
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2013, n. 141
G.U.R.I. 17 dicembre 2013, n. 295
Regolamento recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e in particolare:
l'articolo 230 che stabilisce le modalità di versamento di denaro presso la tesoreria statale;
gli articoli 241 e seguenti che regolano il rilascio delle quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati a favore dell'Erario presso la tesoreria statale;
l'articolo 596 che regola il rilascio delle quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati per la costituzione di depositi provvisori;
l'articolo 621 che regola la presentazione del conto giudiziale da parte degli agenti della riscossione;
l'articolo 633 che regola la presentazione del conto giudiziale da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
l'articolo 23 relativo all'efficacia probatoria delle copie analogiche di documenti informatici;
l'articolo 76 che disciplina lo scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare:
l'articolo 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche;
l'articolo 19 che prevede il ricorso a decreti del Ministro del Tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d'Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, al fine di emanare istruzioni per adeguare l'attuazione del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato alle esigenze derivanti dall'evoluzione dei sistemi informatici;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2006, n. 295, che ha introdotto nuove modalità di versamento presso la tesoreria statale;
Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare il Titolo II della Parte II, relativo alle "Quietanze e altri titoli di entrata";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, concernente la "Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze";
Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle entrate imputate all'Erario dello Stato, stipulato in data 13 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la Banca d'Italia, di seguito "Protocollo d'intesa";
Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca d'Italia;
Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 che consente il ricorso a decreti del Ministro del tesoro, da emanare con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per adottare norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, anche mediante l'impiego di strumenti informatici;
Considerata la necessità di procedere e completare la dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali a fronte dei versamenti effettuati presso le stesse tesorerie, in attuazione degli obiettivi stabiliti nel citato Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del S.I.P.A;
Sentita la Banca d'Italia, che ha espresso il proprio parere con nota n. 1096981/12 del 24 dicembre 2012;
Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha espresso il proprio parere favorevole con determina del Direttore generale del 23 gennaio 2013;
Sentita la Corte dei conti, che si è espressa con parere n. 1/2013/Cons, reso dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 29 marzo 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione n. ACG/70/RGS/13696 del 4 novembre 2013, inviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente Regolamento
Dematerializzazione delle quietanze di versamento alla tesoreria statale
1. A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, le quietanze di cui agli articoli 241 e 596 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 sono ordinariamente sostituite con evidenze informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali.
2. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende disponibili alle amministrazioni pubbliche istituzionalmente interessate le evidenze informatiche dei versamenti contabilizzati dalle tesorerie.
Versamenti all'Erario
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell'Erario, la Banca d'Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato flussi telematici contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d'intesa, come modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale a favore dell'Erario è resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Versamenti per la costituzione di depositi provvisori
1. Per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori, la Banca d'Italia invia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, flussi telematici, contenenti per ciascun versamento le informazioni previste dal Protocollo d'intesa, come modificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del presente decreto.
2. La rendicontazione per i versamenti effettuati presso la tesoreria statale per la costituzione di depositi provvisori è resa disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. La restituzione dei depositi viene disposta dalle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato, previa acquisizione agli atti del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito, mediante apposito ordine di restituzione che, nelle more della relativa dematerializzazione, è redatto su una modulistica uniforme predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia. Gli ordini di restituzione sono allegati al sottoconto giudiziale per la gestione dei depositi provvisori compilato dalle Tesorerie dello Stato.
4. All'atto della costituzione presso la tesoreria statale di depositi provvisori a cauta custodia, riguardanti valori diversi o partecipazioni azionarie, la Banca d'Italia emette una ricevuta che viene rilasciata al depositante.
Documentazione di attestazione del versamento
1. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico bancario e postale e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione la Banca d'Italia non emette documenti cartacei che attestano il versamento. Le ricevute del versamento, rilasciate da Poste italiane s.p.a., dalle banche e dagli altri istituti di pagamento che hanno intermediato il versamento, hanno effetto liberatorio nei confronti del debitore, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, come previsto dall'articolo 1, comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dall'articolo 230, comma 3 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Per i versamenti effettuati tramite titoli di spesa telematici, emessi a valere sullo stanziamento di capitoli del bilancio statale o di amministrazioni autonome e sulle disponibilità depositate su conti aperti presso la tesoreria statale, i relativi flussi di rendicontazione riportano gli estremi della quietanza informatica ad attestazione dei versamenti medesimi.
3. Esclusivamente per i versamenti effettuati presso i propri sportelli le tesorerie rilasciano al versante, ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale, una ricevuta di versamento che ha effetto liberatorio nei confronti del debitore, nella quale sono riportate le stesse informazioni presenti sulla quietanza informatica.
Documentazione a corredo dei conti giudiziali
1. I flussi informatici di cui agli articoli 2 e 3 costituiscono la documentazione giustificativa delle entrate prevista dall'articolo 633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 a corredo dei conti giudiziali presentati dalla Banca d'Italia, quale istituto incaricato del servizio di tesoreria.
2. I flussi informatici di cui all'articolo 2 costituiscono la documentazione giustificativa dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio statale da parte degli agenti della riscossione, in sede di presentazione dei conti giudiziali.
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia procedono all'aggiornamento del Protocollo d'intesa, che disciplina gli aspetti operativi e tecnici della rendicontazione telematica delle entrate imputate all'Erario dello Stato e provvedono a regolare le modalità della rendicontazione telematica dei versamenti per depositi provvisori. Nel rispetto degli accordi stabiliti nell'ambito del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione, nel Protocollo d'intesa sono definite le modalità di firma dei flussi telematici di cui agli articoli 2 e 3. L'aggiornamento del Protocollo d'intesa è condiviso dalla Corte dei conti. Gli aspetti tecnico-informatici del Protocollo d'intesa sono definiti sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al presente decreto, sentita la Corte dei Conti.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 2013
Il Ministro: SACCOMANNI
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 90