
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
CIRCOLARE 20 novembre 2013
G.U.R.S. 6 dicembre 2013, n. 54
Disposizioni in materia di impianti termici.
Nel vigente quadro normativo nazionale, gli impianti termici sono soggetti ad un quadro complesso di disposizioni sia per le finalità di risparmio energetico sia di tutela dell'ambiente che per la sicurezza dei cittadini.
Tralasciando di richiamare le leggi e i decreti che si sono succeduti nel tempo, si evidenzia, in ultimo, il DPR 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192".
Tale DPR n. 74/13 ha disposto che le regioni e le province autonome provvedano ad assicurare la coerenza dei loro provvedimenti, in materia di impianti termici, ai contenuti del citato DPR, ciò al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale della direttiva n. 2002/91/CE e del decreto legislativo n. 192/2005.
Inoltre, il decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2013, n. 90, ha impartito disposizioni urgenti anche in materia di impianti termici.
Premesso quanto sopra e considerato che le province rientrano, tra gli altri, tra le "autorità competenti" per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti, con la presente circolare si intende regolamentare l'attuale fase, nelle more dell'istituzione dei liberi consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle province regionali, così come previsto dalla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7.
La competenza per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici resta in carico alle "autorità competenti" individuate dal comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D. Lgs. n. 192/05.
In applicazione dell'art. 8 del decreto legge 4 giugno 2013, così come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2013, n. 90, gli organismi e i soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici devono possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, individuati nell'allegato c) al DPR 16 aprile 2013, n. 74.
Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici, così come definiti dalla normativa vigente, utilizzati per la climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
In applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 192/05 e dell'art. 10 del DPR 16 aprile 2013, n. 74, su tutto il territorio della Regione Siciliana e, comunque, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in materia di accertamenti ed ispezioni sul rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.
La presente circolare sarà pubblicata in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L'Assessore: MARINO