
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 novembre 2013
G.U.R.S. 22 novembre 2013, n. 52
Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino dei servizi sanitari regionali;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il D.M. 14 giugno 1968 recante "Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante "Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi di animali della specie bovina e suina";
Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio 2002, concernente "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";
Visto il regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE;
Visto il D.M. 2 luglio 1992 n. 453, con cui è stato adottato il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
Visto il D.M. 27 agosto 1994 n. 651, riguardante il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini;
Visto il D.M. 2 maggio 1996, n. 358, riguardante il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento CE n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39;
Visto il D.A. 12 aprile 2002, n. 519, con cui, tra l'altro, è stata prevista l'identificazione elettronica dei capi risultati infetti nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina;
Visto il D.A. 15 ottobre 2004, n. 4143, con cui sono stati emanati i piani straordinari di vaccinazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina e con cui è stata disposta, tra l'altro, l'identificazione elettronica degli ovi-caprini vaccinati;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. 13 ottobre 2005, n. 6395, con il quale, tra l'altro, è stata prevista l'identificazione elettronica di tutti gli ovini e caprini presenti negli allevamenti risultati infetti da brucellosi;
Visto il D.A. 12 gennaio 2007, n. 25 con cui è stata disposta l'identificazione elettronica di tutti i bovini e bufalini presenti negli allevamenti riconosciuti positivi nel corso dell'esecuzione dei piani di eradicazione BRC - TBC - LEB;
Visto il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con cui è stato approvato il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 27 settembre 2011, n. 1829, con cui è stato autorizzato l'utilizzo del modello IV in formato elettronico per le movimentazioni intra-regionali di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 (Piano della salute approvato con decreto del Presidente della Regione del 18 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29 luglio 2011) che prevede espressamente quali obiettivi per la sanità veterinaria l'eradicazione della brucellosi bovina ed ovi-caprina e della tubercolosi e della leucosi nel territorio regionale;
Vista l'ordinanza ministeriale 9 agosto 2012, concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi, bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia";
Vista la nota prot. n. 9363 del 9 maggio 2013, con cui il Ministero della salute ha trasmesso il report sulla visita comunitaria svoltasi in Sicilia dal 18 al 21 marzo 2013 finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento del piano di eradicazione della brucellosi e con cui viene richiesto di adottare ulteriori misure;
Vista la relazione della European Commissione Health and Consumers Directorate General G5/VP/ck/nm (2013)592884, con la quale gli ispettori hanno ritenuto poco efficace, in generale, l'applicazione dell'abbattimento totale nelle aziende positive ed hanno concordato con il fatto che la quota di indennizzo degli ovi-caprini stabilito a livello nazionale sia troppo elevata rispetto al prezzo medio effettivamente presente in Sicilia, con conseguente effetto negativo sull'efficacia del piano di eradicazione;
Vista la nota prot. n. 12508 del 21 giugno 2013, con cui il Ministero della salute ha comunicato che sono in corso di valutazione interventi per giungere ad una soluzione della problematica relativa alla riduzione dell'indennizzo previsto per gli ovi-caprini;
Visto il D.D.G. del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute - Regione Siciliana del 13 giugno 2013 n. 1185, recante "Autorità competente integrazione PRIS 2013";
Considerato che le azioni poste in essere nel territorio regionale a seguito dell'emanazione del D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, con cui è stato approvato il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana, hanno determinato un netto miglioramento della situazione epidemiologica regionale;
Considerato che il valore di prevalenza regionale della brucellosi ovi-caprina rilevato al 31 dicembre 2012, pari al 5,58,%, ha subito una notevole diminuzione (-7,61%) rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2009, pari al 13,19%;
Considerato che il valore di prevalenza regionale della brucellosi bovina rilevato al 31 dicembre 2012, pari al 2,79%, ha subito una diminuzione (-3,93%) rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2009, pari al 6,72%;
Considerato che la percentuale regionale di aziende ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi ovicaprina al 31 dicembre 2012 risulta pari al 92,37%, con un aumento dell'11,45%, rispetto alla percentuale rilevata al 31 dicembre 2008 (80,92%);
Considerato che la percentuale regionale di aziende ufficialmente indenni nei confronti della brucellosi bovina al 31 dicembre 2012 risulta pari al 96,02%, con un aumento dell'8,5%, rispetto alla percentuale rilevata al 31 dicembre 2008 (87,52%);
Considerato, in particolare, che la riduzione dei livelli di prevalenza e di incidenza della malattia ed il conseguente aumento delle aziende ufficialmente indenni del territorio regionale è attribuibile in larga misura alla diminuzione dei tempi di reingresso nelle aziende infette a seguito di specifico obiettivo dei direttori generali delle AA.SS.PP.;
Considerato, tuttavia, che i livelli di brucellosi ovicaprina registrati in Sicilia continuano ad essere quelli più elevati, rispetto a quelli rilevati nelle regioni italiane in cui è ancora presente la malattia (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), oggetto dell'O.M. 9 agosto 2012 in precedenza citata;
Considerato che gli obiettivi fissati dal piano straordinario regionale di eradicazione, approvato con il sopra citato D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, si intendono superati dall'ordinanza ministeriale 9 agosto 2012 concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi, bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia";
Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
Visto, in particolare, l'art. 9 della legge 8 novembre 2012, n. 189 che prevede, in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali non si è proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, la possibilità del commissariamento ad acta da parte del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dell'eradicazione;
Ritenuto che il piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana, approvato con D.A. 3 luglio 2009, n. 1327, abbia esaurito la sua capacità di produrre effetti significativi e che sia, pertanto, necessario procedere all'espressa abrogazione, individuando nel contempo nuove misure di polizia veterinaria, al fine di dare ulteriore impulso alle attività per accelerare il processo di eradicazione;
Ritenuto, in particolare, di dovere scandire i tempi massimi per l'attuazione delle attività di campo al fine di garantire l'estinzione dei focolai in tempi brevi ed evitare la diffusione della malattia;
Ritenuto, altresì, di specificare taluni comportamenti sanitari e misure di restrizione da adottarsi nell'ipotesi di sospensione delle qualifiche sanitarie delle aziende bovine ed ovi-caprine;
Ritenuto, inoltre, di dovere prevedere una regolamentazione nell'utilizzo dello strumento dell'abbattimento totale (stamping out) nei focolai, l'identificazione elettronica di tutti gli ovi-caprini presenti nel territorio regionale e dei bovini presenti nelle aree a rischio o che vanno incontro a movimentazioni da vita;
Ritenuto di dovere prevedere, altresì, l'abbattimento e la distruzione di tutti i soggetti appartenenti alle specie ovina e caprina rinvenuti nel territorio, privi di proprietario e di qualsiasi elemento di identificazione e di fornire un adeguato strumento sanzionatorio coerente con la normativa comunitaria che comportano rischi per la pubblica salute;
Decreta:
Tempi e periodicità dei controlli
1. I servizi veterinari inviano all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, entro 3 giorni dal prelievo, i campioni di siero prelevati per il controllo della brucellosi e della leucosi previa registrazione dell'intervento nel sistema SANAN.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia procede all'accettazione dei campioni entro 48 ore dal ricevimento degli stessi e, entro 5 giorni dall'emissione del relativo rapporto di prova, registra nel sistema informativo SANAN gli esiti delle prove diagnostiche effettuate per la diagnosi di brucellosi e leucosi.
3. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale registra gli esiti delle prove tubercoliniche nel sistema informativo SANAN entro 5 giorni dall'esito diagnostico.
4. In caso di riscontro di capi positivi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia conserva per almeno 3 mesi i campioni dell'azienda, per renderli disponibili nel caso sia necessario effettuare i controlli genetici.
5. Negli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini risultati positivi alla brucellosi i controlli per la riacquisizione della qualifica sono effettuati in un periodo di tempo compreso tra 21 e 42 giorni tra un controllo ed un altro. Le agnelle impubere vaccinate con REV 1 presenti in allevamento vengono controllate a partire dall'età di 18 mesi.
6. Il ripopolamento dell'allevamento è consentito se tutti gli animali soggetti a controllo presenti in allevamento siano negativi a due prove diagnostiche ufficiali effettuate secondo i tempi previsti dal precedente comma 4.
7. La riacquisizione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne o indenne è subordinata ad un ulteriore controllo negativo, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 5, effettuato a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi.
8. Gli animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi.
9. I servizi veterinari provvedono alla registrazione delle indagini epidemiologiche nel sistema SIMAN entro 5 giorni dalla data di apertura del focolaio. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia procede all'analisi dei dati sulle indagini epidemiologiche registrate su SIMAN dandone periodica comunicazione all'Assessorato della salute.
Sospensione delle qualifiche sanitarie
1. Nelle aziende in cui sono presenti allevamenti di specie diverse, il riscontro di positività in una sola delle specie detenuta comporta la sospensione della qualifica per tutti gli altri allevamenti che detengono animali di specie recettiva.
2. E' vietata la movimentazione di animali da o verso le aziende da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa, salvo il caso di invio dei capi al macello, previa certificazione del veterinario ufficiale, riportante la dicitura "bovino/bulalino/ovino/caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb".
3. Il servizio veterinario notifica il provvedimento di sospensione al proprietario o detentore degli animali e ritira i documenti identificativi di tutti i bovini e bufalini, salvo poi riconsegnarli al momento dell'invio al macello.
4. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, all'azienda viene conferita la qualifica di "Ufficialmente indenne SOSPESO" o "Indenne SOSPESO", e come tale viene registrata nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.
5. Il latte proveniente da allevamenti con qualifica sanitaria sospesa può essere destinato, previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale, a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere sottoposto, prima della lavorazione, a trattamento di pastorizzazione a 71,7° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente. Il servizio veterinario comunicherà all'Assessorato della salute ed all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio ogni autorizzazione rilasciata indicando il caseificio di destinazione.
6. Nelle aziende con qualifica sanitaria sospesa la qualifica sanitaria è revocata nel caso in cui il controllo non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Per tali aziende, la cui qualifica sanitaria diventa "sconosciuta", è vietata la commercializzazione del latte prodotto, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e qualsiasi movimentazione, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004.
Interventi straordinari
1. L'abbattimento degli animali sieronegativi (stamping out) nei focolai, ai sensi del D.M. 31 maggio 1995 n. 292, deve essere disposto previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, qualora l'azienda risulti positiva per cinque controlli consecutivi, oppure qualora l'azienda non riacquisisca la qualifica di indenne o ufficialmente indenne nell'arco di due anni.
2. L'abbattimento totale nelle aziende infette può, altresì, essere disposto sulla base della valutazione degli elementi riportati all'allegato 1 del presente decreto.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il servizio veterinario dell'ASP segnala all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli allevamenti che non hanno cooperato nell'esecuzione dei piani nazionali di profilassi e che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini previsti dall'ordinanza del Ministero della salute 9 agosto 2012.
4. L'azienda sanitaria provinciale in caso di non conformità applica le misure previste dall'art. 54 del reg. CE n. 882/2004, in quanto applicabili, comprese le misure di sospensione o di revoca dell'attività di allevamento.
5. Le aziende sanitarie provinciali provvedono all'identificazione elettronica degli ovi-caprini nati prima dell'1 gennaio 2010.
6. Nel territorio dei comuni individuati in allegato 2 è resa obbligatoria l'identificazione elettronica dei bovini, anche se appartenenti ad aziende ufficialmente indenni.
7. E' resa obbligatoria l'identificazione elettronica, a cura e spese dell'allevatore, dei bovini oggetto di movimentazione da vita.
L'azienda sanitaria provinciale dispone l'abbattimento e la distruzione di tutti i soggetti appartenenti alle specie ovina e caprina privi di proprietario e di qualsiasi elemento di identificazione.
L'azienda sanitaria provinciale è l'organo preposto a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza di archiviazione o ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 18 della legge n. 689/81 in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale. A tal fine il direttore generale dell'ASP si avvarrà dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 1 del D.D.G. n. 1185 del 13 giugno 2013.
Disposizioni finali
1. Il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327 è abrogato.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni previste dal presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 196/99.
3. Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e pubblicato nel sito internet dell'Assessorato regionale della salute, all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute.
Palermo, 6 novembre 2013.
BORSELLINO
Allegato 1
Elementi da considerare per valutare l'opportunità di disporre l'abbattimento totale nelle aziende infette:
1) percentuale di positività degli animali superiore al 20% al momento del controllo;
2) positività ad almeno 3 prove diagnostiche consecutive effettuate a distanza di 21-42 giorni o a 42-65 giorni per la tubercolosi;
3) situazione sanitaria dell'allevamento negli ultimi due anni, ponendo particolare attenzione alle cause del persistere dell'infezione ed all'origine del contagio;
4) isolamento del Mycobacterium bovis, M. caprae o Brucella spp. o reperimento di lesione da virus della Leucosi bovina (al mattatoio o in allevamento);
5) rischio di diffusione ad altri allevamenti, anche a seguito di movimentazione (regolare o irregolare) degli animali ovvero al tipo di allevamento (pascolo vagante, stato brado, etc.);
6) mancato rispetto della normativa vigente sulla periodicità dei controlli, sullo spostamento per monticazione e pascolo vagante, sull'identificazione degli animali, sul rispetto dei tempi previsti per l'invio al macello degli animali positivi, sulla mancata collaborazione nelle attività di profilassi;
7) situazione sanitaria del territorio circostante.
Allegato 2
Elenco dei comuni dell'area dei Monti Nebrodi e della provincia di Siracusa coinvolti dal fenomeno della transumanza interregionale, individuate quali aree problema per la brucellosi bovina ove è resa obbligatoria l'identificazione elettronica degli animali appartenenti alla specie bovina.
A) L'area Monti Nebrodi, costituita dai seguenti comuni:
A1) ASP di Messina: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Sant'Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici, Ucria;
A2) ASP di Catania comuni di: Bronte, Maniace, Randazzo;
B) ASP di Siracusa: distretto di Lentini, costituito dai seguenti comuni: Lentini, Carlentini e Francofonte.