
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA 12 dicembre 2013
G.U.R.I. 31 marzo 2014, n. 75
Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. (1)
Per l'aggiornamento alla presente si rimanda alla direttiva del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 aprile 2015.
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica";
Vista la circolare del MiBACT n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto "Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, con cui si è resa esecutiva l'intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008";
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012, con cui è stata istituita la "Struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali";
Vista la circolare del segretario generale n. 31 del 18 giugno 2012, con cui sono state diramate le "Procedure per la gestione delle attività emergenziali dell'Unità di crisi UCCR-MiBAC", il "Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale" e le "Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community MiBAC per l'archiviazione informatica dei file";
Visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto del segretariato generale n. 2 del 22 marzo 2013 con il compito di elaborare uno strumento schedografico per la rilevazione speditiva delle informazioni necessarie per la gestione della fase emergenziale conseguente a calamità naturali, riferite ai beni appartenenti al patrimonio culturale;
Considerato che le procedure diramate con la richiamata circolare n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto di gestire efficacemente l'emergenza derivante dal sisma di maggio 2012;
Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;
Considerata, inoltre, la necessità evidenziata dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di rafforzare il coordinamento con il Ministero, anche attraverso una costante collaborazione sia a livello centrale che periferico;
Ritenuto necessario che l'amministrazione, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, garantisca la massima tempestività ed efficacia delle azioni sul territorio, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile;
Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli uffici e, in particolare, al segretariato generale, alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze;
EMANA
la seguente direttiva:
al segretariato generale, alle direzioni regionali e alle soprintendenze:
Finalità e destinatari.
La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile.
Uffici destinatari della presente direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonchè tutti gli organi centrali e periferici. Premessa.
Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile pertanto come calamitoso, determina una situazione di emergenza che va affrontata con tempestività, attuando immediatamente una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio culturale coinvolto.
Nel caso l'emergenza coinvolga solo un insediamento, è sufficiente l'attivazione della struttura e delle procedure già previste in seno ai piani di emergenza previsti dalle norme vigenti o da specifiche disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569, circolare del Ministero - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004).
Qualora l'evento emergenziale abbia invece una rilevanza territoriale più estesa o determini un livello di danno elevato, occorre attuare una strategia specifica.
In tal caso, infatti, la gestione dell'emergenza va concepita come un processo, che si sviluppa senza discontinuità dai primi sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile.
Una tale impostazione consente in generale un'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, in quando, subordinando ogni fase alla fase successiva, già prevista e programmata, consente di verificare l'efficacia di quanto già fatto e progettare al meglio la fase successiva, evitando quindi interventi sia "sovradimensionati" (che comportano elevati costi sia iniziali che in tutte le fasi successive di attuazione della ricostruzione) sia "sottodimensionati".
La gestione dell'emergenza comporta pertanto la definizione di una strategia che, pur consentendo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle varie realtà del Ministero, ne traccia il percorso unitario, a partire dal verificarsi dell'evento, fino all'avvio della fase di ricostruzione.
Per l'attuazione di tale processo è necessario prevedere una struttura organizzata specifica, in cui siano individuati compiti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite.
Per attuare quanto sopra delineato il Ministero ha istituito la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali, ed ha predisposto altresì procedure, disciplinari e strumenti operativi finalizzati alla gestione delle varie fasi dell'emergenza.
In particolare le procedure prevedono:
1) il necessario coordinamento con le strutture esterne all'amministrazione deputate alla gestione dell'emergenza;
2) il necessario coordinamento fra le articolazioni centrali e quelle periferiche del Ministero;
3) la partecipazione di tutte le articolazioni del Ministero alla gestione dell'emergenza, per affrontare con la massima consapevolezza ed efficacia anche le successive fasi di restauro e ricostruzione, in parallelo alle strutture emergenziali o quando queste hanno concluso le loro attività.
Disciplinari e strumenti operativi supportano l'organizzazione individuata per la gestione dell'emergenza che, sulla base delle esperienze acquisite e delle eventuali riorganizzazioni del Ministero, potrà essere perfezionata per migliorare la risposta del Ministero in occasione delle emergenze.
E' indispensabile evidenziare come, nell'ambito della più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergenze afferisce alla "gestione del rischio residuo", ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre.
D'altra parte la stessa analisi dei rischi prevede un'adeguata e doverosa attività di prevenzione mediante tutte quelle azioni volte alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilità nei confronti di tutti gli eventi prevedibili, attività che, insieme alla gestione delle emergenze, deve costituire il secondo, ineludibile percorso per operare in modo esaustivo ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale.
1. La struttura operativa.
Con decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una "Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC", istituita presso il segretariato generale, e nelle "Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC", istituite presso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.
L'Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario generale nelle seguenti attività:
garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero ivi comprese quelle deputate agli interventi in emergenza (protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, etc....);
garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero;
assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l'applicazione delle procedure operative da attuare da parte delle squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, ecc.);
effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e restauro;
individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, dal monitoraggio delle verifiche sismiche alla gestione dell'emergenza fino alla fase di restauro e ricostruzione.
Le Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC hanno il compito di:
coordinare le attività sul territorio del personale del Ministero;
garantire il collegamento con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (prefetture, protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, ecc.);
individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale che richiede uno spostamento per la sua messa in sicurezza;
garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa in sicurezza e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato.
Le Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC sono articolate nelle seguenti tre unità operative:
1) Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, con i seguenti compiti:
a) gestione del personale Ministero delle squadre di rilievo;
b) verifica, scansione delle schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale;
c) archiviazione della documentazione cartacea (schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento, ecc.);
2) Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, con i seguenti compiti:
a) coordinamento del personale Ministero delle squadre che si occupano degli interventi di messa in sicurezza;
b) verifica ed approfondimento della parte delle schede di rilievo relativa agli interventi di messa in sicurezza;
c) archiviazione cartacea e digitale della documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in sicurezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali, progetti di intervento, ecc.);
3) Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili, con i seguenti compiti:
a) gestione dei depositi temporanei;
b) gestione dei laboratori di pronto intervento.
La necessità di garantire una catena di comando efficace e coordinata per la gestione dell'emergenza, impone una gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a quella ordinaria. In particolare come precisato nella circolare del segretario generale n. 24 del 29 maggio 2012:
1) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con il segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall'evento emergenziale;
2) al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Ministero, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell'ambito territoriale interessato dall'evento emergenziale, dovranno riferirsi esclusivamente alla direzione regionale territorialmente competente sia per le comunicazioni relative al danno subito dal patrimonio culturale che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza). La direzione regionale costituisce infatti l'unica struttura del Ministero che, in stretto collegamento con l'unità di coordinamento nazionale, opera in sinergia con le strutture territoriali deputate agli interventi in emergenza (prefetture, Vigili del fuoco, Protezione civile, enti locali).
Per la Sicilia, in considerazione del fatto che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale e che il Ministero ha competenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà effettuato direttamente dalla Direzione generale per gli archivi.
Per il Trentino-Alto Adige, in considerazione del fatto che l'articolazione del Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale, in caso di emergenza, per i beni culturali sottoposti alla competenza del Ministero, si attiverà l'UCCR-MiBAC della regione Veneto.
Come già previsto nel decreto del segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, il Comando tutela patrimonio culturale, con le sue articolazioni, concorre, quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro, con le istituite unità operative per:
a) cooperare con il personale Ministero, delle diocesi e dei Vigili del fuoco nelle attività sul territorio;
b) contribuire alla messa in sicurezza delle opere di particolare valore, in sinergia con personale Ministero, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile;
c) fornire assistenza al trasporto delle opere individuate presso idonei luoghi di ricovero;
d) fungere da punto di raccordo con l'Arma territoriale e coordinarsi con le altre Forze dell'ordine, per la predisposizione di servivi di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati.
2. Le procedure.
Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una "filiera" di attività in cui siano identificati con precisione:
1) i compiti operativi;
2) la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;
3) le sinergie con le istituzioni coinvolte (Protezione civile, Vigili del fuoco, enti locali).
In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare:
1) l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia immediate che "a regime", su tutte le attività svolte (rilievo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività preventive);
2) il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;
3) le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
4) le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;
5) il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni culturali danneggiati.
Ai sensi dell'intesa del 26 gennaio 2005 fra il Mibact e la Conferenza episcopale italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili.
2.1. Procedura di attivazione della struttura operativa e delle comunicazioni.
A seguito del verificarsi di un evento emergenziale.
1. L'UCCN-MiBAC su disposizione del segretario generale invita tempestivamente le direzioni regionali interessate ad attivare, se non già operativa, la propria UCCR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordinatore dell'UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC al segretario generale che terrà costantemente informato il Ministro, le Direzioni generali del Ministero ed il comitato operativo presso la Protezione civile ovvero la cabina di regia di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 7 marzo 2012, eventualmente attivati a secondo della gravità dell'evento.
2. L'UCCR-MiBAC su disposizioni del direttore regionale nella sua funzione di coordinatore dell'unità stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamento, pianifica ed organizza l'attività di ricognizione e rilievo dei danni, di intervento di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili ivi compresi gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei e primi interventi sui beni mobili, gestione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori di pronto intervento. Il direttore regionale è responsabile di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il direttore regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei, anche attraverso la collaborazione con i Carabinieri del Nucleo TPC. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Mibac e la Conferenza episcopale italiana del 26 gennaio 2005, il direttore regionale individuerà con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale regionale, eventuali depositi temporanei presso musei ecclesiastici presenti sul territorio e dotati di idonee condizioni di sicurezza. A secondo dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dagli istituti centrali competenti. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario coordinamento con l'organismo di protezione civile (DICOMAC, prefettura, ecc.) attivato dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.
3. L'UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le informazioni aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite mail utilizzando la casella di posta dedicata uccn-mibac@beniculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende dall'entità e dalla significatività dell'evento e dovrà essere quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale a regime.
4. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà l'invio all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attività, allegata alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata in funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attività svolte nonchè la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero di tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo.
2.2. Procedura per il coordinamento con le strutture di protezione civile.
Nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, ossia "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo", il segretario generale rappresenta il Ministero nel Comitato operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della legge n. 225 del 1992 coordinandosi a livello centrale con le altre amministrazioni e gli enti interessati al soccorso, secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 225 del 1992 e dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca la struttura di coordinamento nazionale Direzione di comando e controllo - DI.COMA.C. il coordinatore della Unità di crisi coordinamento regionale (UCCR) o un suo delegato garantirà a livello territoriale, il coordinamento con le altre amministrazioni e gli enti interessati al soccorso e parteciperà alle attività delle funzioni di supporto nonchè alle quotidiane riunioni di coordinamento della struttura garantendo altresì il raccordo con l'UCCR.
Tale raccordo è funzionale sia a livello centrale che periferico per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento.
L'UCCR, in particolare fornirà e aggiornerà il quadro delle attività emergenziali svolte o in programma relative ai beni culturali, segnalando eventuali priorità ai fini del possibile concorso delle altre componenti e strutture operative rappresentate presso la DI.COMA.C. Inoltre fornirà i dati relativi ai provvedimenti emergenziali di competenza adottati e la valutazione economica dei danni e degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione.
Al fine di valutare le condizioni del patrimonio culturale, sia mobile che immobile, e di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale movimentazione dello stesso, l'UCCR in coordinamento con le funzioni sopra indicate, pianificherà i sopralluoghi sul territorio tramite squadre specializzate che procederanno alla compilazione delle schede di rilevamento del danno, avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nonchè, se necessario, del supporto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca a livello provinciale il Centro coordinamento soccorsi (CCS) ed i Centri operativi misti o intercomunali (COM), in considerazione dell'organizzazione del Ministero, che non prevede un'articolazione a livello provinciale e comunale, il coordinatore dell'UCCR concorderà con il responsabile dei COM e/o del CCS specifiche procedure di comunicazione con tali centri al fine di garantire il reciproco coordinamento.
In modo analogo il coordinatore dell'UCCR procederà nel caso in cui l'evento non abbia rilevanza nazionale, nel rispetto delle competenze regionali, provinciali e comunali, secondo il modello organizzativo di protezione civile attivato.
In caso di eventi emergenziali che interessino aree limitate o anche singoli siti di competenza del Ministero e che non comportino quindi il coinvolgimento del Servizio nazionale della protezione civile, si attiva presso il Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco, la commissione paritetica di cui al protocollo d'intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco del 7 marzo 2012, che si coordinerà con l'UCCR interessata dall'evento.
2.3. Procedura relativa all'attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale.
Subito dopo il verificarsi di un evento calamitoso, l'Unità di crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, tramite l'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, avvia la ricognizione dei danni al patrimonio culturale mobile ed immobile prevista secondo due fasi, una speditiva ed una di approfondimento.
L'attività prevede la pianificazione dei sopralluoghi, tenendo conto:
1) degli immobili in consegna al Ministero, ricadenti nell'area interessata dall'evento;
2) dei beni di particolare rilevanza presenti nell'area;
3) delle segnalazioni che pervengono via via da parte degli enti preposti (Protezione civile, prefetture, enti locali, Vigili del fuoco), dei possessori di beni (diocesi, enti pubblici, privati...), degli uffici periferici della direzione regionale o delle altre amministrazioni, e per i rilievi di seconda fase tenendo conto anche:
1) delle risultanze dei sopralluoghi speditivi;
2) delle condizioni di accessibilità;
3) del livello di danneggiamento.
I sopralluoghi saranno pianificati nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.
Nella pianificazione dei sopralluoghi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile, nonchè delle effettive condizioni di accessibilità dei luoghi.
I sopralluoghi saranno effettuati da tecnici del Ministero (Soprintendenze, direzione regionale, altri istituti Ministero) individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo. Nel definire la composizione delle squadre, sarà data priorità al personale già formato ed addestrato, prevedendo, in parallelo, la formazione di altre unità di personale, eventualmente disponibile, da inserire nelle squadre solo successivamente.
La formazione dovrà essere effettuata preferibilmente in tempo ordinario, presso tutte le UCCR-MiBAC ed in coordinamento con l'UCCN-MiBAC, prevedendo periodicamente incontri formativi e di aggiornamento. La formazione diffusa consentirà di poter disporre, ove l'entità dell'evento lo renda necessario, di personale adeguatamente formato anche di altre direzioni regionali.
Tuttavia, poichè nella fase emergenziale può essere necessario utilizzare personale non ancora formato, presso le Unità di coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovranno essere previsti corsi di formazione, eventualmente anche con il supporto di docenti qualificati e preferibilmente in corrispondenza dell'avvicendamento del personale delle squadre. Tali corsi dovranno fornire le nozioni fondamentali per la compilazione delle schede, nonchè le informazioni sui rischi connessi all'attività che si andrà a svolgere e sulle procedure da adottare i caso di pericolo grave ed immediato.
Al personale facente parte delle squadre di rilievo andrà consegnato il disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale, l'attrezzatura e i dispositivi di protezione individuale avendo cura di farne sottoscrivere l'avvenuta consegna in apposito verbale.
Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali, per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto.
Il rilievo in generale prevede due fasi distinte:
1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, diffusione territoriale ed entità del danno nonchè dei pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità di successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile e la precompilazione delle schede di rilievo di dettaglio del danno;
2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonchè di restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.
La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezzi di riferimento.
Per la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza (salvaguardia delle opere d'arte e pronto intervento) potrà essere necessario un approfondimento, con eventuale ulteriore sopralluogo, da effettuarsi con i tecnici dell'Unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari".
Sulla base dei rilievi di prima fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:
1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni "anagrafica del bene" e "fase: rilievo del danno";
2) il controllo sulla completezza dei dati essenziali rilevati;
3) la trasmissione delle schede di rilievo speditivo del danno all'Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.
I risultati del rilievo speditivo consentiranno la pianificazione dei rilievi della seconda fase e degli interventi di messa in sicurezza.
Sulla base delle unità di personale disponibile il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale costituisce le squadre e pianifica l'itinerario dei sopralluoghi, tenendo conto anche delle condizioni di accessibilità che risultano dalle precedenti verifiche speditive.
In seguito al rilievo di seconda fase il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:
1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni "anagrafica del bene" e "fase: rilievo del danno";
2) il controllo dei dati rilevati, con l'eventuale supporto di esperti strutturisti;
3) l'effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi laddove non esaustive le informazioni già rilevate;
4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli allegati, la loro archiviazione digitale secondo le specifiche fornite dall'UCCN-MiBAC e l'inserimento delle directory nell'applicativo Community Ministero, una volta completata la compilazione dei dati;
5) l'archiviazione di tutta la documentazione cartacea acquisita ed al back-up su proprio server dei dati.
Lo stato di avanzamento dei sopralluoghi ed i relativi esiti di agibilità riferiti ai singoli beni rilevati, vengono comunicati, per il coordinamento delle rispettive attività, anche ai centri di coordinamento territoriale attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento.
2.4. Procedura relativa alle attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.
L'attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, sarà pianificata e gestita dal coordinatore dell'Unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate nel corso del rilievo speditivo, trasmesse dall'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, coordinandosi con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.
Nella pianificazione degli interventi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile e dai vigili del fuoco, nonchè delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi.
Tale attività è finalizzata alla messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisionali e più in generale degli interventi necessari per evitare ulteriori danni alle strutture ed aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto. Tali interventi comprendono:
a) per le strutture, la messa in opera di presidi che forniscano una risorsa aggiuntiva nei confronti di meccanismi di rottura già attivati o in fase di attivazione;
b) per il patrimonio culturale mobile, sia la messa in sicurezza in loco con presidi che li preservino da agenti esterni dannosi, che lo spostamento in depositi temporanei.
Per la definizione degli interventi, già individuati in fase di rilievo speditivo, saranno predisposti specifici sopralluoghi, effettuati da squadre composte da:
1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza, direzione regionale, altre strutture Ministero);
2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco;
3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,...), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;
4) un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, dell'università, degli ordini professionali,...) qualora la complessità della struttura lo richieda.
In esito al sopralluogo congiunto, sarà effettuata una riunione dei tecnici che hanno partecipato al sopralluogo per definire l'intervento di messa in sicurezza compilando contestualmente la sezione "Descrizione opere di pronto intervento" delle schede di rilievo del danno (rilievo di seconda fase). Le schede, così compilate, verranno trasmesse all'Unità operativa rilievo dei danni al patrimonio culturale dell'UCCR-MiBAC per il completamento della compilazione (in caso di rilievo del danno ancora da effettuare) o per le successive archiviazioni (in caso di rilievo del danno già effettuato).
Gli interventi di messa in sicurezza vengono definiti, generalmente, secondo schemi standard di riferimento, nel rispetto della compatibilità architettonica del bene.
Qualora la complessità dell'intervento non permetta l'applicazione di schemi standard, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero provvederà ad attivare le procedure di affidamento della progettazione a tecnici con adeguata competenza.
In tal caso il progetto verrà sottoposto alla verifica di compatibilità architettonica e di tutela dei beni culturali presenti, da parte dello stesso gruppo che ha effettuato le valutazioni precedenti.
Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifica tutti i progetti di messa in sicurezza elaborati su iniziativa dei vari enti interessati.
Qualora l'importo dell'intervento di messa in sicurezza sia elevato, è opportuno valutare la possibilità di procedere direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o consolidamento in modo tale che esso possa costituire lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più definitivo intervento.
L'intervento di messa in sicurezza verrà effettuato da imprese specializzate o da personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco eventualmente con l'ausilio di materiali ed attrezzature messe loro a disposizione dal Ministero o da altri enti, istituzioni o privati.
Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presuppongono l'allontanamento dei beni, il personale del Ministero provvederà alla compilazione delle schede di rilievo del danno ai beni mobili C-BM, alla compilazione dell'apposita "scheda di accompagnamento del bene" e della "scheda di intervento sui beni mobili" contenente l'elenco di tutti i beni rimossi corredato dall'indicazione del luogo di originaria collocazione (immobile e dislocazione al suo interno) e dai rispettivi luoghi di ricovero.
In relazione all'attuazione di interventi d'urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in seguito al verificarsi di eventi emergenziali, si precisa, preliminarmente, che:
per gli immobili demaniali in consegna al Ministero, sussiste l'obbligo per l'amministrazione del Ministero di intervenire tempestivamente;
per gli immobili di interesse culturale ovvero in cui siano presenti beni di interesse culturale, che non sono in consegna al Ministero, l'eventuale intervento da parte dell'amministrazione del Ministero è subordinato all'acquisizione di apposita dichiarazione del proprietario/possessore, relativa all'indisponibilità di risorse proprie utili a provvedere agli interventi di messa in sicurezza ovvero al mancato intervento dello stesso nei tempi prescritti in seguito alla fase di rilievo del danno.
L'attuazione degli interventi d'urgenza è regolamentata dall'art. 204, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.
Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative.
L'intervento del Ministero è finalizzato alla tutela dei beni culturali, indipendentemente dal livello di danneggiamento, qualora situazioni eccezionali connesse alla necessità di garantire la pubblica incolumità ovvero di evitare maggiori danneggiamenti al patrimonio culturale, rendano necessari interventi di smontaggio di parti di immobili di interesse culturale, il personale del Ministero sovraintenderà alle operazioni.
Al termine degli interventi il personale dell'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza dell'UCCR-MiBAC provvederà all'inserimento di tutta la documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in sicurezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro nell'applicativo Community Ministero.
2.5. Procedure per la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.
L'Unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili" dovrà garantire per tutti i beni mobili:
l'inventariazione dei beni;
la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
l'abbinamento con scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;
la verifica dello stato di conservazione dell'opera e sua registrazione su modulo schedografico "schede di pronto intervento" fornito dall'UCCN-MiBAC;
la predisposizione di documentazione fotografica;
la valutazione delle operazioni da eseguire e loro registrazione;
gli interventi di messa in sicurezza, la loro registrazione sul modulo schedografico "schede di pronto intervento" con documentazione fotografica;
l'attribuzione del codice urgenza;
l'idonea collocazione nel deposito;
l'inserimento in un sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;
l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.
Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l'Unità operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifico dell'ISCR, OPD e ICRCPAL.
L'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ISCR, accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine di consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i soggetti abilitati e consentirà attraverso opportune abilitazioni anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.
Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle attività di pronto intervento.
Il coordinatore dell'unità operativa garantirà l'aggiornamento continuo del sistema informativo relativamente ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio.
2.6. Procedura per la gestione delle informazioni.
Per la gestione delle attività della fase emergenziale, per la raccolta e l'elaborazione dei dati come già indicato nelle procedure (attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale, interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili e gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili) occorre garantire che i dati e la documentazione siano informatizzati ed archiviati su sistemi web al fine di consentire una piena condivisione ed un'efficace gestione delle attività.
Al fine di disporre di sistemi condivisi e validi per tutte le situazioni emergenziali, evitando dispendiose ed inopportune duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente quelli appositamente predisposti dall'amministrazione centrale ed in particolare:
1) per la condivisione della documentazione (schede di rilevo danni, schede di intervento sui beni mobili, schede di monitoraggio ecc.) si utilizza l'applicativo "Community Ministero", già disponibile sulla rete intranet del Ministero. L'applicativo raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi un'area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite opportune credenziali;
2) per l'archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno alle chiese ed ai palazzi rispettivamente i due applicativi "A-DCWeb" e "B-DPWeb", accessibili dalla rete internet tramite opportune credenziali ed attualmente in fase di perfezionamento. I due applicativi, gestiscono l'archiviazione informatizzata di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del danno, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo stato di danno dell'intero patrimonio culturale e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi sono predisposti per l'archiviazione delle schede derivanti da diversi eventi sismici;
3) per l'archiviazione dei dati relativi al contenuto delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si utilizza il sistema informativo territoriale - carta del rischio, disponibile presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
3. Gestione della fase di progettazione ed attivazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni danneggiati.
Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che garantisca la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i controlli preventivi che producono rallentamenti del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di controlli puntuali in corso d'opera e a completamento delle attività.
I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati ed approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fisso e particolareggiato. I progetti potranno essere:
1) rinviati nel caso di documentazione incompleta;
2) bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate;
3) approvati eventualmente con prescrizioni da realizzare in corso d'opera.
I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, potrebbero essere chiamati ad attestare il rispetto dei parametri e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; tale dichiarazione dovrebbe essere poi confermata dall'impresa appaltatrice che, come in uso per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe attestare la correttezza, la fattibilità delle opere progettate e la conformità del progetto ai parametri ed ai requisiti previsti dalle norme. Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente gli interventi di ricostruzione e di predisporre un sistema di controlli in corso d'opera, estesi a tutti gli interventi, in grado di accertare: la correttezza di tutte le dichiarazioni, le assunzioni di responsabilità dei professionisti e delle imprese nonchè l'esistenza di infiltrazioni criminali.
Sarebbe inoltre opportuno concordare preventivamente, con le amministrazioni competenti, i termini di applicazione delle norme di riferimento relative alle criticità già emerse nelle precedenti emergenze, ed in particolare relative a:
1) calcolo dei parametri legati all'eventuale contributo da parte della pubblica amministrazione (chiarezza e semplicità di applicazione dei parametri);
2) interazione fra normative di riferimento diverse, ad esempio edifici parzialmente tutelati collegati strutturalmente ad edifici ordinari, o edifici strategici collegati strutturalmente ad edifici ordinari.
Per tutti gli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro di manufatti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere condotta con riferimento alle vigenti norme tecniche e per la valutazione della sicurezza strutturale in condizioni sismiche dei manufatti architettonici d'interesse storico artistico, in muratura, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 - supplemento ordinario n. 54.
La valutazione della sicurezza non potrà prescindere dalla valutazione del comportamento strutturale nella condizione statica, che dovrà essere eventualmente migliorato con lo stesso approccio adottato per la progettazione di un intervento di miglioramento sismico.
Per ogni intervento andrà richiesta la "scheda di monitoraggio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati", contenente i valori numerici significativi delle verifiche di sicurezza, che dovrà essere inviata all'UCCN-MiBAC per tutti gli interventi progettati.
Particolare attenzione andrà dedicata alla programmazione del flusso finanziario ed al coordinamento degli interventi al fine di evitare interferenze dei cantieri, sia per le opere private che per le opere pubbliche o di interesse pubblico.
Sulla base di tale programmazione potranno essere predisposti i progetti relativi, incaricando, nell'ambito di un termine predefinito ed improrogabile, gli enti preposti ad effettuare progettazioni interne oppure gruppi di progettazione esterni.
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potrà essere preso in considerazione anche un sistema di gestione degli appalti e degli affidamenti professionali con eventuali deroghe legate all'urgenza, attraverso l'istituzione di una struttura ad hoc che possa disporre di personale altamente specializzato, distaccato dalle amministrazioni pubbliche o con contratti a tempo determinato, ed assistito da consulenti giuridici esperti nel settore. In corso d'opera infine, gli stati di avanzamento ed i corrispondenti pagamenti alle imprese ed ai professionisti dovranno essere verificati ed autorizzati solo da commissioni di collaudo in corso d'opera, costituite con il personale tecnico delle amministrazioni pubbliche competenti.
4. Disciplinari operativi relativi alle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
4.1. Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale.
Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare nel caso di sisma, la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggravamenti del danno causati da eventuali scosse successive all'evento principale. Ogni evento sismico infatti sottopone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni prodotti riducono i coefficienti di sicurezza delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che nei confronti della funzionalità dell'opera. Ciò comporta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi.
Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo del danno prevedono due fasi distinte:
1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle "schede per il rilievo speditivo del danno", finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, diffusione territoriale ed entità del danno nonchè dei pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità di successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile;
2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonchè di restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.
Le squadre per il rilievo dovranno essere composte prevedendo:
1) un tecnico del Ministero (Soprintendenze, direzione regionale, altre strutture Ministero);
2) un funzionario dei Vigili del fuoco, qualora le condizioni di accessibilità e di sicurezza risultino critiche;
3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,...), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;
4) un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, ecc.) al fine di valutare le condizioni di sicurezza strutturale, l'agibilità dell'immobile ed eventualmente, nei casi più complessi, i presidi necessari per la messa in sicurezza delle strutture.
La compilazione della sezione "Descrizione opere di pronto intervento" delle schede speditive di rilievo del danno dovrà contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi del tipo di interventi necessari, in quanto la definizione dettagliata sarà effettuata dall'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.
Alle squadre viene fornito:
copia del presente disciplinare;
elenco dei beni da rilevare;
schede per il rilievo;
cartografia delle località dove sono ubicati i beni da rilevare
(quando disponibile);
planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);
l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte più importanti presenti nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili;
numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo).
Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per la sicurezza dei rilevatori occorre disporre di un'attrezzatura minima, in particolare:
dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (elmetto secondo le norme di conformità EN397, guanti secondo le norme di conformità EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di conformità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove necessarie secondo le norme di conformità EN361);
un binocolo per esaminare dettagli lontani;
una macchina fotografica digitale corredata da una scheda di memoria di adeguata capacità;
una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e sottotetto);
un metro/distanziometro, per una stima di massima delle dimensioni della fabbrica;
un doppio decimetro per misurare le lesioni più significative;
una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo.
4.1.1. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di prima fase.
Il rilievo speditivo di prima fase, essendo finalizzato alla compilazione delle schede semplificate, prevede prioritariamente un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile per destinazione (affresco, statue solidarizzate alla struttura, ...). Pertanto potrà essere effettuato anche in assenza dell'ingegnere strutturista o comunque del tecnico di comprovata esperienza, in tal caso non sarà effettuata alcuna valutazione riguardante l'agibilità della struttura. 4.1.2. Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di seconda fase.
Nel rilievo di seconda fase, al fine di salvaguardare l'incolumità del personale Ministero chiamato ad operare in zone interessate dagli eventi emergenziali, è necessario che i sopralluoghi per il rilievo del danno e per la valutazione dei possibili interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale avvengano attenendosi alle procedure di seguito descritte e sempre con la presenza di un ingegnere strutturista o comunque di un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, personale universitario, ecc.) al fine di valutare le effettive condizioni di sicurezza.
Il sopralluogo deve prevedere un'ispezione preliminare dall'esterno; nel caso si riscontrino situazioni di pericolo evidenti dovrà essere evitata l'ispezione interna ed evidenziata la necessità di opere di messa in sicurezza per l'accesso. L'assenza di danni visibili dall'esterno non esclude la possibilità che i danni all'interno siano presenti, pertanto prima di avviare sopralluoghi all'interno di immobili danneggiati, dovrà sempre farsi riferimento al parere esperto di un tecnico di comprovata esperienza.
L'ispezione interna, relativa alla fase di rilievo approfondito, deve essere condotta esaminando tutti i possibili meccanismi di danno attivabili nell'immobile oggetto del sopralluogo ed estesa, ove visionabili in sicurezza, fino alle eventuali cripte (per fornire contributi di conoscenza sullo stato delle fondazioni) ed ai locali del sottotetto. Per la valutazione dell'accessibilità in sicurezza è bene tenere presente che in tali locali, spesso utilizzati come depositi o luoghi di accumulo di materiali di risulta, possono verificarsi situazioni di eccessivo sovraccarico delle strutture voltate, non visibili dall'esterno. La condizione dei sottotetti è frequentemente aggravata dalla presenza di deiezioni animali.
Dall'ispezione esterna, invece, allontanandosi dall'edificio, è spesso possibile visionare il manto di copertura.
E' preferibile, in linea di massima, completare l'ispezione, acquisire un'idea generale dello stato di fatto sull'edificio e formulare una prima ipotesi di giudizio. Solo successivamente, compilando tutte le schede e ripercorrendone tutte le sezioni, si può addivenire al giudizio finale.
In alcuni casi può essere utile, lì dove possibile, effettuare piccoli saggi sulle malte delle murature, o asportare porzioni di intonaco per esaminare l'andamento delle lesioni e valutarne la datazione e la loro effettiva dimensione.
4.1.3. Specifiche sulla compilazione delle schede.
4.1.3.1. Indicazioni generali.
Le schede di rilievo del danno devono essere compilate solo per gli immobili (chiese e palazzi) in muratura. Per quelli in c.a. devono essere utilizzate le schede AeDES di 1° livello di rilevamento del danno, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, aggiungendo nel campo note della stessa le informazioni necessarie per identificarne la tipologia (ad es. per le chiese aula unica, più navate, cappelle laterali, transetto, campanile) e la volumetria, anche con l'aiuto di schizzi e fotografie.
Il rilevatore deve compilare le schede seguendo le indicazioni riportate nei rispettivi manuali.
La struttura della scheda guida il rilevatore nel sopralluogo evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che rallenterebbe le operazioni di verifica senza apportare sostanziali incrementi di conoscenza della risposta strutturale, favorendo invece l'interpretazione dei meccanismi di danno attivati dal sisma. Questo metodo di rilievo del danno rappresenta quindi una vera e propria diagnosi preliminare sulla risposta sismica del manufatto.
Le schede seguono la gerarchia del complesso architettonico prevista dagli standard catalografici del Ministero, che prevedono la seguente articolazione: bene complesso, bene componente e bene individuo. A tal fine le schede sono suddivise in due sezioni: la prima contiene informazioni riferite all'intero complesso; la seconda è riferita invece ai singoli "beni componenti".
Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un insieme di opere interconnesse (beni componenti), andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene complesso, mentre la seconda sezione andrà compilata per ognuno dei beni componenti (chiesa, canonica, ecc.).
Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un'opera isolata, andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene individuo, mentre la seconda andrà compilata una sola volta (unico bene componente).
Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del danno, andranno compilate le sezioni C8 e C12 (provvedimenti di pronto intervento), rispettivamente per le chiese e per i palazzi, indicando la tipologia di intervento ed una loro quantificazione sommaria.
Successivamente l'unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza" fornirà i dati degli interventi effettivamente realizzati, ai fini della compilazione delle schede del danno (seconda fase), modello A-DC e modello B-DP.
In modo analogo si procederà per gli interventi sui beni mobili.
Al fine di fornire la corretta localizzazione del bene, è opportuno riportare nel campo corrispondente della scheda le coordinate geografiche lette da un dispositivo GPS, oppure che le fotografie fossero realizzate con una camera digitale dotata di GPS.
4.1.3.2. Indicazioni specifiche per la compilazione della "Scheda per il rilievo dei beni culturali-danno ai beni mobili" per beni archivistici e librari.
Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili, costituiti da beni archivistici e librari, nella compilazione della scheda C-BM elaborata dal Gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali da rischi naturali" e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, si dovrà tenere conto delle specifiche sotto riportate.
Sezione C6 - Identificazione:
1) il campo "Soggetto" sarà utilizzato per indicare il titolo del volume;
2) nel campo "Ambito culturale" sarà specificato: "archivistico" o "librario".
Sezione C7 - Tipologia:
1) nella sotto-sezione 7.2 - Altre denominazioni sarà utilizzato il campo "altro" per specificare se si tratta di "libri a stampa", "manoscritti", "documenti", "materiali grafici" o altro.
Sezione C8 - Materiali:
1) nel sotto-sezione 8.2 - Telaio saranno indicati di dati relativi alla "legatura", specificando, nel campo "altro", se essa è realizzata in tela, carta, legno, pergamena, cuoio, ovvero altro materiale.
Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C9.2, contenendo dati non pertinenti i beni archivistici e librari, non dovranno essere compilate.
I beni che fanno parte di una collezione o di una serie archivistica o libraria, saranno identificati specificando i dati della serie/collezione, e l'ordine sistematico di collocazione originario e l'ordine di imballaggio. In particolare per il materiale archivistico andrà riportata l'indicazione del fondo, della serie, delle buste e dei corrispondenti estremi cronologici; per serie, collezioni o collane librarie invece il titolo, l'autore/i, la casa editrice, il numero e l'anno di edizione di ciascun volume ed il numero totale dei volumi. Idonea documentazione fotografica ne dovrà consentire la ricollocazione scientificamente corretta. I suddetti elementi saranno riportati nel campo note.
4.1.3.3. Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione "agibilità".
La sezione delle schede di rilievo del danno, relativa all'agibilità (sezione A18 della scheda A-DC e sezione B24 della scheda B-DP), sarà compilata soltanto nel caso in cui sia presente, nell'ambito della squadra di rilievo, un ingegnere strutturista o comunque un tecnico di comprovata esperienza (del comune, della protezione civile, etc....) abilitato alla valutazione delle condizioni di agibilità della struttura, che sottoscriverà l'apposita sezione delle schede.
4.1.3.4. Indicazioni specifiche per la compilazione delle voci di costo.
Le voci delle schede relative alla stima del costo:
di conservazione e restauro (voce C15.4 della scheda C-BM);
per la salvaguardia delle opere d'arte (voce A21.3 della scheda A-DC, voce B28.3 della scheda B-DP e voce C15.3 della scheda C-BM);
per il ripristino strutturale (voce A22.1 della scheda A-DC e voce B29.1 della scheda B-DP);
opere finitura, impiantistica e miglioramento sismico (voce A22.2 della scheda A-DC e voce B29.2 della scheda B-DP);
opere di pronto intervento (voce A22.3 della scheda A-DC e voce B29.3 della scheda B-DP);
non vanno compilate in fase di rilievo.
La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezzi di riferimento.
4.1.3.5. Elementi essenziali da rilevare con relativi schemi grafici e foto.
Nell'effettuazione del rilievo del danno alle chiese è essenziale evidenziare negli schemi grafici e/o tramite fotografie i seguenti elementi:
1) principali caratteristiche costruttive quali:
il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le navate presenti;
la tipologia del tetto e le cupole;
il campanile: dimensioni, posizione rispetto alla chiesa, collegamento con le strutture della chiesa;
2) facciata:
vista fotografica d'insieme della facciata principale (anche se non si evidenziano danni);
distacco, senza crolli, dalle pareti longitudinali (quasi sempre presente, con catene efficienti lungo i muri perimetrali e, se a più navate, in corrispondeva dei colonnati interni ) con caduta di cornicioni, pinnacoli ecc.;
cedimento fuori del piano del timpano;
rotture per taglio nel piano;
crollo per mancanza di collegamenti efficienti;
3) transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per meccanismi di taglio;
4) abside: innesco di fenomeni di ribaltamento;
5) copertura:
danni alle capriate in legno o in corrispondenza dei loro appoggi;
lesioni nelle cupole;
copertura e cordoli di c.a.;
danni agli archi ed alle volte;
danni ai pilastri-colonne;
lesioni interne sulle pareti;
controsoffitti;
6) campanile:
fusto;
pinnacoli;
guglie;
cella campanaria.
4.2. Disciplinare operativo per gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie.
Gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili, in edifici danneggiati, hanno come finalità la messa in atto dei presidi e delle attività necessari per garantirne la conservazione e per minimizzare eventuali ulteriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni microclimatiche, dall'esposizione ad agenti atmosferici e dal pericolo di crollo di parti dell'edificio. Tali interventi comprendono sia la messa in sicurezza in loco che lo spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi temporanei.
L'attività sarà pianificata e gestita dai coordinatori dell'Unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate durante la prima fase del rilievo, trasmesse dall'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con gli organismi di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale.
La messa in atto degli interventi sarà effettuata da squadre composte da:
1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza, direzione regionale, altre strutture Ministero);
2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco;
3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili presenti nell'edificio;
4) un ingegnere strutturista qualora la complessità della struttura lo richieda;
5) personale del Comando Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale qualora siano da effettuare spostamenti di beni mobili;
6) eventuale personale esterno adeguatamente formato di supporto alle operazioni.
Il personale del Ministero utilizzato per le suddette attività andrà preventivamente formato in relazione alla specificità dell'attività prevista.
Nel caso di presenza di beni mobili in un edificio danneggiato il personale del Ministero provvederà sempre alla compilazione delle relative schede di rilievo del danno, pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, e nel caso in cui sia ritenuto necessario l'allontanamento dei beni, alla compilazione sia della
"Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi" che della "Scheda di intervento sui beni mobili", contenente l'elenco di tutti i beni rimossi, l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione e quella del luogo di ricovero. La "Scheda di intervento sui beni mobili" dovrà essere firmata dal responsabile delle attività di rimozione dei beni e dal responsabile della struttura presso cui vengono ricoverati i beni rimossi; al fine di garantire l'attività di vigilanza e di tutela, la scheda dovrà in ogni caso essere trasmessa, alla Soprintendenza ed al Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale territorialmente competenti nonchè al responsabile dell'Unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili", anche quando i beni siano collocati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero.
Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui si spostino beni culturali mobili facenti parte di collezioni, ovvero beni librari od archivistici; in tal caso le operazioni di inscatolamento dovranno avvenire nel rispetto dell'ordine sistematico di collocazione originario. Tale ordine andrà evidenziato nella scheda di accompagnamento consentendo così, unitamente ad una idonea documentazione fotografica, la ricollocazione scientificamente corretta dei beni.
Il responsabile della struttura presso la quale vengono ricoverati i beni mobili rimossi dovrà garantire:
l'idonea collocazione dei beni nel deposito;
l'inventariazione dei beni;
la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;
l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;
la verifica dello stato di conservazione dell'opera e la sua registrazione su modulo schedografico "Scheda di pronto intervento";
l'attribuzione del codice di urgenza;
la predisposizione della documentazione fotografica;
la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;
gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico "Schede di pronto intervento";
l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;
l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.
Il sistema informativo del Ministero, accessibile via web, dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento. Tale sistema consentirà altresì, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla collocazione di quelli di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.
Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale Ministero, dotato dei dispositivi di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative sulle principali fasi di seguito riportate:
1) movimentazione con piccole pale meccaniche tipo "Bobcat";
2) selezione mediante controllo visivo di materiale di evidente interesse come pietrame di notevoli dimensioni, pietre lavorate, materiale erratico, portoni, opere d'arte, materiale in cotto antico
(preindustriale), coppi, tegole, pianelle, materiale integro, ferramenta storiche, vario materiale erratico di interesse;
3) stesa a raso terra delle macerie non selezionate;
4) selezione del materiale di interesse più leggero (cotto, pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di legno;
5) selezione del materiale più pesante (materiale lapideo lavorato, squadrato o comunque di interesse) ed accatastamento in bancali in carpenteria metallica leggera e tavolato ligneo;
6) protezione temporanea con l'uso di dispositivi idonei (transenne e teli);
7) trasporto in idonei spazi per lo stoccaggio, l'ulteriore selezione e l'eventuale pronto intervento;
8) ricollocazione nell'ambito del cantiere di restauro o nei depositi/aree musealizzate. 4.3. Strumenti schedografici da utilizzare per le attività di messa
in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
L'esigenza di monitorare operazioni complesse, di disporre di informazioni immediate ed omogenee sul danno subito dal patrimonio culturale, sugli interventi di messa in sicurezza e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo, richiede l'uso di strumenti schedografici per la raccolta delle informazioni.
Per le attività di messa in sicurezza salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, vanno utilizzate le schede appositamente predisposte dal Ministero, anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, di seguito indicate e riportate nell'allegato 1:
1) per il rilievo degli eventi calamitosi non riconducibili al sisma: la "Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali" - modello I-EC e modello EM, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale";
2) per il rilievo speditivo del danno derivante da eventi sismici (prima fase): le "Schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali" - modello I-EC, modello P-ES per i palazzi e modello C-ES per le chiese, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale";
3) per il rilievo del danno (seconda fase) alle chiese ed ai palazzi le schede, rispettivamente modello A-DC e modello B-DP, predisposte in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile e pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 su Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale";
4) per il rilievo del danno ai beni mobili la "Scheda modello C-BM", predisposta anch'essa in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 su Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "rilievo dei danni al patrimonio culturale" o dall'Unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari";
5) per l'identificazione di ciascun bene mobile imballato e allontanato dal luogo originario la "Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi", da compilare a cura dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'Unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari";
6) per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati sui beni mobili la "Scheda di intervento sui beni mobili", contenente oltre all'indicazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati in loco, l'elenco di tutti i beni rimossi con l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione ed il luogo di ricovero; la scheda va compilata dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'Unità operativa "coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari";
7) per gli interventi di restauro dei beni mobili la "Scheda di pronto intervento" che, per ciascuna tipologia di bene, ne descrive lo stato di conservazione ed indica gli interventi necessari da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa "depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili";
8) per il monitoraggio della progettazione degli interventi degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati la "Scheda di monitoraggio della progettazione" che va compilata dal progettista;
9) per il monitoraggio di tutte le attività svolte la "Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza" da compilare ed aggiornare a cura del coordinatore dell'UCCR_MiBAC.
La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo.
Roma, 12 dicembre 2013
Il Ministro: BRAY
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli Atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 255