionale nominato con nota di questo dipartimento prot. n. 85424 del 25 ottobre 2011 al fine di predisporre un programma di implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico;
Considerato che la valutazione e gestione del dolore cronico costituisce un intervento operativo del Piano di consolidamento e sviluppo 2013-2015 e, quindi, obiettivo per la valutazione dei direttori generali;
Decreta:
Il programma regionale
E' approvato il programma regionale per la valutazione e gestione dei pazienti con dolore cronico e la relativa implementazione come da allegato "Programma per la valutazione e gestione dei pazienti con dolore cronico" che costituisce parte integrante del presente decreto.
Popolazione di riferimento
Le indicazioni del programma di cui all'art. 1 sono relative alla popolazione target definita "Pazienti di età maggiore di 16 anni con dolore persistente, continuo o ricorrente di intensità e durata sufficientemente lunga per compromettere lo stato di salute, il grado di autonomia e la qualità della vita. Qualora il dolore dovesse persistere da sei settimane o oltre sarà obbligatoria una valutazione completa".
Diritto alla salute
A tutti i pazienti deve essere garantito il processo di gestione del dolore attraverso la rilevazione, la misurazione e il relativo trattamento utilizzando gli strumenti contenuti nel programma di cui all'art. 1.
Responsabilità
Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ospedaliere e territoriali, nonché i medici di medicina generale devono garantire quanto disposto dall'art. 3, inserendo nella documentazione sanitaria le schede di rilevazione e misurazione del dolore.
Attuazione
Le direzioni aziendali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono sistematicamente promuovere, diffondere e dare attuazione al cronoprogramma dell'allegato di cui all'art. 1.
La promozione, la diffusione e l'implementazione deve prevedere almeno:
- la distribuzione della guida a tutti i professionisti sanitari;
- la divulgazione tramite i siti intranet ed internet aziendali con un percorso che sia facilmente consultabile dagli operatori;
- l'inserimento nei piani formativi aziendali rivolti a tutti gli operatori, privilegiando workshop interattivi, formazione sul campo, remainder;
- svolgimento dell'audit clinico per il raggiungimento degli standard da effettuare secondo le modalità e i tempi contenuti nel cronoprogramma dell'allegato, di cui all'art. 1.
Sistema dei controlli interni ed esterni
Le aziende sanitarie provinciali devono verificare l'effettiva adozione di quanto previsto dall'art. 3 e art. 4.
Le verifiche sulla valutazione del dolore costituiscono oggetto dei controlli analitici sulle cartelle cliniche svolti nell'ambito del programma regionale per l'appropriatezza tramite i nuclei operativi di controllo.
Valutazione
L'attuazione del programma di cui all'art. 1 rientra tra gli obiettivi di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.