Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2013

G.U.R.S. 6 dicembre 2013, n. 54

Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato regionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR);

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012, che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto l'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 20102012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al predetto decreto interministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario;

Preso atto di quanto previsto nella seconda circolare esplicativa del Ministero della salute relativa agli adempimenti derivanti dall'attuazione del sopra citato decreto interministeriale 18 gennaio 2011, laddove si precisa che, nonostante gli Istituti zooprofilattici sperimentali siano menzionati nel titolo del decreto, in quanto enti coinvolti nel percorso verso la certificabilità del bilanci, gli stessi non sono tuttavia richiamati in nessuna parte del dispositivo del decreto poiché alcuni di essi operano ancora in regime di contabilità finanziaria ed, in qualità di enti sovra regionali, non rientrano nel perimetro del consolidamento regionale; ne consegue che a tali enti non sono indirizzate le disposizioni previste nel citato decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 118/2011, l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;

Visto l'articolo 3 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012 con il quale si dispone che regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della certificabilità" finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato;

Visto, in particolare, il comma 3 - lett. a), il quale prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono approvati congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'Intesa StatoRegioni del 23 marzo 2005, nonché il comma 5 del medesimo art. 3 laddove si dispone che, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei "Percorsi attuativi della certificabilità" e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013 - Serie generale n. 72 recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità", con il quale, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i "Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in corso di verifica e approvazione da parte dei Ministeri competenti;

Vista la nota n. 53302 del 26 giugno 2013 trasmessa dal dipartimento della pianificazione strategica, dell'Assessorato regionale della salute, tramite il sistema SIVEAS, ai Ministeri dell'economia e della salute, con la quale in attuazione di quanto previsto nei decreti del Ministero della salute adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012 e del 1° marzo 2013 nonché in attuazione dell'impegno assunto da questa Regione nell'ambito del suddetto Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015, si rappresenta una sintesi delle fasi di attività poste in essere da questa amministrazione per le finalità previste dal PAC;

Visti, in particolare, i seguenti documenti allegati alla citata nota n. 53302 del 26 giugno 2013 tutti trasmessi, tramite il sistema SIVEAS, ai Ministeri competenti: 1) D.D.G. n. 1260/13 del 26 giugno 2013, con il quale sono stati designati il responsabile ed i componenti il gruppo di lavoro sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC; 2) prospetto del PAC previsto al punto 2.2 dell'allegato A - Requisiti comuni a tutte le Regioni relativo alle azioni da intraprendere e/o già intraprese per il conseguimento degli obiettivi del PAC e dei tempi programmati per la loro realizzazione per ciascun ente del SSR, della GSA e del consolidato regionale; 3) prima relazione periodica di accompagnamento al PAC, in cui si riportano sinteticamente le fasi di lavoro che hanno consentito la predisposizione del PAC, esplicitando le attività svolte e il flusso informativo e documentale attivato tra le singole aziende e la Regione (di cui all'Allegato B del PAC);

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato regionale;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono integralmente riportate, sono adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 12 novembre 2013.

BORSELLINO