
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DECRETO 11 dicembre 2013
G.U.R.S. 3 gennaio 2014, n. 1
Accordi-quadro delle filiere agroalimentari.
L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 574/Area 1°/SG del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari;
Visto l'art. 82 "Accordo delle filiere agroalimentari" della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che ha previsto al comma 1 che l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;
Visto l'art. 82 "Accordo delle filiere agroalimentari" della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 che ha previsto al comma 3 che i soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto;
Considerato che la Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla competitività e all'innovazione delle imprese, con priorità a quelle organizzate secondo logiche di reti e di filiere, attraverso anche la promozione di accordi specifici finalizzati a renderle operative sul territorio;
Considerato che gli obiettivi degli accordi di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale, di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere;
Decreta:
Finalità e ambito di applicazione
Con il presente decreto si intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione, qualificazione e vendita dei prodotti agricoli nell'ambito della Regione Sicilia in funzione dei seguenti obiettivi primari, che dovranno costituire l'articolato degli specifici accordi delle filiere agroalimentari oggetto di sottoscrizione, come da schema-modello allegato:
- organizzazione e regolamentazione delle singole fasi delle filiere agroalimentari attraverso la stipula di specifici contratti di coltivazione, di produzione e di fornitura;
- miglioramento della qualità delle produzioni anche attraverso la definizione di specifici modelli di produzione c/o realizzazione di disciplinari di produzione;
- sviluppo di relazioni economiche tra i diversi componenti le filiere agroalimentari;
- costituzione di una Commissione paritetica di Borsa - merci avente lo scopo di rilevare, indicare e formare i prezzi;
- aggiornamento periodico delle modalità di definizione del prezzo garantito fisso e rispetto dei termini di pagamento, nell'ambito di una equa e solidale redistribu-zione all'interno dei singoli stadi delle filiere dell'aumento del valore aggiunto delle produzioni agricole;
- organizzazione di un sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico sanitaria delle produzioni agroalimentari;
- organizzazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate nell'ambito degli specifici accordi di filiera;
- obbligo di rispettare l'accordo di filiera sottoscritto da parte dei beneficiari di aiuti pubblici o di altri interventi regionali;
- durata dell'accordo quadro di filiera;
- i requisiti di accesso delle imprese coinvolte nell'ambito dell'accordo filiere secondo la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, ecc.;
- divulgazione degli elementi qualificanti e distintivi delle produzioni ottenute nel rispetto di tali accordi di filiera.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di lavorazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
b) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari;
c) accordo di filiera: l'accordo tra i soggetti della filiera agroalimentare e le relative associazioni di categoria con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, finalizzato a sostenere gli operatori siciliani nell'attivazione di un sistema imprenditoriale in grado di realizzare produzioni agricole ed agroindustriali di qualità certificata, di adeguare e qualificare l'offerta dei prodotti agricoli regionali in accordo alle esigenze di qualità imposte dalla trasformazione ed attivare sistemi efficaci per l'adeguamento delle filiere agli orientamenti comunitari e nazionali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 11 dicembre 2013.
CARTABELLOTTA
Allegato
SCHEMA-TIPO ACCORDO QUADRO FILIERA
TRA
Regione Siciliana - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari con sede legale a Palermo in viale Regione Siciliana rappresentata per il seguente atto dall'Assessore...........................,
E
- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (elencare i soggetti con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale, come indicato in appendice nel prospetto sottoscrizioni);
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione: (elencare i soggetti con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale, come indicato in appendice nel prospetto sottoscrizioni);
- i seguenti ulteriori soggetti e Associazioni di categoria: (elencare i soggetti con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale, non rientranti nelle precedenti categorie, come indicato in appendice nel prospetto sottoscrizioni).
di seguito individuati "parti"
PREMESSO CHE
- la Regione Siciliana con l'art. 82 "Accordo delle filiere agroalimentari", della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ha previsto che l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;
- il suddetto art. 82 prevede, inoltre, che i soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto;
- la Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso, politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla competitività e all'innovazione delle imprese, con priorità a quelle organizzate secondo logiche di reti e di filiere, attraverso anche la promozione di accordi specifici finalizzati a renderle operative sul territorio;
- gli obiettivi degli accordi di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale, di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere.
L'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana ha attivato le procedure per la registrazione, presso gli uffici preposti dall'Unione europea, del marchio "Qualità sicura" per le produzioni agroalimentari: DOP, IGP, certificati da agricoltura biologica, certificati da agricoltura integrata, realizzate in Sicilia.
Per quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Finalità e obiettivi
Con il presente accordo le parti intendono promuovere l'organizzazione della "filiera........................... per la produzione di............................... prodotto in Sicilia, sostenendo gli operatori siciliani nell'attivazione di un sistema imprenditoriale in grado di realizzare: produzioni agricole ed industriali di qualità certificata, azioni finalizzate all'innovazione e sviluppo del comparto, alla promozione delle produzioni regionali, alla formazione degli operatori e tecnici, al fine di recuperare e potenziare la competitività della filiera siciliana del.........................
In particolare andranno conseguiti i seguenti obiettivi:
- organizzazione e regolamentazione delle singole fasi della filiera;
- realizzazione di un unico disciplinare per la produzione di............................ prodotto in Sicilia "Qualità sicura";
- adozione di adeguate pratiche colturali attraverso la diffusione di linee guida finalizzate al miglioramento del livello medio qualitativo delle produzioni di.........................;
- garantire adeguate remunerazioni alle produzioni regionali di....................... e derivati certificati nell'ambito del presente accordo;
- organizzazione di un sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico-sanitaria delle materie prime e dei prodotti trasformati;
- organizzazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate nell'ambito del presente accordo;
formazione e qualificazione delle figure professionali operanti nell'ambito del presente accordo;
- valorizzazione e promozione della filiera e delle produzioni certificate nell'ambito del presente accordo.
Art. 2
Campo di applicazione
Al presente accordo possono aderire tutti i soggetti della filiera agroalimentare..................... così come individuati nell'articolo 2 del D.A. Le aziende firmatarie del presente accordo devono operare secondo normativa in vigore in materia di sicurezza igienico sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni (sanitarie, commerciali, ecc.) previste dalla normativa vigente.
Ciascun prodotto e passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sicilia utilizzando materie prime prodotte sul territorio regionale, secondo quanto riportato in specifici disciplinari tecnici allegati al presente accordo.
Art. 3
Fase di produzione ed approvvigionamento del.....................
L'approvvigionamento del prodotto.......................... da parte delle aziende di stoccaggio, trasformazione e/o lavorazione dovrà essere garantito da specifici contratti di coltivazione stipulati tra le suddette aziende e i produttori siciliani di...........................
L'azienda agricola si impegna a fornire l'intera produzione ottenuta dalle superfici impegnate nel contratto di coltivazione ai soggetti commerciali sottoscrittori dell'accordo.
Art. 4
Condizioni e requisiti
Le aziende di stoccaggio, di lavorazione e commercializzazione che hanno stipulato, nell'ambito del presente accordo quadro, contratti di coltivazione con le aziende agricole, s'impegnano ad acquistare interamente le partite di........................ provenienti dalle superfici oggetto di contratto di coltivazione e che presentano i requisiti merceologici e igienico sanitari previsti.
Le suddette aziende si impegnano altresì ad acquistare il..................ad un prezzo definito secondo le modalità previste dall'art................
Le stesse devono prevedere un sistema di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto compreso lo stoccaggio destinato esclusivamente alle produzioni di...................... contrattualizzato nell'ambito dell'accordo, differenziandole dalle produzioni non contrattualizzate, al fine di consentire la tracciabilità e rintracciabilità.
Art. 5
Contratti di fornitura
Il presente accordo prevede la stipula di contratti di fornitura tra i centri di stoccaggio, trasformazione, lavorazione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza nelle contrattazioni e creare le condizioni perché ogni singolo operatore possa organizzare e programmare al meglio le attività inerenti la produzione oggetto di certificazione.
Art. 6
Commissione paritetica di borsa -.......................
Fra le parti si conviene di istituire una commissione paritetica, costituita dai delegati/rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, avente il compito di rilevare, indicare e formare i prezzi.
Art. 7
Definizione dei prezzi
La commissione paritetica sulla base del rilevamento dei costi medi di produzione, dell'andamento dei mercati regionali e nazionali e dei quantitativi di prodotto attesi o giacenti nei magazzini di conservazione, stabilisce il prezzo minimo di base garantito, franco partenza azienda agricola, espresso in Euro/q.le.
Al prezzo di base si aggiungerà un premio qualità legato ai principali parametri qualitativi secondo il prodotto oggetto di conferimento determinato nel disciplinare specifico del prodotto.
Art. 8
Modalità di cessione e pagamento
La commissione paritetica su richiesta dei produttori può adottare le seguenti forme di cessione-acquisto del prodotto:
- prezzo garantito fisso: possibilità per tutti i produttori di cedere, indicando tale scelta al momento della sottoscrizione del contratto di coltivazione o di produzione, una quota massima del............................. (da definire in ciascun accordo) del prodotto a "prezzo garantito fisso";
- conferimento e vendita con prezzo definito: il prodotto è fatturato all'acquirente applicando il prezzo fissato dalla Commissione paritetica in vigore al momento dei ritiri;
- conferimento e vendita tramite conto deposito con prezzo da determinare: in attesa della campagna di commercializzazione. Il pagamento avverrà entro................ gg. dalla........................
Art. 9
Qualità
Per qualità igienico sanitaria del....................... s'intende l'osservanza dei requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare.
Art. 10
Individuazione di un sistema di tracciabilità della materiaprima/trasformata oggetto dell'accordo (eventuale)
.............................................................................................................................................................
Art. 11
Durata
Il presente accordo quadro entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà durata......................, salvo proroghe da definire di comune accordo tra le parti.
Le parti firmatarie procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente accordo per eventuali revisioni in funzione dell'evoluzione normativa aventi ricadute sulla filiera, nonché dell'andamento delle coltivazioni e/o del mercato, anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.
Art. 12
Requisiti di accesso
Le imprese coinvolte dal presente accordo quadro devono rispettare tutti gli obblighi di legge previsti ed in particolare devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa cogente nell'ambito della rintracciabilità dei prodotti (reg. n. 178/2002), sicurezza igienico sanitaria (reg. n. 852/2004) e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008).
Art. 13
Modifiche e/o integrazioni
Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti firmatarie, salvo le previsioni di automatica integrazione nel presente accordo previste dallo stesso.
Art. 14
Cessione attività
In caso di cessione totale o parziale dell'attività da parte di un soggetto che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
Art. 15
Promozione dei prodotti
I prodotti ottenuti nell'ambito del presente Accordo di filiera saranno sostenuti dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari attraverso idonei strumenti, tra i quali quelli implementati nell'ambito della promozione dei prodotti "Born in Sicily", dei servizi a Chilometro zero di cui al D.A. n. 53 del 18 ottobre 2012 e delle iniziative a sostegno della promozione dei prodotti nelle mense pubbliche.
Art. 16
Arbitrato irrituale
Con riferimento ai contratti tra le parti, che richiamino il presente accordo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di commercio della provincia in cui è avvenuta la vendita.
I soggetti firmatari |
Assessore delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana |
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