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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2013

G.U.R.S. 27 dicembre 2013, n. 57

Indicazioni per l'erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 15, comma 15;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8, con il quale vengono determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed, in particolare, gli articoli 3 e 5 e l'allegato 3;

Visto il decreto assessoriale n. 924 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, con decorrenza 1 giugno 2013, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze del 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 8;

Viste le risultanze dei lavori del tavolo tecnico costituito con nota n. 49934 del 12 giugno 2013 ed il relativo verbale finale, sulla base delle quali si ritiene necessario prevedere obbligatoriamente una valutazione del paziente prima dell'esecuzione di alcune prestazioni che presentano margini di rischio per la sicurezza del paziente e che comprenda anche la valutazione dell'appropriatezza della prestazione medesima;

Decreta:

Art. 1

Prima dell'erogazione delle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN il radiologo ha l'obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali rischi ed alle eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l'appropriatezza della prestazione; a tal fine, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'interno del budget di ogni singola struttura sarà riconosciuta per ogni utente la prestazione con codice 8903, ridefinita nella descrizione in "anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione dell'appropriatezza".

Art. 2

Nel caso in cui il radiologo, una volta effettuata la valutazione di cui al precedente articolo 1, ritenga inappropriata la prestazione diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua, sarà riconosciuta comunque la prestazione identificata con codice 8903.

Art. 3

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all'art. 1 del presente provvedimento, le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito della loro attività di controllo, verificheranno l'appropriatezza delle prestazioni erogate e addebiteranno alle strutture il valore delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate.

Art. 4

Le indicazioni di cui agli articoli precedenti si applicano sia alle strutture pubbliche che private, che dovranno garantire standard di sicurezza e tempi di attesa in linea con la classe di priorità riportata nella prescrizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 17 dicembre 2013.

BORSELLINO