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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2013

G.U.R.I. 28 gennaio 2014, n. 22

Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale "Il Ministero della sanità, a fini sanitari e di profilassi, può stabilire che siano sottoposte a identificazione e registrazione specie animali diverse da quelle previste dal presente regolamento";

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e, in particolare, l'art. 12, che istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafi zootecniche (B.D.N.);

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" e, in particolare, l'art. 18, che prevede in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 e successive modificazioni, recante "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che i servizi veterinari iscrivono in un registro gli allevamenti attribuendo un numero distintivo a ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede che "il titolare dell'azienda zootecnica se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 settembre 2005, n. 204, così come da ultimo prorogata con modificazioni dall'ordinanza 13 dicembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 gennaio 2013, n. 1 e, in particolare, l'art. 1, che prevede che i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158 nonchè il divieto di commercializzazione di animali e prodotti dell'avicoltura provenienti da aziende di volatili da cortile che non siano state registrate;

Vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni di pollame e uova da cova e, in particolare, l'art. 2, nella parte in cui detta le definizioni, valide ai fini della stessa direttiva, relative al pollame, al pollame riproduttore, al branco, allo stabilimento e all'incubatoio;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE" e, in particolare:

l'art. 4, comma 1, che prevede che "i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole" e comma 3, che prevede che "con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano stabilite le modalità operative per la registrazione";

l'art. 57, comma 2, che stabilisce le sanzioni per le eventuali inadempienze agli obblighi di registrazione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e, in particolare, l'art. 26, paragrafo 8, che prevede che la Commissione europea adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b) del medesimo art. 26 relativo alle indicazioni obbligatorie del paese di origine o del luogo di provenienza per le carni elencate nell'allegato XI, tra cui le carni fresche refrigerate e congelate di volatili;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto necessario, anche al fine di garantire l'attuazione del sistema della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime di cui al citato art. 18 del Regolamento n. 178/2002 (CE), stabilire le modalità operative per la registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche delle informazioni relative alle aziende avicole attraverso un sistema informatizzato che consenta una più efficiente gestione dei dati ad esse relativi;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 settembre 2013;

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Decreta:

Art. 1

Anagrafe informatizzata delle aziende avicole

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le modalità operative per la registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale (B.D.N.) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute, come definite nell'allegato manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2013

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

FADDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 112

ALLEGATO

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle procedure operative contenute nel presente manuale, si adottano le seguenti definizioni:

avicoli: il pollame, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) ed altri volatili allevati o comunque tenuti ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

azienda: una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontalieri;

unità produttiva: un'unità produttiva all'interno della medesima azienda, identificata univocamente, in cui è svolta una determinata attività zootecnica e della quale il servizio veterinario constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda, sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione del pollame o degli altri volatili ivi ospitati;

Sono unità produttive:

allevamento: l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità produttiva; incubatoio: unità produttiva destinata all'incubazione e schiusa delle uova da cova con fornitura di pulcini di un giorno;

commerciante: persona fisica o giuridica che detiene gli avicoli per un tempo non superiore alle 72 ore, per poi destinarli ad allevamenti familiari o ad altri commercianti, e che non necessita di particolari strutture per soddisfare le loro esigenze fisiologiche; mercati, fiere, esposizioni: aziende destinate alla stabulazione temporanea degli animali provenienti da più luoghi e aziende, per fini commerciali o espositivi;

allevamento familiare: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimenta avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004. Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale; gruppo: insieme di avicoli di uguale stato sanitario allevati contemporaneamente (nello stesso ciclo produttivo) nel medesimo capannone;

capannone: il locale o recinto destinato ad ospitare singoli gruppi, identificato in maniera univoca nell'ambito dell'allevamento di appartenenza; filiera avicola rurale: l'insieme degli allevamenti e delle aziende la cui attività prevalente è l'allevamento, la custodia, la commercializzazione di avicoli destinati agli allevamenti familiari; proprietario: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e la loro piena disponibilità, a titolo permanente o provvisorio;

detentore: la persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali. Qualora non coincida col proprietario degli animali, il detentore è formalmente individuato dal proprietario degli animali. In caso di contratto di soccida, il soccidario rappresenta il detentore e il soccidante il proprietario degli animali;

scambi: gli scambi intracomunitari di pollame ed uova da cova di cui alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009.

2. Banca dati nazionale (B.D.N.)

La banca dati nazionale (B.D.N.) dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio1999, n. 196, è gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato C.S.N., costituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Le informazioni registrate in B.D.N. hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale.

Le modalità di alimentazione della B.D.N. sono basate su transazioni di dati singoli e multipli in tempo reale, secondo specifiche tecniche elaborate dal C.S.N. e pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.

Le elaborazioni centralizzate considerano esclusivamente le informazioni che superano i controlli previsti. I dati errati non sono conservati a livello centrale, ma restituiti all'utente che ha eseguito la transazione.

Per l'alimentazione della B.D.N. il C.S.N. utilizza un applicativo web in ambiente internet ed espone, anche in ambiente SPC (Sistema Pubblico di Connettività), i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico, ovvero con le Banche Dati Regionali nel caso in cui le regioni e province autonome, già dotate di autonomi nodi regionali della B.D.N., decidano di avvalersene anche per l'anagrafe avicola. In questo caso le regioni e le provincie autonome garantiscono l'alimentazione della B.D.N. in tempo reale e con un identico livello di qualità e sicurezza dei dati, assicurando agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.

Gli utenti che necessitano di utilizzare la B.D.N., devono provvedere a munirsi degli strumenti elettronici di identificazione, in base alle indicazioni definite dal C.S.N. ai sensi della normativa di riferimento.

Fruibilità dei dati registrati in B.D.N. - Possono accedere alle informazioni contenute in B.D.N. tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tutte le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Sul portale internet www.vetinfo.sanita.it - sezione "Anagrafe Zootecnica - statistiche", sono disponibili, per la libera consultazione, i dati statistici presenti in B.D.N. per ciascun territorio.

I soggetti abilitati hanno accesso ai dati di dettaglio di competenza presenti in B.D.N..

A tal fine, i soggetti che ai sensi della normativa vigente ne hanno diritto, possono richiedere specifica autorizzazione al Ministero della salute, motivando tale richiesta.

A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti saranno dotati dal C.S.N. di specifico account per accedere alla B.D.N. per la consultazione dei dati delle aziende oggetto di autorizzazione.

3. Deleghe

Il detentore e il responsabile dello stabilimento di macellazione scelgono se operare in B.D.N. direttamente o tramite proprio delegato e registrano tale scelta in B.D.N. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La delega per gli adempimenti previsti è unica, ossia non è possibile la registrazione di più soggetti abilitati ad operare in B.D.N. per la stessa unità produttiva o stabilimento di macellazione.

Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte del delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, e di accettare, da parte del soggetto delegato, la delega.

I delegati provvedono alla registrazione in B.D.N. delle informazioni, di cui ai capitoli 4, 5, 6 e 8 del presente manuale operativo, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del delegante.

Per variare la scelta del proprio delegato, il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in B.D.N..

Il servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio può provvedere, qualora abbia accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento in B.D.N. delle informazioni di competenza del detentore.

4. Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:

a) Il detentore degli animali, o il suo delegato, presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'A.S.L., se del caso, registra l'azienda o l'allevamento in B.D.N. previa assegnazione del codice aziendale che viene comunicato al S.U.A.P..

b) Nel caso in cui nel territorio di competenza non sia ancora operativa la procedura tramite S.U.A.P., il detentore degli animali, o il suo delegato, una volta acquisite le autorizzazioni ed effettuate le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle richieste dal Comune ove è localizzata l'azienda, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, inserisce in B.D.N. tutte le informazioni richieste dal modulo informatizzato "richiesta di apertura di una azienda /unità produttiva" attraverso apposita procedura informatica.

Se le informazioni sono state inserite in maniera corretta, la B.D.N. genera un messaggio per il servizio veterinario A.S.L. che, entro 7 giorni, registra in B.D.N. l'apertura dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla B.D.N. all'operatore richiedente tramite messaggio.

Nel caso in cui si tratti di una nuova azienda, contestualmente alla registrazione viene generato automaticamente un nuovo codice aziendale. In questo caso il messaggio di avvenuta registrazione conterrà anche il codice aziendale assegnato e le modalità per perfezionare l'accreditamento. Per attivare le funzioni connesse al profilo specifico in B.D.N., l'utente dovrà completare la sua registrazione dotandosi di identificativo elettronico.

Per la registrazione delle unità produttive nell'ambito di una medesima azienda, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico. Se l'unità produttiva fa capo ad azienda già presente in B.D.N., anche se in altre sezioni dell'anagrafe zootecnica, è utilizzato il codice aziendale già assegnato in precedenza.

La registrazione in B.D.N. di un allevamento familiare, qualora necessaria, può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in B.D.N. prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.

Le unità produttive si identificano in B.D.N. mediante:

1. il codice aziendale;

2. il codice fiscale del proprietario;

3. il codice della specie o del gruppo specie.

Condizioni per la corretta registrazione

- L'unità produttiva deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;

- la specie, o il gruppo specie, animale allevata/ospitata/commercializzata deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;

- il codice fiscale del proprietario degli avicoli deve essere valido;

- gli estremi dell'indirizzo dell'azienda devono comprendere le coordinate geografiche

(georeferenziazione) dell'azienda stessa oltre che via/piazza/strada/ecc., numero civico, CAP, località, comune, Provincia;

- il codice fiscale del detentore, se diverso dal proprietario, deve essere valido;

- gli estremi dell'indirizzo del proprietario degli avicoli e, se diverso dal proprietario, del detentore principale degli avicoli - persona fisica o giuridica - devono essere registrati con indicazione di via/piazza/strada/anagrafico, ecc., numero civico, CAP, località, ecc., comune, Provincia, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la denominazione della struttura deve essere specificata;

- la data di inizio dell'attività deve essere valida;

- la data di inizio responsabilità del detentore deve essere valida;

- la superficie complessiva della struttura deve essere espressa in mq.;

- deve essere specificato se il proprietario degli avicoli intende o no delegare ad altri soggetti abilitati il compito di registrare in B.D.N. gli eventi dell'anagrafe di propria competenza.

4.1. Incubatoio

Nel caso di incubatoi, oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:

- la specie avicola alla quale appartengono le uova incubate;

- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie, ossia se sono incubate uova di specie differenti in tempi diversi. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi Gallus gallus e/o Meleagris gallopavo"alla voce "specie allevata" e indicare le specie incubate alternativamente;

- numero totale di capannoni. In incubatoio, per capannone si intende il locale in cui sono presenti camere destinate all'incubazione;

- capacità massima di incubazione (inteso come numero massimo di uova che è possibile incubare nello stesso momento in quella struttura);

- destinazione dei pulcini schiusi, selezionando:

Uso interno all'azienda: SI/NO

Nel caso in cui l'uso interno all'azienda è valorizzato SI (opzione possibile solo nell'orientamento produttivo "a ciclo completo") non andranno registrate in B.D.N. le movimentazioni dei pulcini.

4.1.1 Registrazione riconoscimento ad effettuare scambi comunitari

Nel caso in cui all'incubatoio sia stata rilasciato il riconoscimento a effettuare scambi comunitari il servizio veterinario competente registra in B.D.N. l'informazione riferita a tale evenienza entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche) ai fini dell'inserimento dell'incubatoio negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712/CE, con indicazione del numero e della data di riconoscimento ed eventuali osservazioni.

4.2. Allevamento

Nel caso degli allevamenti oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato occorrerà indicare anche:

- la capacità strutturale, intesa come il numero massimo di avicoli che possono essere ospitati nella struttura;

- il numero di capannoni;

- registrazione dei capannoni, solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne", con le informazioni relative, per ciascun capannone, all'identificativo univoco, alla superficie in mq, alla capacità strutturale massima; alla densità massima ai sensi del decreto legislativo 181/2010, alla modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento;

- il numero di cicli produttivi previsti nell'anno, che deve essere superiore a zero e compatibile con l'orientamento produttivo dell'allevamento;

- il numero di gruppi totale, solo per le specie Gallus gallus e Meleagris gallopavo e per tutti gli allevamenti avicoli con orientamento produttivo "pollame da carne", inteso come il numero di gruppi che si prevede allevare nell'anno in corso. Esso rappresenta il riferimento territoriale per la programmazione e la rendicontazione delle attività previste dai Piani di controllo salmonellosi. Tale numero deve essere compatibile con il numero di capannoni e di cicli produttivi dell'allevamento;

- l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. In caso di alternanza, registrare la specie "Avicoli Misti" o "Avicoli Misti compresi Gallus gallus e/o Meleagris gallopavo " alla voce "specie allevata" e indicare le specie allevate alternativamente;

- l'informazione riferita all'appartenenza o meno alla filiera rurale;

- la modalità principale di allevamento, individuata tra quelle presenti nella tabella di decodifica per ciascun orientamento produttivo.

- l'orientamento produttivo dell'allevamento scelto tra i seguenti:

1) Riproduttori: avicoli (Gallus gallus; Meleagris gallopavo; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; selvaggina per ripopolamento; piccioni) allevati per la produzione di uova da cova. Per tale orientamento è specificata anche:

o la tipologia produttiva scelta tra

a) Selezione (Grand parents, Elite): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva selezione è quello in cui gli avicoli sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano altri riproduttori.)

b) Moltiplicazione (Parents): l'allevamento di riproduttori con tipologia produttiva moltiplicazione è quello in cui il pollame è allevato per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o polli da carne);

o la fase produttiva scelta tra fase pollastra o fase deposizione.

2) Produzione di uova da consumo: pollame allevato per la produzione di uova da consumo (e non destinate alla cova.).

Per gli allevamenti di ovaiole Gallus gallus è specificata anche la fase produttiva scelta tra fase pollastra e fase deposizione.

3) Pollame da carne: avicoli delle specie Gallus gallus, Meleagris gallopavo, anatre, oche, faraone, quaglie, ratiti, avicoli misti allevati per la produzione di carne.

4) Svezzamento: avicoli allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti, quale attività prevalente, ad aziende della filiera avicola rurale. Il servizio veterinario A.S.L. registra se tali allevamenti sono autorizzati per il commercio regionale o accreditati per il commercio extra regionale.

5) Ripopolamento selvaggina: quaglie, starne, pernici, fagiani allevati a scopo di ripopolamento.

6) Ciclo completo: orientamento previsto solo per gli allevamenti di struzzi, selvaggina, avicoli ornamentali e avicoli misti esclusi Gallus gallus e Meleagris gallopavo. Non c'è quindi una specializzazione di tipologia produttiva ma presenza sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo.

4.2.1 Registrazione del riconoscimento ad effettuare scambi comunitari e dello stato sanitario dell'allevamento

Il servizio veterinario competente registra in B.D.N.:

- l'informazione riferita all'eventuale riconoscimento comunitario ad effettuare scambi entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione e delle sue eventuali successive variazioni (modifiche, sospensioni e/o revoche), ai fini dell'inserimento dell'allevamento negli elenchi internet previsti dalla Decisione 2009/712/CE. Sono registrati anche il numero e la data di riconoscimento; la tipologia (moltiplicazione; allevamento) ed eventuali osservazioni;

- lo stato sanitario per salmonellosi con data dell'attribuzione/aggiornamento dell'accreditamento per allevamenti di Gallus gallus e Meleagris gallopavo sottoposti ai piani di controllo salmonellosi;

4.3 Mercati, fiere, esposizioni

Nel caso di mercati, fiere e esposizioni il responsabile della struttura oltre le informazioni di cui al precedente capitolo 4, nel modulo informatizzato dovrà indicare anche:

- la capacità strutturale, come risultante da autorizzazione dell'ASL;

- il numero e la data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività.

4.4 Commerciante

Per la registrazione dell'attività "commerciante" sono inserite in B.D.N. le informazioni di cui al capitolo 4.

Nel caso si tratti di commerciante sprovvisto di una struttura di ricovero degli avicoli, il codice aziendale è attribuito alla sede legale della ditta.

La classificazione dell'attività di commerciante è scelta tra quelle presenti nella specifica tabella di decodifica.

5. Comunicazione variazioni dati aziendali

Il detentore degli animali o il suo delegato inserisce nell'apposito modulo informatizzato "Comunicazione variazione dati aziendali" le variazioni dei dati aziendali di competenza entro sette giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa.

Se le informazioni sono state registrate in maniera corretta, la B.D.N. genera un messaggio per il servizio veterinario che, entro 7 giorni, registra in B.D.N. le nuove informazioni, oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

L'avvenuta registrazione è comunicata dalla B.D.N. all'operatore richiedente tramite messaggio.

6. Comunicazione cessazione attività

Il detentore degli animali, o il suo delegato, inserisce nell'apposito modulo informatizzato "comunicazione cessazione attività" le informazioni riguardanti la cessazione dell'attività aziendale indicandone la data.

Il servizio veterinario entro 7 giorni registra in B.D.N. tale comunicazione oppure comunica al richiedente le modalità per perfezionare la procedura.

7. Registrazione delle movimentazioni in B.D.N.

Movimentazione in uscita: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita di avicoli movimentata in uscita dalla struttura di competenza, ad eccezione delle partite destinate direttamente ad allevamenti familiari, registra in B.D.N., prima della movimentazione, le informazioni richieste dall'apposito modulo "richiesta di movimentazione in uscita".

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione delle movimentazioni in B.D.N. sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007) e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale, n. 96 del 26/04/2003).

La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in B.D.N. della"richiesta di movimentazione in uscita" da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

Movimentazione in entrata: a partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto, il detentore degli animali o il suo delegato, per ciascuna partita registra in B.D.N., entro 5 giorni dall'arrivo degli avicoli, le informazioni di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e s.m.e i.

Il destinatario degli avicoli, o suo delegato, può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli.

Condizioni per la corretta registrazione del movimento

- Le strutture di provenienza e destinazione degli avicoli devono essere presenti in B.D.N. e non risultare chiuse alla data di movimentazione. Nei casi in cui la destinazione è un allevamento familiare non registrato in B.D.N., qualora ritenuto necessario ed al solo fine di rendere possibile la tracciabilità della movimentazione verso una struttura sprovvista di codice aziendale, l'allevamento familiare stesso è identificato in B.D.N. col codice fiscale del proprietario degli avicoli.

- le date di movimentazione in uscita ed in entrata devono essere valide;

- il motivo della movimentazione deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica;

- il numero di avicoli movimentati deve essere superiore a zero.

- devono essere indicati estremi e data della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo il caso, al documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale, n. 96 del 26/04/2003) o al certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CEe s.m.i.

- la specie degli avicoli movimentati deve essere coerente con la/le specie dell'unità produttiva.

Per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati sono inoltre richieste le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;

- estremi e data del certificato sanitario.

L'avvenuto completamento delle operazioni è comunicato dalla B.D.N. tramite messaggio.

7.1. Registrazione delle movimentazioni per gli allevamenti di Gallus gallus, Meleagris gallopavo e di altre specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" (Accasamenti e sfoltimenti)

A partire dal centottantesimo giorno successivo all' entrata in vigore del decreto, il detentore degli allevamenti di Gallus gallus, Meleagris gallopavo, e/o di altre specie con orientamento produttivo "pollame da carne", o il suo delegato, registra in B.D.N., per ciascun gruppo di avicoli, gli accasamenti, ossia l'introduzione di un gruppo in un capannone, e le uscite, ossia lo sfoltimento o lo spopolamento del capannone ospitante il gruppo.

Ciascun gruppo è identificato, nell'ambito di un allevamento, dall'identificativo del capannone e dalla data di accasamento.

Condizioni per la corretta registrazione

Nell'ambito dell'allevamento per ciascun gruppo è registrato in caso di:

Accasamento

- il codice identificativo del capannone in cui è accasato il gruppo. Il sistema controlla che al gruppo non sia collegato un capannone per il quale non è ancora stato registrata l'uscita;

- l'identificativo della/e dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007), oppure, secondo il caso, del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CEe s.m.i., dell'unità produttiva di provenienza degli avicoli che costituiscono il gruppo, che deve essere presente in B.D.N. e non essere chiusa alla data di movimentazione. Gli avicoli che costituiscono un gruppo possono avere provenienze diverse;

- la data di accasamento che deve essere valida: se l'accasamento avviene in un periodo di tempo, indicare la data di accasamento iniziale.

- il numero di avicoli accasati, che deve essere superiore a zero;

- il sesso degli avicoli (F/M) - selezionabili entrambi in caso di gruppi misti;

- l'età degli avicoli alla data di accasamento (giorni/settimane);

- la fase produttiva per i riproduttori e le ovaiole;

- il detentore specifico per il gruppo, se diverso da quello principale dell'allevamento;

- per i polli da carne deve essere indicata la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri;

- l'eventuale modalità di allevamento del gruppo in esame se diversa da quella prevalente;

Uscite o sfoltimenti

- il motivo dell'uscita deve trovare riscontro nella specifica tabella di decodifica (macellazione; altra azienda italiana o estera);

- l'identificativo del documento di cui alla dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo i casi, al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale, n. 96 del 26/04/2003);

- la struttura di destinazione degli avicoli, che deve essere presente in B.D.N. e non essere chiusa alla data di movimentazione;

- la data di uscita, che deve essere valida;

- per le uscite con motivo "macellazione":

o lo stabilimento di macellazione di destinazione deve essere presente in B.D.N., attivo ed abilitato alla macellazione della specie animale oggetto di movimentazione;

o devono essere registrate anche le informazioni previste dal modello I.C.A., di cui al Regolamento 853/2004/CE e successive modifiche e integrazioni, inclusa la data e l'esito del campionamento di cui ai Piani nazionali di controllo delle salmonellosi.

Per la registrazione degli accasamenti e uscite dei gruppi, possono essere recuperati, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento delle precedenti movimentazioni degli avicoli.

Per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla movimentazione degli avicoli, la registrazione in B.D.N. delle movimentazioni, sostituisce la dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007) e il documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale, n. 96 del 26/04/2003). La dichiarazione di provenienza e di destinazione è stampata da B.D.N. al fine di scortare gli avicoli durante il trasporto.

La validazione in B.D.N. da parte del Servizio veterinario A.S.L., nei casi previsti, equivale all'"attestazione sanitaria" della documentazione di accompagnamento degli avicoli.

E' possibile registrare in B.D.N. le vaccinazioni effettuate sui gruppi. Tale registrazione ottempera a quanto previsto dall' articolo 65 del DPR 320/54.

I dati registrati permettono di raccogliere e trasmettere le informazioni ufficiali relative alle consistenze.

I dati presenti in B.D.N. concernenti le modalità di allevamento e il numero di ovaiole allevate sono utilizzati anche dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per le proprie finalità istituzionali di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, allegato E, punto 1, e successive modifiche e integrazioni.

8. Registrazione delle macellazioni in B.D.N.

Per la registrazione in B.D.N. dei dati relativi alle partite di avicole macellate, i dati anagrafici degli stabilimenti autorizzati alla macellazione degli avicoli sono recuperati, tramite cooperazione applicativa, dal sistema "Sintesi stabilimenti".

A partire dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore decreto, il responsabile dello stabilimento di macellazione, direttamente o tramite persona delegata, inserisce in B.D.N. entro 7 giorni dalla macellazione, i seguenti dati:

a) per ciascuna partita di avicoli macellati provenienti da aziende sul territorio nazionale:

- la data dell'avvenuta macellazione; l'identificativo della dichiarazione di provenienza e di destinazione di cui al Decreto Ministeriale 16 maggio 2007 recante "Modifica dell'allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317" (G.U. Serie Generale, n. 148 del 28/06/2007) oppure, secondo il caso, del documento di cui al Decreto 11 febbraio 2003 "Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti" (G.U. Serie Generale, n. 96 del 26/04/2003) o del certificato sanitario di cui alla Direttiva 2009/158/CE e s.m.i.

- l'identificativo aziendale dell'unità produttiva di provenienza della partita;

- il numero di avicoli macellati distinti per specie;

- le informazioni per la catena alimentare (I.C.A.).

Il responsabile dello stabilimento di macellazione può recuperare, attraverso opportuni moduli informatici, le informazioni già inserite in B.D.N. al momento della movimentazione in uscita dalla struttura di partenza della stessa partita di avicoli;

b) per ciascuna partita di avicoli proveniente da altri Stati per essere direttamente macellati sono richieste inoltre le seguenti informazioni:

- paese di provenienza;

- estremi e data del certificato sanitario.

9. Comunicazioni automatizzate

Il C.S.N. fornisce su richiesta ai servizi veterinari locali o regionali, gli schemi operativi per l'elaborazione dei dati anche tramite utilizzo di file Excel e comunica, con cadenza giornaliera, tutti i record concernenti nuove notifiche o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti;

Inoltre il C.S.N. comunica periodicamente agli operatori, responsabili dell'inserimento dei dati, l'elenco delle anomalie in B.D.N. riscontrabili ex-post, al fine della loro regolarizzazione.

10. Registrazione controlli eseguiti dai servizi veterinari

Il servizio veterinario effettua verifiche periodiche inerenti alle disposizioni del presente decreto e ne registra in B.D.N. la data, il motivo del controllo e, in caso di non conformità, gli esiti.

La frequenza e la numerosità dei controlli sono stabilite dai servizi veterinari competenti secondo la valutazione del rischio attribuita all'azienda, dal servizio stesso sulla base di parametri epidemiologici, della capacità strutturale e di altre condizioni sanitarie rilevanti.

11. Aggiornamento delle registrazioni precedenti al decreto

Le informazioni inerenti alle aziende già registrate in B.D.N., sono aggiornate secondo quanto previsto dal decreto stesso, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Per alcune informazioni l'aggiornamento è fatto in modo automatico dal C.S.N..

Per le informazioni che devono essere registrate dagli operatori responsabili dell'inserimento dei dati, la B.D.N. segnala periodicamente le anomalie riscontrate agli interessati, per consentirne la regolarizzazione.

I servizi veterinari vigilano sul corretto aggiornamento della B.D.N. nei termini previsti.

Le tipologie di informazioni aggiornate in modo automatico dal C.S.N., e l'elenco completo delle tabelle di decodifica previste per la gestione della B.D.N., di cui al decreto, sono pubblicate sul portale internet www.vetinfo.sanita.it.