
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2013
G.U.R.I. 3 marzo 2014, n. 51
Modifica del decreto 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii., recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Vista la direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 maggio 2011, n. 10346 e dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto l'art. 36, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge del 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2012;
Visto, in particolare, il comma 7-quater, il quale prescrive che "nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili";
Visto l'art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Ritenuto necessario modificare per maggiore chiarezza applicativa lo standard 5.2 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";
Ritenuto altresì di dover aggiornare i riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;
D'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 17 ottobre 2013;
Decreta:
Modifiche all'Allegato 1 e 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, e ss.mm.ii.
Gli atti B9 e B11 vengono sostituiti dagli atti B9 e B11 allegati al presente decreto.
Lo standard 5.2 viene sostituito dallo standard 5.2. allegato al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli impegni contenuti negli allegati al presente decreto si applicano a partire dall'anno 2014.
Roma, 10 dicembre 2013
Il Ministro: De Girolamo
Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 443