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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 19 novembre 2013

G.U.R.S. 24 gennaio 2014, n. 4

Approvazione dei criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali per l'anno 2013.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale e, in particolare, l'art. 15 riguardante "Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Visto l'art. 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2013, n. 13;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1030 del 17 maggio 2013, relativo alla ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2013, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

Accertato che l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie locali in favore degli enti locali per l'anno 2013, giusto l'art. 15, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è di 651.000 migliaia di euro, di cui:

Considerato che l'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e ciascuna provincia regionale, a seguito di riparto effettuato sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali;

Considerato, inoltre, che l'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate ai comuni in quattro trimestralità posticipate;

Accertato che, a seguito delle disposizioni legislative fin qui richiamate, l'ammontare complessivo del Fondo delle autonomie locali in favore dei comuni per l'anno 2013 viene determinato in 602.000 migliaia di euro di cui 355.000 migliaia di euro di parte corrente e 180.000 migliaia di euro di quota investimenti e 67.000 migliaia di euro quale somma dovuta a titolo di compensazione per minori introiti derivanti dalla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale sulla energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012;

Considerato che l'art. 15, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 individua le seguenti riserve a valere sul Fondo delle autonomie locali destinate ai comuni:

a) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1 bis dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

b) una quota pari a 22.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni, già previsto dal comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

c) rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni per il finanziamento del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 11.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno ed incentivo alle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013;

f) una quota pari a 150 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 e per la realizzazione di programmi di intervento a supporto dell'attività dei comuni approvati dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

g) contributi previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 350 migliaia di euro;

i) una quota pari a 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

l) una quota pari a 20.000 migliaia di euro per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 15, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 individua un'ulteriore riserva, a valere sul Fondo delle autonomie locali destinato ai comuni, pari a 5000 migliaia di euro, per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

Considerato che il Presidente della Regione, in data 1 ottobre 2013, ha ritenuto di sottoscrivere un'intesa con l'ANCI Sicilia definendo l'accordo sulle principali modalità di ripartizione del Fondo delle autonomie locali per l'anno 2013;

Considerato che a seguito della sottoscrizione ai comuni del surrichiamato protocollo d'intesa, al fine di poter dare attuazione a quanto condiviso, il Governo regionale ha presentato il disegno di legge n. 579 "Disposizioni finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013" prevedendo le conseguenti integrazioni ai capitoli di spesa riguardanti il Fondo delle autonomie locali;

Considerato che l'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2013;

Considerato che a seguito della presentazione del disegno di legge n. 579 il Presidente della Regione, visto l'approssimarsi della scadenza per gli enti locali del termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, ha ritenuto opportuno convocare in seduta straordinaria la Conferenza Regione-Autonomie locali per il 31 ottobre 2013;

Considerato, altresì, che nella surrichiamata seduta straordinaria la Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso il proprio avviso circa le modalità da seguire per la ripartizione del Fondo delle autonomie locali 2013 e ciò anche in virtù dell'impegno assunto dal Governo regionale in merito all'adeguamento delle risorse da destinare al Fondo sui parametri dell'esercizio finanziario 2012, rinviando nel contempo ad altra seduta il parere sulla definizione dei criteri per la ripartizione di parte del Fondo destinato alle province regionali;

Considerato, altresì, che nella medesima seduta la Conferenza Regione-Autonomie locali ha espresso l'avviso favorevole in merito alla proposta dell'Amministrazione di rimandare alla successiva riunione l'acquisizione del parere sui criteri relativi al riparto delle riserve di cui alle lettere e) e g) dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, previa convocazione di appositi tavoli tecnici a favore di un maggiore coinvolgimento dei soggetti interessati;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere agli atti conseguenziali a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Vista la nota n. 16423 del 13 novembre 2013, con la quale, nelle more della stesura e definizione del verbale relativo alla seduta straordinaria del 31 ottobre 2013 della Conferenza Regione-Autonomie locali, al fine di consentire all'Amministrazione l'avvio dei procedimenti connessi all'utilizzazione del Fondo autonomie locali, si sono ufficializzate le decisioni assunte in sede di Conferenza;

Ritenuto, in considerazione del parere favorevole reso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella citata seduta straordinaria, di dovere individuare i criteri per la ripartizione delle somme di cui al Fondo autonomie locali 2013;

Decreta:

Art. 1

Approvazione criteri

In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono individuati, secondo l'articolato che segue, i criteri per la ripartizione della quota riservata ai comuni dal Fondo autonomie locali per l'anno 2013.

Art. 2

Contributi di parte corrente

Ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di cui alla legge n. 984/1977 come già individuati l'anno scorso, a norma vigente, sarà assegnata una quota del Fondo autonomie locali pari a quella concessa nel 2012 diminuita del 35% circa.

Successivamente, a seguito dell'incremento del Fondo con l'approvazione del disegno di legge di variazione di bilancio, l'assegnazione sul Fondo agli stessi comuni sarà integrata fino ad un importo pari a quello concesso nel 2012 con una riduzione di circa il 15%. Questa riduzione sarà compensata con il trasferimento ai suddetti comuni di risorse in conto capitale del Fondo, utili anche per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui (art. 15/6 della legge regionale n. 9/2013). Ai c.d. "restanti comuni", come già individuati l'anno scorso, sarà assegnato un contributo a valere sul Fondo 2013 pari a quello concesso nel 2012, con minimi arrotondamenti.

Art. 3

Contributi per investimenti

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge n. 984/1977, come già individuati l'anno scorso, l'assegnazione del Fondo autonomie locali 2013 per investimenti sarà determinata in modo da compensare e superare il minore trasferimento rispetto al 2012 della parte corrente determinato a seguito dell'approvazione del disegno di legge di variazioni al bilancio della Regione. Ai c.d. "restanti comuni" con popolazione inferiore a 30.000 abitanti saranno assegnate risorse per investimenti del Fondo autonomie locali 2013 pari a quelle assegnate nel 2012.

Ai comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti saranno assegnate per investimenti risorse sul Fondo autonomie locali 2013 pari a quelle del 2012 ridotte di circa il 25%. A compensazione di tale riduzione a questi comuni saranno assegnate risorse del Piano di azione e coesione (PAC) per interventi di riqualificazione urbana ammontanti a 40 milioni di euro, pari a circa il 180% della decurtazione subita.

Art. 4

Contributi ai comuni delle isole minori per il servizio trasporto rifiuti via mare

La riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera a) del 4° comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sarà ripartita sulla scorta dei sottostanti criteri:

a) il 50% della disponibilità della riserva sarà assegnato proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati;

b) il 50% della disponibilità della riserva sarà assegnato in misura proporzionale ai costi sostenuti nell'anno 2012 per il servizio trasporti rifiuti via mare.

Art. 5

Rimborso ai comuni per il trasporto interurbano degli alunni scuole superiori

La riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 sarà ripartita sulla scorta dei sottostanti criteri:

a) 80% delle risorse disponibili per la riserva in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 20% delle risorse disponibili per la riserva in favore dei comuni con popolazione superiore o uguale a 10.000 abitanti.

Art. 6

Rimborso ai comuni per la gestione degli asili nido

La riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sarà ripartita ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, con un riparto proporzionale fino all'80% delle spese sostenute e documentate nell'anno precedente. Le compartecipazioni da parte dei fruitori del servizio dovranno essere sottratte dal totale delle spese di gestione sostenute dai comuni.

Art. 7

Contributo ai comuni per il fondo miglioramento efficienza polizia municipale

La riserva sul Fondo autonomie locali di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 sarà ripartita in misura proporzionale ai costi dei progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale predisposti dalle amministrazioni comunali richiedenti, che in ogni caso dovranno farsi carico di finanziare almeno il 10% del progetto.

Art. 8

Quota per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali e realizzazione programmi d'intervento a supporto delle attività dei comuni

La riserva sarà utilizzata secondo gli importi orientativi di riferimento delle sottostanti categorie d'intervento:

a) Spese per il funzionamento della segreteria tecnica della Conferenza nella misura massima di 60.000,00 euro.

b) Prestazioni di lavoro straordinario per il personale impegnato nelle attività correlate al funzionamento della segreteria e per quelle relative ai procedimenti amministrativi riguardanti la gestione del Fondo autonomie locali: 25.000,00 euro.

c) Acquisti di beni e servizi (abbonamenti a banche dati giuridiche, ecc.) finalizzati al miglior supporto da parte del dipartimento degli enti locali siciliani: 25.000,00 euro.

d) Realizzazione di un progetto sperimentale con l'ANSA per l'informazione mirata verso gli enti locali siciliani su argomenti di attualità e per favorire la comunicazione da parte degli stessi enti locali di buone pratiche: 40.000,00 euro.

Eventuali economie nel programma saranno rimodulate dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, informando preventivamente la Conferenza.

Art. 9

Risanamento e recupero del centro storico di Ibla (RG)

La riserva a favore del solo comune di Ragusa sarà trasferita a seguito degli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia, dopo l'acquisizione di apposita richiesta dell'amministrazione comunale corredata dalle opportune dichiarazioni a consuntivo sull'utilizzo delle risorse precedentemente erogate.

Art. 10

Rendicontazione dei trasferimenti sul Fondo autonomie locali

Per i trasferimenti dei contributi sul Fondo delle autonomie locali, di regola, gli uffici regionali provvederanno all'erogazione delle risorse a seguito dell'acquisizione di attestazioni o rendicontazione dell'utilizzo delle risorse trasferite sullo stesso argomento per l'annualità precedente.

Art. 11

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del dipartimento autonomie locali.

Palermo, 19 novembre 2013.

VALENTI

N.B. - Il decreto non è soggetto a registrazione della ragioneria centrale poiché, in applicazione della vigente normativa, non sono in esso previste obbligazioni di spesa.