
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 694/2014 DELLA COMMISSIONE, 17 dicembre 2013
G.U.U.E. 24 giugno 2014, n. L 183
Regolamento che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore: 14 luglio 2014
Applicabile dal: 14 luglio 2014
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) E' importante integrare le norme della direttiva 2011/61/UE con norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) per poter applicare uniformemente ai GEFIA taluni obblighi previsti dalla direttiva.
2) Per applicare in modo corretto ai GEFIA le norme sulla gestione della liquidità e le procedure di valutazione previste dalla direttiva 2011/61/UE, è opportuno operare una distinzione fra i GEFIA a seconda che gestiscano fondi d'investimento alternativi (FIA) di tipo aperto o di tipo chiuso ovvero di entrambi i tipi.
3) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso è opportuno prendere a discriminante il fatto che il FIA di tipo aperto riacquista o rimborsa le quote o azioni degli investitori se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale. Nello stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non si dovrebbe tener conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.
4) Per stabilire se il GEFIA gestisca FIA di tipo aperto o di tipo chiuso, occorre prendere in considerazione solo i riacquisti o rimborsi effettuati tramite attività del FIA, escludendo quindi i casi in cui le quote o azioni del FIA possono essere negoziate sul mercato secondario e non sono riacquistate né rimborsate dal FIA stesso.
5) E' opportuno che il GEFIA che gestisce contemporaneamente uno o più FIA di tipo aperto e uno o più FIA di tipo chiuso applichi a ciascun FIA le norme specifiche corrispondenti al tipo.
6) Se la politica di rimborso è modificata in modo tale da escludere il FIA dal tipo aperto o dal tipo chiuso cui apparteneva, occorre che il GEFIA cessi di applicare al FIA che gestisce le norme della vecchia politica di rimborso e lo assoggetti alle norme della nuova.
7) Ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE occorre tener presente la struttura giuridica alla base dei fondi di tipo chiuso stabiliti anteriormente al 22 luglio 2013. All'epoca dell'adozione della direttiva non vigeva nell'Unione una definizione armonizzata della struttura giuridica dei FIA di tipo chiuso, che variava da uno Stato membro all'altro. Questa situazione si rispecchia nel testo della direttiva, secondo cui sono FIA di tipo chiuso determinate strutture giuridiche esistenti che non prevedono la possibilità di esercitare il diritto di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali. L'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE prevede periodi transitori nei quali i GEFIA esistenti che gestiscono FIA di tipo chiuso giunti a uno stadio avanzato o allo stadio finale del ciclo d'investimento (come risulta dalla data di scadenza o dall'impossibilità di effettuare ulteriori investimenti dopo il 22 luglio 2013) possono continuare a gestirli senza autorizzazione o senza dover ottemperare a disposizioni significative della direttiva. Ne consegue che, per salvaguardare l'ambito di applicazione di dette disposizioni previsto in funzione di tale obiettivo e della situazione su esposta, occorre considerare GEFIA di FIA di tipo chiuso, ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE, anche qualsiasi GEFIA che gestisce FIA le cui azioni o quote sono riacquistate o rimborsate trascorso un periodo iniziale di almeno cinque anni durante il quale non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di rimborso.
8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("Autorità") ha presentato alla Commissione.
9) L'Autorità ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 174 dell'1.7.2011.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Tipologie di GEFIA
1. Il GEFIA può appartenere ad una delle seguenti categorie o a entrambe:
- GEFIA di FIA di tipo aperto,
- GEFIA di FIA di tipo chiuso.
2. E' considerato GEFIA di FIA di tipo aperto il GEFIA che gestisce un FIA le cui quote o azioni sono riacquistate o rimborsate, se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento, direttamente o indirettamente tramite le attività del FIA e secondo le procedure e la frequenza stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale.
Per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto non è tenuto conto della riduzione del suo capitale collegata a distribuzioni previste nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale, compresa la riduzione autorizzata da una risoluzione degli azionisti o detentori di quote approvata in base a detto regolamento o documenti costitutivi, prospetto o documentazione promozionale.
Il fatto che le quote o azioni del FIA possano essere negoziate sul mercato secondario e non siano riacquistate né rimborsate dal FIA stesso non è rilevante per stabilire se il FIA sia o no di tipo aperto.
3. E' GEFIA di FIA di tipo chiuso il GEFIA che gestisce un FIA che non è del tipo descritto nel paragrafo 2.
4. Se la politica di rimborso è modificata in modo tale da determinare un cambiamento del tipo di FIA che gestisce, il GEFIA applica a tale FIA le norme relative al nuovo tipo corrispondente.
5. Ai fini dell'articolo 61, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/61/UE, è considerato GEFIA di FIA di tipo chiuso anche il GEFIA che gestisce un FIA le cui quote o azioni sono riacquistate o rimborsate, se lo chiede un qualunque azionista o detentore di quote, prima dell'avvio della fase di liquidazione o dello scioglimento, direttamente o indirettamente dalle attività del FIA, trascorso un periodo iniziale di almeno cinque anni durante il quale non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di rimborso.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO