
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 19 dicembre 2013, n. 22
G.U.R.S. 3 gennaio 2013, n. 1
Trasporto interurbano alunni delle scuole medie superiori - riserva anno 2013 per il rimborso delle spese dell'anno scolastico 2011/2012 - comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 - art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 - lettera b) del comma 4 dell'art. 15 della legge 15 maggio 2013, n. 9.
AI SINDACI
E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DELLA SICILIA
Il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 dispone che, in sede di riparto del Fondo delle autonomie in favore dei comuni, una quota pari al costo del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori rimane nella disponibilità dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica "per essere assegnata ai comuni interessati, che documentano la spesa sostenuta nell'anno precedente, in rapporto al costo per il trasporto con il servizio pubblico di linea e per l'effettiva presenza".
Il comma 4 dell'art. 15 della 15 maggio 2013, n. 9 ha individuato le riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali destinato ai comuni tra cui, alla lettera b), una quota pari a euro 22.000.000,00 per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7, dell'art. 13, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011/2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori.
La materia è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Destinatari del beneficio previsto dalla normativa in oggetto sono gli alunni della scuola media superiore che si recano presso altri comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel comune di residenza.
Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, non includendo quindi tratte di trasporto urbano od interno allo stesso territorio di pertinenza del comune di residenza o da e verso frazioni del comune, e va commisurato al solo costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino, anche nell'ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano.
In attuazione del comma 3 dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 24/1973, il beneficio in oggetto viene erogato tramite rilascio, da parte del comune, di abbonamenti al servizio pubblico di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
Ad ogni buon fine si ricorda che nell'ipotesi in cui il comune si avvalga della facoltà di affidare il servizio a terzi, in ogni caso dopo aver valutato le richieste motivate degli interessati e comunque dopo aver accertato l'assenza di servizi di trasporto pubblico locale, potrà affidare a mezzo evidenza pubblica il servizio ad una impresa che garantisca il rispetto delle normative vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e di sicurezza stradale. Questa Amministrazione, in ogni caso, riconoscerà, al fine del rimborso, l'equivalente del costo dell'abbonamento relativo al numero degli alunni trasportati determinato secondo le vigenti tariffe di trasporto pubblico locale come stabilite con decreto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Secondo il comma 6 del medesimo art. 1, il contributo spetta sulla base della certificazione dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno; il diritto decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni; pertanto, se la frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti 15 giorni, lo studente non ha diritto all'abbonamento per il mese corrispondente. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura o l'inizio dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del costo di trasporto sono ridotti proporzionalmente.
Si ricorda che il comma 72 dell'art. 139 della legge regionale n. 4/2003 ha abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto questa Amministrazione regionale non rimborsa il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea per coloro che scelgano autonomamente un mezzo di trasporto diverso da quelli indicati al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell'ottenimento del contributo per l'anno scolastico 2011/12, le SS.LL. dovranno trasmettere, al servizio 4°- Finanza locale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pena di esclusione, l'istanza corredata dell'unito modello compilato in ogni sua parte; tale documentazione dovrà essere firmata dal sindaco, dal responsabile del procedimento e dal responsabile finanziario del comune.
L'istanza dovrà inoltre indicare:
a) il funzionario referente, con l'indicazione del recapito telefonico;
b) il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.
Nel caso di trasmissione della suddetta documentazione tramite il servizio postale, al fine della verifica dei termini di presentazione dell'istanza, farà fede il timbro di spedizione.
Nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a trasmettere l'istanza ed il relativo allegato mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di posta certificata ed inoltrare il tutto esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Qualora questa Amministrazione abbia la necessità di richiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la relativa documentazione a corredo, al fine della partecipazione al procedimento da parte delle amministrazioni comunali interessate per la presentazione di eventuali osservazioni inerenti l'istruttoria, provvederà a dare notizia circa le risultanze della stessa tramite avviso pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il provvedimento finale riguardante il piano di riparto della riserva sarà definito al termine dell'istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.
Ad ogni buon fine si rappresenta che la riserva sarà ripartita in misura proporzionale alle spese giustificate a rendiconto ritenute ammissibili e sulla scorta del sottostante criterio:
1) 80% delle risorse disponibili per la riserva in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
2) 20% delle risorse disponibili per la riserva in favore dei comuni con popolazione superiore o uguale a 10.000 abitanti.
Le istanze prodotte a questa Amministrazione prima della pubblicazione della presente circolare non saranno prese in considerazione.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti ai responsabili del procedimento per la provincia di appartenenza:
- Istruttore direttivo - Mario Bellanca per le provincie di Enna, Palermo e Trapani tel. 0917074668 e-mail: m.bellanca@regione.sicilia.it
- Funzionario direttivo - Anna Maria Tumminello per le provincie di Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa tel. 0917074625 e-mail: a.tumminello@regione.sicilia.it
- Funzionario direttivo - Emanuela Santomauro per le provincie di Caltanissetta e Messina tel. 0917074716 e mail: e.santomauro@regione.sicilia.it
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile nel sito internet di questa Amministrazione.
L'Assessore: VALENTI