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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 15, comma 2, del Reg. IVASS 29 novembre 2022, n. 54.

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2013, n. 3

G.U.R.I. 15 novembre 2013, n. 268

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS. (Regolamento n. 3).

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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che indica i principi a cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, secondo cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo art. 23;

Ritenuto di avvalersi di strumenti ulteriori per rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e regolamentare dell'IVASS e di promuovere il confronto con gli operatori, i consumatori e le altre categorie interessate;

Ritenuta l'opportunità di improntare a principi di trasparenza e consultazione, anche le attività poste in essere dall'IVASS nella definizione delle scelte di policy e regolamentari da parte di autorità, istituzioni e organismi con cui l'IVASS coopera o collabora nelle sedi nazionali e internazionali;

Considerato che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

Considerata l'opportunità di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Adotta

il seguente regolamento:

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "atti di regolazione": i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS;

b) "IVASS" o "Istituto": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

c) "Autorità di vigilanza": le Autorità di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

d) "Autorità di vigilanza assicurative europee": le Autorità di vigilanza degli Stati Membri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del Regolamento UE n. 1094/2010 del 24 novembre 2010;

e) "organismi rappresentativi dei consumatori": il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.

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Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità con cui l'IVASS adotta gli atti di regolazione al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

a) gli atti di regolazione concernenti l'organizzazione interna dell'IVASS;

b) gli atti di regolazione, diversi dagli atti di cui alla lettera a), adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) gli atti con finalità esclusivamente interpretativa o applicativa, non aventi quindi carattere innovativo nell'ordinamento; nei casi in cui l'IVASS ritenga che tali atti determinino impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati ovvero sugli interessi degli assicurati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7;

d) i pareri e le altre valutazioni formulate dall'IVASS in relazione ad atti normativi o generali di competenza di altri enti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10;

e) gli atti di concerto con altre Autorità di cui all'art. 10.

3. L'IVASS può omettere l'analisi di cui all'art. 5 nel caso in cui l'atto regolatorio:

a) sia attuazione di normativa nazionale o dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità;

b) non comporti apprezzabili costi addizionali per i destinatari della norma.

4. L'IVASS può derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di:

a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato;

b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali;

c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto.

5. Il documento che accompagna l'intervento regolamentare conterrà il riferimento alla disposta esenzione, omissione o deroga di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4, e alle sue ragioni giustificative.

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Art. 3

Programmazione

1. L'IVASS, al fine di rafforzare la trasparenza dell'attività di vigilanza e sollecitare il confronto con i destinatari delle norme e gli altri soggetti interessati, definisce, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un programma delle attività che intende svolgere nei 12 mesi successivi per l'adozione degli atti di regolazione. Il programma indica, oltre ai criteri cui IVASS si attiene nella programmazione delle attività di regolazione:

a) l'oggetto delle attività di regolazione;

b) il grado di priorità delle attività da svolgere;

c) gli atti di regolazione che verranno sottoposti all'analisi di cui all'art. 5.

2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1, l'IVASS tiene conto:

a) delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti di regolazione;

b) degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza assicurativa europee;

c) delle risultanze acquisite nell'ambito di studi e ricerche ovvero a seguito della diffusione di documenti su tematiche di interesse per la regolamentazione di vigilanza e per la cooperazione con Autorità di vigilanza e altri enti pubblici, a livello sia nazionale che internazionale;

d) dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;

e) delle proposte pervenute dall'industria assicurativa, nonchè da organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori;

f) delle esigenze di revisione periodica della normativa, di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

3. Il programma, sottoposto per pubblica consultazione nelle forme di cui all'art. 6, è pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entro il termine indicato nel comma 1.

4. Il programma può essere modificato o integrato qualora intervengano in corso d'anno nuove esigenze di programmazione. Le modifiche apportate al programma sono comunicate al pubblico e rese evidenti rispetto alla precedente informativa.

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TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE

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Art. 4

Principi generali per la regolamentazione

1. L'IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, comunitaria o nazionale.

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Art. 5

Analisi di impatto della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie

1. Allo scopo di valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sull'attività delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati, l'IVASS effettua una analisi di impatto della regolamentazione:

a) esaminando eventuali fallimenti di mercato e regolamentari;

b) individuando le possibili scelte regolatorie volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, inclusa, ove appropriata, l'opzione di non porre in essere alcun intervento regolamentare;

c) valutando i costi e i benefici delle diverse opzioni prospettate, anche in termini comparati.

2. L'analisi di cui al comma 1 è calibrata in funzione della materia oggetto di regolamentazione, della rilevanza dell'intervento, nonchè del ricorrere dei casi previsti dall'art. 4, comma 2. A seguito dell'analisi di cui al comma 1, l'IVASS individua le opzioni regolamentari più idonee al conseguimento degli obiettivi della regolamentazione e di vigilanza, motivando la scelta effettuata anche tenendo conto del minor sacrificio delle posizioni soggettive dei destinatari.

3. Dell'analisi di impatto della regolamentazione, l'IVASS fornisce evidenza nel documento di consultazione previsto dall'art. 6, comma 2.

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Art. 6

Procedure di consultazione

1. L'IVASS mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:

a) assicurare la trasparenza nel procedimento di adozione degli atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;

b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;

c) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.

2. L'adozione degli atti di regolazione è preceduta da una consultazione in forma pubblica. La pubblica consultazione è svolta mediante la pubblicazione, sul sito Internet dell'Istituto, di un documento che riporta elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalità cui la consultazione è volta. In particolare, il documento di consultazione contiene lo schema dell'atto di regolazione e una relazione illustrativa (c.d. AIR Preliminare) dei principali contenuti dello stesso, degli obiettivi dell'intervento nonchè dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione effettuata dall'IVASS secondo quanto disposto dall'art. 5.

3. In relazione a specifiche esigenze, l'IVASS può prevedere consultazioni ulteriori, quali, incontri con i rappresentanti delle parti interessate, anche su istanza delle parti medesime, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati e informazioni utili al procedimento per la regolamentazione.

4. L'IVASS, ove ritenuto necessario, può prevedere forme ulteriori di pubblicità. Della pubblicazione del documento di consultazione, tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, può dare informativa ai principali organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori.

5. Nel documento di consultazione l'IVASS indica le modalità per la trasmissione dei contributi e delle proposte di modifica da parte dei soggetti interessati e fissa i termini per il relativo invio, variabili da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni. In caso di motivate esigenze, l'IVASS può stabilire che la pubblica consultazione abbia durata inferiore o superiore.

6. Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'art. 7, si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'IVASS può effettuare ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

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Art. 7

Esiti della pubblica consultazione

1. Contestualmente alla pubblicazione dei documenti di cui al comma 2, l'IVASS rende pubblici sul proprio sito internet i nominativi dei partecipanti alla pubblica consultazione ed i relativi contributi e proposte di modifica. Nel caso in cui i contributi e le proposte pervenute contengano dati o informazioni che, per la loro natura, presentano carattere di riservatezza, i relativi mittenti possono chiedere all'Istituto, motivandone le ragioni, di non procedere alla pubblicazione del contributo o della proposta, ovvero di procedere alla pubblicazione in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie la proposta di cui il mittente richiede di omettere la pubblicazione, l'IVASS rende comunque pubblica la proposta stessa in forma anonima.

2. Successivamente alle procedure di consultazione di cui all'art. 6, l'IVASS pubblica nel proprio sito internet l'atto regolamentare definitivo unitamente ad una relazione conclusiva (c.d. Air Finale) contenente:

a) l'indicazione dei principali contenuti dell'atto regolamentare, degli obiettivi dell'intervento nonchè dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione effettuata dall'IVASS (c.d. Air Preliminare);

b) una sintesi dei contributi e delle proposte di modifica pervenuti, con indicazione delle determinazioni dell'Istituto e le relative motivazioni;

c) i risultati conclusivi dell'analisi di impatto.

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Art. 8

Panel consultivi

1. L'IVASS, per la realizzazione degli obiettivi del presente Regolamento, in ogni fase dell'attività regolamentare, può istituire panel consultivi rappresentativi delle parti interessate e dei consumatori per lo studio, l'analisi e l'approfondimento di tematiche relative all'attività di regolazione dell'Istituto.

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Art. 9

Revisione degli atti di regolazione

1. Gli atti di regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa.

2. Nell'ambito dell'attività di revisione, per gli atti di regolazione di maggiore rilevanza o che hanno dato luogo ad incertezze applicative, l'IVASS può adoperarsi per ottenere dai destinatari della norma dati e valutazioni sugli effetti prodotti dall'atto di regolazione interessato.

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Art. 10

Atti di concerto con altre Autorità di vigilanza

1. Per l'adozione o la proposta di atti di regolazione per i quali sono previsti l'intesa, il concerto o l'adozione congiunta con una o più delle Autorità di vigilanza indicate nell'art. 23, comma 1, della legge n. 262 del 2005, si applicano i protocolli d'intesa stipulati con dette Autorità di vigilanza al fine di disciplinare l'attuazione dei principi di cui al medesimo articolo.

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TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all'art. 13, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.

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Art. 12

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS ed è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

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Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Roma, 5 novembre 2013

p. Il Direttorio Integrato

Il Governatore della Banca d'Italia

VISCO