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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 8 novembre 2013, n. 17

G.U.R.S. 15 novembre 2013, n. 51

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" - articoli 20, 22, 24, 27 e 72.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.

ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 17 maggio 2013 S.O. è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale". Essa contiene, tra l'altro, importanti disposizioni rivolte alle società partecipate dalla Regione, agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, ed agli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti.

In questa sede si intendono fornire istruzioni e chiarimenti agli enti istituzionali regionali aventi forma pubblica, in ordine agli adempimenti da porre in essere, con particolare riguardo alle previsioni degli articoli 20, 22, 24, 27 e 72 di detta legge, concernenti il contenimento della spesa per il personale, delle spese per le auto di servizio, per consulenze e per i costi degli affitti.

Articolo 20 "Fondo salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale"

L'art. 20 della legge regionale n. 9/2013 si rivolge sia all'Amministrazione regionale sia agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'Amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro.

Più specificatamente detto articolo dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2012, sia ridotto del 20 per cento.

Per la dimostrazione del rispetto del presente vincolo di spesa gli enti dovranno compilare il prospetto allegato n. 1 alla presente circolare, che dovrà essere allegato alla delibera di adozione del bilancio di previsione 2013 o alle successive pertinenti delibere di variazioni, nonché al prossimo rendiconto generale per l'anno 2013; di ciò si dovrà anche dare conto nei documenti descrittivi di accompagnamento delle suddette delibere.

Articolo 22 "Auto di servizio"

Con tale articolo il legislatore detta disposizioni per contenere la spesa per le auto di servizio:

- è fatto divieto di possedere e utilizzare auto di rappresentanza;

- le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, e quindi entro il 16 agosto 2013, gli enti dovranno comunicare al dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio.

Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero, secondo le norme suddette, alla scadenza non potrà essere rinnovato.

Per la dimostrazione del rispetto delle disposizioni in questione gli enti dovranno compilare il prospetto all. n. 2 alla presente circolare, che dovrà essere allegato alla delibera di adozione del bilancio di previsione 2013 o alle successive pertinenti delibere di variazioni, nonché al prossimo rendiconto generale per l'anno 2013; di ciò si dovrà anche dare conto nei documenti descrittivi di accompagnamento delle suddette delibere.

Articolo 24 "Nomina di consulenti"

Con tale articolo il legislatore regionale interviene sulla spesa per la nomina di consulenti.

Le aziende del settore sanitario possono procedere alla nomina di un solo consulente non sanitario per comprovate ed imprescindibili esigenze.

Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa.

Per la dimostrazione del rispetto delle disposizioni in questione gli enti dovranno compilare il prospetto all. n. 3 alla presente circolare, che dovrà essere allegato alla delibera di adozione del bilancio di previsione 2013 o alle successive pertinenti delibere di variazioni, nonché al prossimo rendiconto generale per l'anno 2013; di ciò si dovrà anche dare conto nei documenti descrittivi di accompagnamento delle suddette delibere.

Articolo 27 "Riduzione dei costi degli affitti" Al fine del contenimento della spesa pubblica regionale, i canoni relativi ai contratti di locazione passiva stipulati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento.

Dette disposizioni valgono per i contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge, nuovi o rinnovati; in particolare quelli in fase di rinnovo non possono prevedere un canone superiore a quello del contratto in scadenza.

Il comma 3 dell'art. 27 dispone che la riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 27, i risparmi ottenuti dagli enti regionali per effetto di tali disposizioni sono acquisiti al bilancio della Regione: a tal fine gli enti dovranno istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, anche con successive variazioni, un apposito capitolo dedicato ai "risparmi di spesa sui costi degli affitti ex comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013" ove stanziare le risorse risparmiate per effetto delle disposizioni del presente articolo. Dette somme saranno impegnate entro la fine dell'anno e poi versate in entrata al bilancio regionale.

Al pari della Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge (e quindi entro il 16 luglio 2013), gli enti pubblici istituzionali non economici dovranno predisporre l'elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello stabilito dal comma 1 dell'art. 27; detto elenco deve essere trasmesso all'Amministrazione di vigilanza, alla Presidenza della Regione, alla Corte dei conti, all'Agenzia delle entrate ed alla ragioneria generale della Regione - servizio patrimonio, nonché pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.

Per la dimostrazione del rispetto delle disposizioni in questione gli enti dovranno compilare il prospetto all. n. 4 alla presente circolare, che dovrà essere allegato alla delibera di adozione del bilancio di previsione 2013 o alle successive pertinenti delibere di variazioni, nonché al prossimo rendiconto generale per l'anno 2013; di ciò si dovrà anche dare conto nei documenti descrittivi di accompagnamento delle suddette delibere.

Articolo 72 "Rifinanziamento leggi di spesa"

L'articolo 72, al comma 2, dispone che per l'anno 2013 le autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 1 alla legge sono ridotte complessivamente dell'importo di 110 milioni di euro, come riportato nella colonna "A" di detto allegato, nelle more che i competenti tavoli tecnici per l'attuazione del programma operativo del risultato di gestione del servizio sanitario regionale accertino il risultato di gestione per l'anno 2012.

A seguito delle verifiche effettuate, il decreto del ragioniere generale della Regione n. 2403 del 7 ottobre 2013 ha apportato le variazioni di bilancio tali da ripristinare in toto le autorizzazioni di spesa per il 2013 riportate nell'apposita colonna dell'allegato 1. Pertanto, con riferimento ai capitoli di spesa del bilancio regionale destinati a contributi in favore di enti pubblici istituzionali regionali, i dipartimenti regionali cui si ascrivono le competenze di gestione della spesa dovranno procedere ad assegnare le risorse agli enti, previo eventuale riparto, tenendo conto del ripristino delle disponibilità delle relative autorizzazioni di spesa, operato con il predetto decreto del ragioniere generale.

Gli enti interessati dovranno provvedere ad adottare immediatamente apposite delibere di variazioni di bilancio per adeguare il documento previsionale 2013 alle risorse effettivamente assegnate sulla base delle nuove disponibilità del bilancio regionale.

Gli enti pubblici istituzionali regionali, ove non già provveduto, dovranno attivarsi con altrettanta solerzia per la corretta applicazione dei vincoli di spesa previsti dalle disposizioni oggetto della presente circolare; allo scopo essi dovranno anche adeguare i propri bilanci di previsione per l'anno in corso con apposite delibere di variazioni.

Si ribadisce che per ciascun vincolo di spesa imposto dalle disposizioni sopra illustrate gli enti dovranno predisporre un apposito distinto prospetto dimostrativo, compilando i rispettivi schemi allegati alla presente circolare: detti prospetti dovranno essere allegati ad ogni delibera concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2013 o variazioni a questo che gli enti adotteranno successivamente alla presente circolare. Del rispetto dei vincoli di spesa si dovrà anche dare conto nei documenti descrittivi di accompagnamento delle suddette delibere, i quali dovranno illustrare i dati finanziari riportati in ciascun prospetto.

I collegi dei revisori dei conti dovranno asseverare i dati riportati in detti prospetti con apposita firma in calce e, nei propri pareri, dovranno relazionare anche in ordine al rispetto dei vincoli finanziari.

E' appena il caso di sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione della presente circolare presso gli enti pubblici istituzionali sui quali esercitano funzioni di controllo e/o vigilanza, raccomandando la scrupolosa osservanza delle disposizioni in argomento. Si invitano i dipartimenti regionali, altresì, a sensibilizzare gli enti sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventuali disposizioni che riterranno opportune per l'osservanza dei presenti indirizzi, da comunicare per opportuna conoscenza anche a questa ragioneria generale della Regione.

Gli organi di amministrazione degli enti notificheranno urgentemente la presente circolare ai collegi dei revisori dei conti, con ogni mezzo utile.

I signori revisori dei conti vorranno attivarsi affinché gli enti seguano le indicazioni sopra esplicitate.

Si avverte sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera difforme dagli indirizzi qui formulati.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: - http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

L'Assessore: BIANCHI

Allegato 1

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

(art. 20 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9)

Capitolo

Denominazione capitolo

Impegno 2012 a)

Limite 2013 b) = a-20%

Stanziamento 2013

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Totale

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L'ufficio finanziario

Il rappresentante legale dell'ente

Il collegio dei revisori dei conti

Allegato 2

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE PER LE AUTO DI SERVIZIO

(art. 22 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9)

Capitolo

Denominazione capitolo

Impegno 2012

Stanziamento 2013

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Totale

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L'ufficio finanziario

Il rappresentante legale dell'ente

Il collegio dei revisori dei conti

Allegato 3

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE PER LA NOMINA DI CONSULENTI

(art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9)

Capitolo

Denominazione capitolo

Impegno 2012

Stanziamento 2013

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Totale

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L'ufficio finanziario

Il rappresentante legale dell'ente

Il collegio dei revisori dei conti

Allegato 4

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE

(art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9)

Capitolo

Denominazione capitolo

Impegno 2012 a)

Stanziamento 2013 b)

Differenza* a-b

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Totale

 

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* Iscritti al capitolo............................

L'ufficio finanziario

Il rappresentante legale dell'ente

Il collegio dei revisori dei conti