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DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/763/UE DELLA COMMISSIONE, 12 dicembre 2013

G.U.U.E. 17 dicembre 2013. n. L 338

Decisione recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 31,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne agli Stati membri i risultati, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 e del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in modo tale da non contravvenire alle norme dell'Unione europea.

4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione Garanzia, dal FEAGA e dal FEASR.

5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti come imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, al FEAGA e al FEASR. Tali importi non riguardano spese sostenute anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

6) Per i casi di cui alla presente decisione, la Commissione ha inviato agli Stati membri, in una relazione di sintesi, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione europea.

7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 1 o settembre 2013 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 160 del 26.6.1999.

(2)

GU L 209 dell'11.8.2005.

Art. 1

Le spese riportate nell'allegato della presente decisione, sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione Garanzia, del FEAGA o del FEASR sono escluse dal finanziamento dell'Unione europea in quanto non conformi alle norme dell'Unione europea.

Art. 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOS

Membro della Commissione