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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 5 dicembre 2013

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante modifiche all'Accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto "Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". (Rep. Atti n. 164/CSR)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 dicembre 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Conferenza Stato - Regioni il compito di sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il quale nel sostituire l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412:

- ha istituito la Struttura tecnica interregionale Sanità convenzionata - SISAC per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

- ha stabilito, altresì, che fanno parte della citata delegazione, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, designati dai rispettivi Ministri;

- ha demandato ad un accordo in Conferenza Stato - Regioni la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- ha autorizzato, per le finalità di cui sopra, la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 recante "lndividuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in I materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 ottobre 2009, n. 153" che ha aggiunto il comma 9-bis all'articolo 4 della citata legge n. 412 del 1991, prevedendo che la predetta Struttura tecnica interregionale Sanità convenzionata rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private;

VISTA la lettera in data 17 novembre 2011 con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in epigrafe volto ad apportare talune modifiche all'Accordo del 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto "Disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289" al fine di formalizzare il procedimento negoziale relativo all'Accordo Collettivo Nazionale per le farmacie pubbliche e private;

VISTA la nota in data 23 novembre 2011 con la quale tale proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la lettera del 23 gennaio 2012 con la quale il Ministro della salute ha comunicato il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 27 febbraio 2012 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e dei Ministeri interessati hanno concordato talune modifiche;

VISTA la lettera in data 24 settembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo di cui trattasi, che tiene conto di quanto concordato nella predetta riunione del 24 settembre 2012;

VISTA la lettera del 10 ottobre 2012 con la quale è stato chiesto al Ministero della salute di fornire assicurazioni circa l'avvenuta acquisizione degli assensi degli altri Dicasteri interessati, nonché del parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, giusta quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 9-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

VISTA la lettera del 12 luglio 2013, con la quale il Ministro della salute ha comunicato il proprio nulla osta al successivo iter del provvedimento;

VISTA la lettera del 2 agosto 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la documentazione richiesta con la predetta lettera del 1 O ottobre 2012;; VISTA la nota del 4 ottobre 2013 con la quale è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano la versione dello schema di accordo pervenuta dal Ministero della salute con la citata lettera in data 24 settembre 2012;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione svoltasi il 21 ottobre 2013, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Amministrazioni centrali interessate hanno concordato ulteriori modifiche;

VISTA la lettera in data 8 novembre 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione del 21 ottobre 2013;

VISTA la nota del 14 novembre 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerato che:

l'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede l'istituzione di una struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati

- SISAC") che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e demanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi;

- il citato articolo 52, comma 27, prevede, altresì, che il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tiene conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- l'articolo 2-nonies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modifiche nella legge 26 maggio 2004, n. 138, dispone che 'il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale

è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata Conferenza permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, inerente l'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo l l della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

- l'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 24 luglio 2003 (Rep. Atti n. 1805) avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del predetto articolo 52 della legge n. 289 del 2002;

- l'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 29 luglio 2009 (Rep. Atti n. 106) avente ad oggetto la modifica dell'art. 1, comma 2, del citato accordo Stato Regioni del 24 luglio 2003;

- in particolare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nel modificare l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, individua nella SISAC la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private e che prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo;

- inoltre il medesimo articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dispone che nel rinnovo degli accordi nazionali, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e al relativo decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- il regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 O ottobre 2009, (09/065/CR/C7) definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato accordo 24 luglio 2003, le modalità operative di funzionamento della SISAC;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 è stata sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani; Ritenuto, pertanto, di sostituire integralmente l'accordo del 24 luglio 2003 (Rep. Atti n. 1805), come già modificato con accordo 29 luglio 2009 (Rep. Atti n. 106);

SI CONVIENE

Art. 1

Delegazione di parte pubblica

1. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e con le farmacie pubbliche e private è costituita dalla Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata "Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC") di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, composta dai rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designato dai rispettivi Ministri.

2. Le regole per il funzionamento della SISAC sono definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Tali regole, in coerenza con il presente Accordo, garantiscono le modalità di partecipazione di tutte le Regioni e Province autonome alla contrattazione collettiva oltre a definire gli aspetti operativi della Struttura e i criteri di nomina, le funzioni, i compiti, le modalità di conferimento dell'incarico e i parametri per la definizione del compenso del coordinatore della stessa. Il coordinatore è indicato tra i rappresentanti regionali di cui al comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le regole di funzionamento prevedono l'istituzione e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori composto da tre componenti effettivi rispettivamente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute. Apposita convenzione fra il Ministero della salute e la SISAC stabilisce le modalità per il trasferimento delle risorse previste dal comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La convenzione stabilisce anche le modalità di rendicontazione.

Art. 2

Sede della delegazione

1. La delegazione ha sede presso la segreteria della SISAC.

Art. 3

Parte sindacale

1. La parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria individuate in base al criterio, determinato dalle disposizioni vigenti, della consistenza associativa rilevata dalla SISAC.

Art. 4

Poteri di indirizzo nei confronti della SISAC

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano il potere di indirizzo nei confronti della SISAC attraverso il comitato di settore del comparto sanità previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, alla cui disciplina fa rinvio la citata legge n. 289 del 2002.

Art. 5

Procedimento di contrattazione collettiva

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dal comitato di settore del comparto sanità prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale della SISAC. Gli atti di indirizzo sono sottoposti, nei limiti stabiliti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", al Governo che, nei termini fissati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. Nell'ambito della definizione della piattaforma negoziale, a norma dell'art. 4, comma 9-ter della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono congiuntamente sentite, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

3. La SISAC informa costantemente il comitato di settore del comparto sanità e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dalla SISAC, entro dieci giorni, al comitato di settore del comparto sanità per l'acquisizione del parere sul testo e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo la SISAC trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio déi Ministri, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro dell'economia e finanze. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

6. La Corte dei conti delibera nei termini fissati dal comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte dei conti alla SISAC, al comitato di settore del comparto sanità e al Governo. Se la certificazione è positiva, l'ipotesi di accordo collettivo è oggetto d'intesa nella Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, la SISAC, sentito il comitato di settore del comparto sanità, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dalla SISAC in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

8. Si applicano le previsioni dei commi 7 e 9 dell'articolo 47 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Gli accordi collettivi nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6

Interpretazione autentica degli accordi collettivi nazionali

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi collettivi nazionali, la SISAC e le organizzazioni sindacali che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui al precedente articolo 5, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.

Art. 7

Sostituzioni

1. Il presente accordo sostituisce il precedente sancito nella seduta della Conferenza Stato - Regioni del 24 luglio 2003 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, e le successive modificazioni sancite con successivo accordo del 29 luglio 2009.

Il Presidente

GRAZIANO DELRIO

Il Segretario

ROBERTO G. MARINO