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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

CIRCOLARE 18 dicembre 2013, n. 1

G.U.R.S. 10 gennaio 2014, n. 2

Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci".

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

Premessa

La Regione Siciliana riconosce al Patto dei sindaci un ruolo strategico per la promozione di politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e sostegno alla riqualificazione energetico-ambientale del proprio territorio, in funzione del conseguimento degli obiettivi del pacchetto "20-20-20" e del contributo al raggiungimento degli obiettivi regionali di riduzione dei consumi di energia primaria di cui al decreto 15 marzo 2012 ("decreto Burden Sharing"), ma anche per il rilancio dell'economia locale in chiave anticiclica attraverso lo stimolo alla nascita e allo sviluppo di una nuova imprenditoria "verde" e il contributo alla creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato e duraturo.

La Regione Siciliana, pertanto, cogliendo appieno lo spirito del programma comunitario, ha inteso conferire alla partecipazione dei comuni siciliani al Patto dei sindaci un valore ulteriore rispetto all'obiettivo del taglio delle emissioni di CO2 oltre il 20% al 2020, qualificando e finalizzando lo sforzo approntato per sostenere l'adesione di tutti i comuni siciliani al Covenant of Mayors in funzione della pianificazione energetica regionale, attraverso la costruzione e armonizzazione di un sistema "bottom-up" di monitoraggio locale della produzione e consumo di energia per fonte, settore, utilizzo e impatto emissivo e, contestualmente, il rafforzamento delle competenze delle Amministrazioni comunali in materia di energia sostenibile, con il coinvolgimento e la sensibilizzare la cittadinanza all'uso responsabile delle risorse energetiche e naturali.

Proprio in funzione di questo obiettivo, la Regione Siciliana intende inserire come precondizionalità per l'accesso alle risorse del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 in tema di efficienza energetica e di energie rinnovabili, la dotazione da parte delle autorità locali di un piano d'azione per l'energia sostenibile, destinando a tale scopo risorse mirate per finanziare l'implementazione delle azioni specificamente individuate nei piani medesimi.

Con l'iniziativa PAC III "Nuove Azioni" (Start up Patto dei sindaci), ammontanti complessivamente a 30 milioni di euro, sono state individuate linee d'intervento finalizzate a sostenere le amministrazioni locali ai fini della massiva adesione al Covenant of Mayors e per la conseguente redazione del PAES. A tale fine, il presente Programma di finanziamento a titolarità regionale, approvato con D.D.G. n. 413/2013 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 55 del 13 dicembre 2013), assegna una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 7.641.453,00, ripartita tra i 390 comuni della Regione.

Con successivo provvedimento la Regione Siciliana Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dipartimento dell'energia, provvederà al finanziamento dei costi di progettazione delle azioni inserite nei PAES (1) a favore dei comuni in possesso di un PAES approvato dal JRC (Joint Research Centre), compresa la redazione dell'APE, ai sensi della Legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 6, per gli edifici obbligati che ne siano ancora sprovvisti, tramite un fondo di rotazione per la progettazione finalizzato all'attivazione sia di risorse dell'attuale ciclo di programmazione comunitaria (Fondo Jessica) che di quello di nuova programmazione (2014-2020).

L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di creare un volano finanziario che favorisca l'utilizzo di risorse rimborsabili che attestino, sia sul piano economico che finanziario, la leva del risparmio energetico al quale deve essere preordinato l'investimento individuato.

Inoltre, sempre fra le linee di intervento dell'iniziativa, è in fase di definizione l'istituzione di un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del settore per favorire l'attivazione di ulteriori leve finanziarie diverse dalle provviste pubbliche (es. capitali privati, credito bancario) per supportare ulteriormente la diffusione del concetto di efficienza energetica verso logiche di risparmio e quindi di riduzione dei consumi finali lordi.

La finalità dell'intera iniziativa è, da un lato, quella di favorire l'adesione massiva dei Comuni siciliani al Patto dei sindaci, dall'altro, di esaltare la rilevanza dell'attività progettuale finanziata e richiesta alle Amministrazioni comunali per contribuire significativamente all'acquisizione di dati di dettaglio del territorio, nonché di azioni sostenibili e realizzabili che, nell'aggiornamento del Piano Energetico Regionale e nella nuova programmazione 2014-2020, avranno un ruolo determinante nell'attuazione di politiche diffuse di efficientamento energetico, se attivamente proiettate al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 e, a cascata, degli obiettivi di Burden Sharing regionali.

Con la presente circolare vengono rassegnate le prime indicazioni operative che i comuni dovranno seguire per un ordinato, organico ed efficace utilizzo delle risorse disciplinate dal D.D.G. n. 413/2013 e di seguito vengono riportati i riferimenti agli articoli del citato decreto.

Rif. Articolo 1 - Obiettivi e finalità

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

L'Inventario di base delle emissioni (art. 1, 2)

Al fine di ottimizzare il contributo dei comuni al conseguimento e superamento degli obiettivi di burden sharing regionali e di disporre di una rappresentazione reale e aggiornata sulla situazione energetica ed emissiva nel proprio territorio nonché sull'entità dello sforzo effettivo da pianificare e realizzare, l'anno di riferimento (baseline) per la redazione dell'Inventario di base delle emissioni (IBE) dovrà essere il 2011. Rispetto a questa baseline dovrà calcolarsi l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020.

Inoltre, in aggiunta alle prescrizioni per la redazione dell'IBE contenute nelle Linee guida per la redazione del PAES (2) (elaborate dal JRC della Commissione europea), si richiede, con riferimento al medesimo anno base (2011) e a pena di inammissibilità, di:

1. fornire indicazione della fonte ufficiale del dato effettivo (non calcolato) impiegato nella redazione dell'IBE, ove disponibile per quel dato livello di disaggregazione,

2. ricostruire il bilancio energetico comunale limitatamente al dettaglio dei dati sui consumi di energia per vettore (gasolio, benzina, gas naturale, ecc..) e settore di utilizzo (residenziale, terziario, industria, agricoltura, mobilità e trasporti, rifiuti).

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) (art. 1, 3)

"La scelta delle azioni da inserire nei PAES scaturisce a valle di un processo di ricognizione, raccolta e analisi dei dati di consumo dell'energia, e delle correlate emissioni climalteranti, e di verifica delle misure di miglioramento adottabili su scala comunale in rapporto all'obiettivo di riduzione della CO2 da perseguire e alla relativa fattibilità.......".

Nella redazione del PAES, per la parte relativa agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici, attrezzature e impianti di pertinenza dell'amministrazione locale, il processo metodologico di individuazione dell'azione (dove e come intervenire), in generale, deve presupporre sempre, necessariamente e preliminarmente:

- la conoscenza (analisi) e la valutazione (diagnosi) dello stato di fatto dell'asset oggetto di intervento (per gli edifici ad esempio: età, caratteristiche costruttive, dimensioni, destinazione d'uso, utilizzo effettivo, consumi rilevati, classe energetica di partenza, impiantistica esistente, ecc..)

- la previsione del risultato conseguibile a fronte dell'intervento pianificato (per gli edifici ad esempio: livello finale dei consumi, classe energetica di arrivo, risparmio o ricavi conseguibili, ecc..)

- la valutazione della fattibilità di massima dell'intervento (costo dell'investimento, fonte di copertura finanziaria, tempi di ritorno dell'investimento, ecc..).

"L'individuazione delle azioni di miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili utilizzati dall'autorità locale presuppone lo svolgimento di un'attività di audit mirata alla raccolta e allo studio dei dati sui consumi e il rendimento energetico".

Ai fini dell'accesso ai contributi del presente Programma la produzione dell'APE è dovuta in tutti i casi in cui ne ricorrono i presupposti di legge (3) (ad es.: caratteristiche degli edifici, qualificazione e indipendenza dell'esperto).

In tutti gli altri casi, le attività di audit devono essere comunque effettuate nel rispetto delle comuni metodologie di calcolo e analisi delle prestazioni energetiche riconosciute dalle prassi di mercato e/o disciplinate dalla normativa tecnica di settore, nonché compatibili con le linee guida per la redazione del PAES pubblicate dal JRC.

All'uopo, i soggetti incaricati della redazione dei PAES devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere le suddette attività.

Nel secondo trimestre 2014 la Regione Siciliana attiverà un fondo di rotazione per la progettazione destinato a finanziare la progettazione delle azioni comprese nei PAES e la redazione dell'APE per gli edifici obbligati, ai sensi della legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 6, che ne siano ancora sprovvisti, come specificato nel Programma di cui al richiamato D.D.G. 413 (4).

L'alimentazione della banca dati predisposta dalla Regione Siciliana (art. 1, 5)

La Regione Siciliana richiede ai comuni di provvedere al caricamento dei dati relativi all'IBE e al dettaglio sui consumi del bilancio energetico comunale (anno 2011) su una piattaforma web-based gestita dalla Regione Siciliana, accessibile in modo personalizzato dal singolo beneficiario a mezzo credenziali fornite tramite la PEC indicata nella modulistica dell'istanza di erogazione del contributo.

Il caricamento dei dati nell'applicativo deve essere effettuato e completato contestualmente alla presentazione dell'istanza di erogazione del contributo comprensiva del PAES.

Con successiva comunicazione, la Regione Siciliana, Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dipartimento dell'energia, fornirà ai comuni siciliani tutti i riferimenti dell'applicativo sul quale effettuare il caricamento dei dati nonché le istruzioni necessarie per procedere.

L'applicativo consentirà sia di supportare la compilazione del "Modulo PAES" (SEAP Template), sia di effettuare il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni del PAES, finalizzato alla redazione del Rapporto di attuazione e dell'Inventario di monitoraggio delle emissioni (IME).

Il rafforzamento delle competenze energetiche all'interno dell'Amministrazione comunale (art. 1,6)

Il percorso di realizzazione del PAES deve prevedere il diretto coinvolgimento e rafforzamento delle competenze del personale che all'interno dell'Amministrazione locale si occupa di gestione dell'energia o che opera in aree o settori coinvolti nella pianificazione energetico-ambientale (ad es. bilancio e demanio, urbanistica, appalti e opere pubbliche, mobilità e trasporti, ambiente ed energia, attività produttive, ecc..), a partire dal personale incaricato di collaborare alla redazione e/o al monitoraggio dell'attuazione del PAES e direttamente individuato sulla base di specifici e documentabili atti amministrativi (comando, distacco, ordine di servizio, ecc...).

Una descrizione più dettagliata delle azioni di rafforzamento delle competenze del personale interno dell'amministrazione locale deve risultare specificamente dalla relazione di progetto (art. 5, viii), contenente una sintetica descrizione delle attività svolte a favore del personale medesimo.

L'amministrazione locale deve inoltre procedere all'effettivo adattamento delle strutture amministrative, come specificato nel PAES, attraverso identificazione di ruoli e assegnazione di precise responsabilità nelle fasi di redazione, attuazione e monitoraggio dell'attuazione dello stesso PAES.

L'azione di sensibilizzazione della cittadinanza (art. 1, 7)

"Il coinvolgimento nel piano di azione della società civile delle aree geografiche interessate" costituisce un impegno formale per i firmatari del Patto dei Sindaci.

L'amministrazione locale è tenuta ad aprire il processo di elaborazione del PAES alla partecipazione, al confronto e al contributo dei c.d. stakeholders (5) (portatori di interessi) con i quali è opportuno condividere la visione comune per il futuro, definire le priorità e raggiungere il più ampio consenso possibile sugli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie per realizzarli.

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza devono risultare specificamente dal PAES e dalla relazione di progetto (art. 5, viii), contenente una sintetica descrizione delle attività realizzate.

Rif. Articolo 2 - Soggetti beneficiari

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

"Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Programma i comuni siciliani, in forma singola o associata, che hanno aderito al Patto dei sindaci e ne fanno validamente parte alla data di presentazione dell'istanza di contributo".

Ai fini della validità dell'adesione del comune al Patto dei sindaci, nei casi in cui siano decorsi i termini per la presentazione del PAES (un anno dalla data di delibera del consiglio comunale più l'eventuale proroga), "lo status di firmatario del Patto dei Sindaci può essere riattivato in qualsiasi momento, a condizione che il comune porti a termine il suo primo impegno e invii debitamente un piano d'azione on-line attraverso il sistema extranet (Il mio Patto)" (6).

"Ai fini della partecipazione al presente Programma è necessario, pertanto, che il Comune risulti avere aderito ufficialmente al Patto dei sindaci in data anteriore alla presentazione dell'istanza di contributo.

I soggetti beneficiari sono: a) il comune partecipante in forma singola; b) il comune capofila dell'aggregazione, le Unioni di comuni e i Consorzi di comuni, validamente costituiti ai sensi di legge (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.)."

Nei casi di partecipazione in forma congiunta, si richiede che l'aggregazione risulti validamente costituita alla data di presentazione della domanda nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.) per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati e per la disciplina dei reciproci rapporti finanziari, obblighi e garanzie, quali quelli discendenti dagli obblighi assunti con la partecipazione al Patto dei sindaci e al presente Programma.

Le forme associative previste dal T.U.E.L. (Artt. 30 e ss.) comprendono le Unione di comuni, i Consorzi, le Convenzioni tra comuni.

La partecipazione in forma associata al presente Programma è consentita anche alle Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite tra comuni, a condizione che sia conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza esclusiva ad uno di essi, qualificato come "Capofila", e per esso al suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura viene autorizzato a stipulare, in nome e per conto di tutti i soggetti appartenenti al raggruppamento, tutti gli atti connessi alla realizzazione del progetto. Al legale rappresentante del comune capofila incombe la responsabilità del coordinamento generale del progetto e dei rapporti finanziari con tutti i comuni associati e con la Regione Siciliana.

I reciproci rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento, compresi i rapporti di natura finanziaria e l'eventuale conferimento di risorse umane e strumentali, sono disciplinati attraverso il regolamento di mandato ed, eventualmente, ulteriori contestuali o successivi accordi organizzativi.

"Nel caso di partecipazione nelle forme di cui alla lettera b), in alternativa alla presentazione dei PAES da parte di ogni singolo comune, potrà essere presentato un unico Piano d'Azione congiunto per l'energia sostenibile (PAES congiunto), secondo le modalità indicate all'Addendum 1 delle linee guida del JRC e nella sezione delle FAQ del sito ufficiale del programma"

Ciascun comune, partecipante sia in forma singola che associata, deve presentare il proprio autonomo Piano d'Azione (PAES) in conformità alle linee guida per la redazione dei PAES elaborate dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione europea.

In caso di partecipazione in forma aggregata, può essere presentato un unico PAES congiunto, secondo le modalità indicate all'Addendum 1 delle linee guida del JRC (7) e nella sezione delle FAQ del sito ufficiale del programma (8).

In caso di presentazione di un PAES congiunto è richiesto che i comuni coinvolti siano geograficamente contigui, cioè territorialmente confinanti (9).

Le strutture di coordinamento ufficialmente riconosciute dal Patto dei sindaci possono accedere ai contributi del presente Programma esclusivamente in qualità di beneficiari a condizione cioè che siano costituite nelle forme previste dal presente Programma, formate esclusivamente da comuni che hanno ufficialmente aderito al Patto dei sindaci, esercitino la rappresentanza legale della forma associativa, costituiscano la stazione appaltante unica del raggruppamento per gli obiettivi e gli adempimenti di cui al presente Programma. Qualsiasi pagamento a titolo di corrispettivo o rimborso di prestazioni rese nell'ambito del presente Programma, è ammissibile a rendicontazione solo ed esclusivamente se conforme alle relative disposizioni del Codice degli appalti e alle condizioni previste dal presente Programma (Allegato IV "spese ammissibili") e dalle circolari applicative, nonché dal Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 (10).

Si rammenta che il Programma Patto dei sindaci definisce strutture di coordinamento (11) (Coordinatori territoriali): "quei soggetti che sono in grado di fornire una guida strategica, un sostegno tecnico e finanziario ai comuni con la volontà politica di firmare il Patto dei sindaci, ma che mancano delle competenze e/o risorse per i requisiti, vale a dire la preparazione e l'attuazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile".

I Coordinatori territoriali devono anche (12):

- fornire assistenza tecnica e strategica ai comuni che vogliono aderire al Patto, ma mancano delle risorse necessarie per preparare un Piano d'azione per l'energia sostenibile;

- fornire un sostegno finanziario, sotto forma di sostegno finanziario diretto (finanziamenti, sovvenzioni, ecc.) o di personale assegnato al supporto tecnico per la preparazione e l'attuazione dei Piani d'azione per l'energia sostenibile;

- sostenere l'attuazione dei PAES e l'organizzazione delle Giornate locali per l'energia al fine di aumentarne la consapevolezza.

Si rammenta, infine, che in tutti i casi di partecipazione in forma congiunta, ai sensi del presente Programma (art. 2, lettera b), il mancato adempimento degli obblighi ivi prescritti da parte anche di un singolo comune tra quelli aderenti ad una determinata forma associativa, produce il rigetto dell'istanza di erogazione del contributo per tutti i comuni partecipanti sotto quella determinata forma (art. 11).

Rif. Articolo 3 - Risorse finanziarie disponibili ed entità del contributo

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Il contributo di cui al presente Programma, calcolato sommando una parte fissa, crescente per classe demografica, e una parte variabile, proporzionale al numero di abitanti residente nel comune, è unico e indiviso ed è erogato a copertura delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario/stazione appaltante per la redazione dei PAES, sino a concorrenza dell'importo assegnato con riferimento ad ogni singolo comune siciliano, come specificato in dettaglio nell'Allegato I (13).

Rif. Articolo 4 - Modalità di presentazione delle istanze

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 4 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del dipartimento regionale dell'energia.

Rif. Articolo 5 - Procedura

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Nei casi di partecipazione in forma congiunta ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del presente Programma, il mancato adempimento degli obblighi ivi prescritti da parte anche di un singolo comune tra quelli aderenti ad una determinata forma associativa, produce il rigetto dell'istanza di erogazione del contributo per tutti i comuni partecipanti sotto quella determinata forma (art. 11).

Nel caso di presentazione di un Piano d'azione congiunto per l'Energia sostenibile (PAES congiunto) è necessario che il beneficiario/stazione appaltante sia accreditato come Struttura di coordinamento del programma Patto dei sindaci.

Rif. Articolo 6 - Criteri di valutazione dei PAES

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 6 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del dipartimento regionale dell'energia.

Rif. Articolo 7 - Spese ammissibili

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

"In particolare, per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), trovano applicazione ...............".

Le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile sono tipicamente riconducibili a quelle elencate nella categoria 12 - Allegato II A del Codice degli appalti (D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi", rese in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.e ii (Disciplina dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (14)) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31 gennaio 2012) nonché della Circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Gli incarichi aventi ad oggetto le summenzionate prestazioni di servizi possono essere affidati ad operatori economici di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art. 90 del Codice degli appalti (15), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il criterio della rotazione.

Il conferimento degli incarichi da parte del beneficiario/stazione appaltante è comunque subordinato all'attestazione della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei criteri di cui al DPRG n. 13 del 31 gennaio 2012, art. 25, comma 11 (16).

a) Per l'affidamento di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 91, comma 1 del Codice degli appalti.

b) Per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro l'affidamento potrà avvenire utilizzando gli elenchi formati dalla stazione appaltante o mediante indagine di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 2 (17) del Codice degli appalti e 267 del DPR n. 207/2010, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice degli appalti (18).

c) Per incarichi di importo inferiore alla soglia fissata per l'affidamento diretto (attualmente 40.000,00 euro), trovano applicazione le norme di cui all'art. 125, comma 11, del Codice degli appalti (19), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del Codice (e della procedura prevista dall'art. 57, comma 6 (20)). I prestatori di servizi di cui alla Categoria 12 dell'All. 2 A, sono individuati dagli elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagine di mercato ai sensi dell'art. 267 del DPR n. 207/2010.

Si precisa che:

- l'istituzione (o aggiornamento) dell'elenco degli operatori economici è effettuato mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 124, comma 5 (21), del Codice degli appalti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 267 del DPR n. 207/2010.

- l'indagine di mercato è svolta mediante avviso pubblicato nei siti informatici di cui all'art. 66, comma 7 (22), del Codice, conformemente alle disposizioni dell'art. 267 del DPR n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.e ii (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) "I riferimenti al "Bollettino ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali".

Si raccomanda di specificare come requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti che aderiscono all'avviso (23) (elenco degli operatori economici o indagine di mercato) almeno i seguenti:

a) requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 7524 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

b) esperienza specifica maturata in almeno uno dei seguenti ambiti: pianificazione energetica; redazione di studi di fattibilità di investimenti in campo energetico (produzione e risparmio); progettazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di cogenerazione; diagnosi energetica e progettazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

"Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di adesione ufficiale del beneficiario al Patto dei sindaci .........."

Ai sensi del presente Programma sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di adesione ufficiale al Patto dei sindaci (data della delibera del consiglio comunale), a condizione: che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) e le modalità di rendicontazione delle relative spese, per le quali si fa integrale rinvio all'Allegato IV "Spese ammissibili" nonché al Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-201325.

"Sono ammissibili a contributo le spese ................., strettamente connesse e funzionali alla redazione del PAES ai sensi delle linee guida pubblicate dal JRC della Commissione europea e riferibili a:

1. preparazione dell'Inventario base delle emissioni di CO2 (IBE);

2. attività di formazione dei dipendenti comunali e sensibilizzazione della cittadinanza;

3. elaborazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES);

4. predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni".

Per un'articolazione completa delle sub-attività che compongono l'organico ciclo di progetto di elaborazione del PAES, ai sensi del presente Programma, si rimanda all'Allegato IV26 (pagg. 1-3).

Le classificazione delle attività ammissibili nelle 4 categorie proposte ha la finalità di vincolare la redazione del PAES allo svolgimento di alcune attività di sistema (2 e 4), che qualificano ulteriormente lo sforzo approntato dalla Regione Siciliana anche in funzione della pianificazione energetica regionale, attraverso la costruzione e armonizzazione di un sistema "bottom-up" di monitoraggio locale della produzione e consumo di energia per fonte, settore, utilizzo e impatto emissivo e, contestualmente, del rafforzamento delle competenze delle Amministrazioni comunali in materia di energia sostenibile, con il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza all'uso responsabile delle risorse energetiche e naturali. Pertanto, la predetta classificazione delle attività non deve essere intesa come oggetto di separato affidamento dal punto di vista del soggetto attuatore (beneficiario/stazione appaltante, operatore economico esterno), ma come obiettivo da raggiungere per poter accedere ai benefici del Programma, essendo la finalità del Programma quella di redigere il PAES.

"Le categorie di spesa ammissibili sono quelle relative ai seguenti costi (per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato IV al Programma)"

- personale dipendente e non dipendente del beneficiario

- strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario

- servizi di consulenza e servizi equivalenti affidati dal beneficiario a terzi

- spese generali a carico del beneficiario".

Le tipologie di spesa ammissibili sono state convenzionalmente riclassificate nelle categorie sopra indicate. Si precisa che le categorie indicate al primo, secondo e quarto punto elenco, si riferiscono esclusivamente ai costi direttamente sostenuti dal beneficiario/stazione appaltante per lo svolgimento di attività ammissibili propedeutiche alla realizzazione del progetto "PAES".

Le spese classificabili nella categoria "personale dipendente e non dipendente del beneficiario comprendono le spese sostenute dal beneficiario/stazione appaltante per il personale con contratto a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato o con rapporto di lavoro assimilabile al contratto di lavoro dipendente, formalmente incaricato di svolgere attività direttamente inerenti la realizzazione del progetto "PAES" di cui al presente Programma.

Ai sensi delle disposizioni del Codice degli appalti (D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e del DPRG n. 13 del 31 gennaio 2012, art. 25, comma 11 (27), il conferimento di incarichi per prestazioni di servizi di cui alla Cat. 12, All. 2 A del Codice, è comunque subordinato all'attestazione da parte della stazione appaltante dell'impossibilità del ricorso a professionisti interni.

Ai fini della rendicontazione delle spese del personale interno del beneficiario/stazione appaltante, si distinguono pertanto i seguenti casi:

1. il PAES viene realizzato esclusivamente con personale e risorse del beneficiario/stazione appaltante: il costo ammissibile del personale del soggetto che rendiconta (28) (beneficiario/stazione appaltante) è quello determinato ai sensi dell'art. 92 "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti" del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., ripartito secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento comunale richiamato ai commi 5 e 6 dello stesso articolo del Codice.

2. il PAES viene realizzato mediante conferimento di incarico ad operatori economici esterni ai sensi del Codice degli appalti per i servizi di cui alla Cat. 12, All 2 A del Codice: nei casi di impossibilità del ricorso a professionisti interni, il coinvolgimento di personale del beneficiario/stazione appaltante è comunque possibile, ma esclusivamente in funzione di ausilio all'operatore economico incaricato, nonché in qualità di destinatario delle attività di formazione tecnica mirata, e il costo ammissibile a rimborso è quello determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto, valorizzate al costo orario calcolato secondo le modalità riportate all'Allegato IV "Spese ammissibili" (29) e nel Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 (30).

In questi casi eventuali incentivi riconosciuti dal soggetto che rendiconta (beneficiario/stazione appaltante) al proprio personale si intendono implicitamente assorbiti nel parametro di valorizzazione del costo orario come determinato nel richiamato Allegato IV "Spese ammissibili".

In tutti i casi resta inteso che le spese ammissibili del personale del beneficiario/stazione appaltante, sono esclusivamente quelle relative alle unità di personale formalmente incaricate dello svolgimento di attività specifiche nell'ambito del ciclo di progetto della redazione del PAES, coerentemente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale del dipendente e sulla base di specifico ordine di servizio interno o analogo provvedimento formale. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (es. gli altri comuni del raggruppamento) è richiesta l'autorizzazione obbligatoria da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio.

Le spese classificabili nella categoria "strumenti, attrezzature, software e banche dati acquistati dal beneficiario/stazione appaltante sono ammissibili limitatamente

a: beni nuovi di fabbrica acquistati dal beneficiario/stazione appaltante attraverso procedure a norma di legge, direttamente strumentali allo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione del progetto "PAES" e nei limiti derivanti dall'applicazione del criterio della quota d'uso.

Le spese classificabili nella categoria "spese generali a carico del beneficiario" sono ammissibili per la quota imputabile allo svolgimento delle attività di cui al presente Programma e nella misura max del 10% del totale delle spese ammissibili.

Per un'individuazione dettagliata delle tipologie di rapporto di lavoro ammissibili e per le modalità di calcolo delle spese rendicontabili si fa integrale rinvio all'Allegato IV "Spese ammissibili" del Programma di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013.

Rif. Articolo 8 - Erogazione dei contributi

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013

La presente procedura a titolarità regionale con relativo Programma di finanziamento, determina l'immediata assegnazione ad ogni singolo comune del contributo riportato nell'Allegato I al Programma che, a decorrere dal 13 dicembre 2013 (pubblicazione nella G.U.R.S.), consente di iscrivere in bilancio sia il capitolo di entrata corrispondente al contributo riconosciuto che il relativo capitolo di spesa per il sostenimento delle spese ammissibili.

Il contributo è unico e indiviso e sarà erogato a copertura delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario/stazione appaltante per la redazione dei PAES, sino a concorrenza dell'importo assegnato, come specificato in dettaglio nell'Allegato I (31), e con le seguenti modalità:

I. 40% del contributo massimo concedibile alla presentazione del PAES;

II. la restante quota a saldo nella misura del 60% dopo l'approvazione del PAES da parte del JRC della Commissione europea.

Al fine di coniugare le esigenze finanziarie derivanti da un'eventuale anticipazione di cassa delle spese ammissibili in sede di presentazione dell'istanza di erogazione del contributo (con decorrenza 31 marzo 2014), per l'erogazione della prima quota del contributo (40%) dovrà essere presentata una rendicontazione delle spese sostenute, ancorché non quietanzate (pagate), almeno pari al contributo riconosciuto. Sulla base di detta rendicontazione, le spese, se riconosciute ammissibili, determineranno la liquidazione e il pagamento della prima quota del contributo, sino a concorrenza del 40% dell'ammontare complessivo assegnato al singolo comune.

In sede di approvazione del PAES da parte del JRC, il beneficiario/stazione appaltante (comune singolo o soggetto responsabile del raggruppamento), provvederà a trasmettere le spese debitamente quietanzate ai fini della liquidazione della rimanente quota di contributo a saldo.

L'adozione di dette modalità appare necessaria per finalizzare correttamente l'intera iniziativa per il raggiungimento dell'obiettivo ultimo, ovvero, l'adozione da parte dei 390 Comuni siciliani di PAES validati dal Covenant of Mayors, auspicabilmente entro il 2014, in apertura della nuova fase di programmazione delle risorse del PO FESR 2014-2020.

In caso di partecipazione in forma aggregata, anche nel caso di presentazione di un PAES congiunto, il contributo spettante al raggruppamento di comuni è determinato come somma dei singoli contributi specificamente individuati nel quadro di riparto allegato al Programma (Allegato I). Analogamente, le spese ammissibili dovranno pro quota riguardare i singoli comuni aderenti allo specifico raggruppamento.

Rif. Articolo 9 - Obblighi del beneficiario

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 9 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del Dipartimento regionale dell'energia.

Rif. Articolo 10 - Codice unico di progetto

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 10 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del Dipartimento regionale dell'energia.

Rif. Articolo 11 - Cause di esclusione

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 11 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del Dipartimento regionale dell'energia.

Rif. Articolo 12 - Decadenza

(Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia - D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013)

Si rimanda all'articolo 12 del Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia, approvato con D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013 e alle FAQ pubblicate nel sito del Dipartimento regionale dell'energia.

Precisazioni:

Ferme restando le tipologie di spesa ammissibili nonché le regole sull'ammissibilità delle stesse ai fini della loro rendicontazione sul presente Programma, i comuni che dispongono già di un PAES approvato o in attesa di approvazione da parte del JRC (approvato con delibera del Consiglio comunale e inviato ufficialmente al JRC per la valutazione), dovranno procedere all'aggiornamento dello stesso alla luce delle indicazioni con- tenute nella presente circolare, se difforme. Le eventuali spese di revisione del PAES potranno essere analogamente rendicontate ai sensi del presente Programma alle condizioni ivi previste.

Per quanto non specificamente trattato nella presente circolare, si fa integrale rinvio:

al Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia del D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, in particolare agli allegati II (32) e IV (33),

al Manuale per l'attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 (34) e alle FAQ pubblicate nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.

La presente circolare verrà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per l'energia, nel sito www.euroinfosicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia: PIRILLO

(1) Di livello minimo propedeutico alla realizzazione delle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica mediante contratti EPC (Contratti di rendimento energetico)

(2) http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_it-2.pdf

(3) D.lgs. 192/2005, art. 2, comma l-bis "attestato di prestazione energetica dell'edificio", come modificato dalla LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale")

(4) La Regione Siciliana - Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia, avvierà inoltre un secondo programma, complementare al presente, riservato a quei Comuni della Sicilia, in possesso di PAES approvato dal JRC (Joint Research Centre) della Commissione europea, per finanziare la progettazione delle azioni di miglioramento dell'efficienza energetica riguardanti gli edifici dell'Autorità locale, inserite nei PAES, di livello propedeutico all'affidamento dell'intervento mediante contratti di rendimento energetico (D.Lgs 115/2008) e, inoltre, per la produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) sugli edifici di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 6.

(5) Agenzie per l'energia, partner finanziari (banche, ESCO, ecc..), stakeholder istituzionali (ad es. camere di commercio, associazioni di architetti e ingegneri), aziende di servizio pubblico e fornitori di energia, società di trasporto/mobilità pubbliche o private, settore edile (imprese di costruzione e indotto: impiantistica, serramenti, ecc..), imprese e aziende industriali, imprese di servizi (ad es. ospitalità e ristorazione), scuole e università, rappresentanti della società civile (ONG, organizzazioni dei lavoratori, studenti, ecc.).

(6) http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=77

(7) http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/Addendum_1to_the_SEAP_Guidebook_ Joint_SEAP_option_2.pdf

(8) http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=60

(9) "..... should a group of adjoining Covenant of Mayors' municipalities sharing their territorial boundaries wish to associate ......, they are now allowed to do so" (si veda nota 7)

(10) http://www.euroinfosicilia.it/wp-content/uploads/2012/07/Manuale_PrimoLivello.zip

(11) http://www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=25

(12) www.pattodeisindaci.eu/support/faq_it.html?id_faq=26

(13) Allegato I - Quadro di riparto dei contributi

(14) Recepimento del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.e ii e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.

(15) Art. 90, comma 1, D.lgs n. 163/2006: ......... d) liberi professionisti singoli od associati; e) società di professionisti; f) società di ingegneria; f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri; g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h); h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

(16) Art. 25, comma 11, DPRG n. 13 del 31 gennaio 2012: "Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti criteri: rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità; effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro; rotazione degli incarichi."

(17) Art. 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006: Gli incarichi di progettazione, ................... di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

(18) Art. 57, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006: Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

(19) Art. 125 comma 11, del D.Lgs n. 163/2006: Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(20) Si vedi nota 18.

(21) Art. 124, comma 5, D.lgs n. 163/2006: "I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, nei siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo"

(22) Art. 66, comma 7, d.lgs n. 163/2006: "Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e nel sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato."

(23) Ai predetti elenchi possono essere iscritti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente (D.lgs 163/2006, artt. 57, comma 6, 91, comma 2 e 125, comma 11)

(24) L'elenco dei titoli è scaricabile ai seguenti link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_APEnew/Tabella%20titoli%20e%20abilitazione%20professionale%5B1%5D.pdf http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_2754499.1088975756/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_APEnew/Tabella%20titoli%20e%20corsi.pdf

(25) si veda nota 10

(26) I. Ricostruzione del bilancio energetico e predisposizione dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE); II. Predisposizione delle analisi di settore; III. Ricostruzione degli scenari di evoluzione e valutazione dei potenziali di intervento; IV. Attivazione della consultazione; V. Definizione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile: obiettivi, azioni e strumenti; VI. Redazione degli Allegati Energetici al Regolamento Edilizio Comunale; VII. Supporto alla comunicazione; VIII. Implementazione di un programma di formazione; IX Predisposizione di un sistema di monitoraggio.

(27) Si veda nota 16

(28) quello regolarmente iscritto nel libro unico, nonché quello con contratto a tempo determinato direttamente impegnato nelle attività di progetto (Allegato IV "Spese Ammissibili")

(29) Il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con esclusione di ogni emolumento ad personam - indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti) deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale desumibile dal CCNL, decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.

(30) Si veda nota 10

(31) Si veda nota 13

(32) Linee Guida JRC (Joint Research Centre) "Come sviluppare un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile - PAES" (si veda nota 2).

(33) Allegato IV "Spese ammissibili"

(34) Si veda nota 10