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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 25 ottobre 2013

G.U.R.S. 8 novembre 2013, n. 50

Disposizioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e le norme di attuazione di cui al D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Vista la citata legge regionale n. 97/82 che, per quanto ivi non previsto, opera un rinvio statico al menzionato art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto il D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;

Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, laddove prescrive che ogni limitazione alla libera circolazione ed alla istallazione delle attività economiche deve trovare espresso riferimento a "motivi imperativi d'interesse generale" tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

Visto il D.A. n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008 con il quale è stato disposto che le norme regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, caducate con l'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, così come successivamente modificato dall'art. 17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 contenuto all'interno di una disciplina recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visti i principi e le norme europee in tema di liberalizzazione e semplificazione degli oneri in tema di attività produttive richiamati, in ultimo, agli artt. 1 e 17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali ed alla implementazione della concorrenza dei mercati;

Vista la nota n. 15855 del 3 agosto 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall'art. 17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il D.A. n. 962 del 25 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16 novembre 2012, con il quale, nel dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi che in atto si frappongono allo sviluppo del settore della distribuzione di carburanti in Sicilia, sono state dettate ulteriori norme volte ad attuare quanto previsto dall'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e con il quale è stato stabilito che "la concessione all'istallazione e all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione prescinde dall'accertamento, da parte del dipartimento delle attività produttive, della capacità tecnico-organizzativa ed economica previsto dalle norme regionali";

Visto il successivo parere prot. n. 20504/108/11/2013 del 2 settembre 2013 con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ritiene che "Tale determinazione non esclude però che ai fini della concessione della richiesta di differimento del termine di esecuzione delle opere non permanga in capo alla P.A. l'onere di valutare la natura delle difficoltà economiche addotte dall'interessato in relazione alla loro gravità e idoneità a compromettere l'avvio dell'attività";

Ritenuto di dover dare corso, nei limiti discendenti dalla superiore nota n. 15855 del 3 agosto 2012 del Ministero dello sviluppo economico e dal citato parere dell'Ufficio legislativo e legale del 2 settembre 2013, a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi che in atto si frappongono allo sviluppo del settore della distribuzione di carburanti in Sicilia ed ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione dell'iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;

Rilevato che il più volte citato art. 83 bis, comma 17, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni prevede tra l'altro l'abolizione di quei vincoli all'apertura "che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo";

Rilevato tuttavia che lo stesso art. 83 bis, comma 21, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni debbano prevedere "il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza";

Considerato, quindi, che l'eliminazione di eventuali vincoli in ordine alla presenza obbligatoria di più tipologie di carburanti deve coniugarsi con l'esigenza, legata alla tutela dell'ambiente ed a ragioni di pubblico interesse, qualificabile quindi alla stregua di motivi imperativi di interesse generale, di favorire la diffusione di carburanti ecocompatibili, fermo restando il criterio del non aggravamento con ostacoli tecnici ovvero con maggiori oneri eccessivi e sproporzionati rispetto alle finalità dell'obbligo;

Rilevato che, sempre al fine di dettare misure tese a favorire la semplificazione nonché l'uniformità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati, si ritiene utile prevedere una disciplina chiara ed unica in tema di tempistica per la realizzazione dell'impianto nonché per le eventuali successive proroghe;

Considerata la necessità di dare maggiori chiarimenti alla fase attuativa del quadro normativo di settore;

Considerato che le mutate condizioni del mercato registrano ormai da diversi anni una evidente contrazione dell'uso della benzina in favore del gasolio e che ogni ostacolo alla mera conversione di parte dell'impianto, attraverso la sola mutazione della destinazione dei serbatoi e dei distributori già esistenti senza alcuna modifica dell'impianto, si appaleserebbe una misura in contrasto con i principi dettati dalla citata normativa nazionale a tutela della concorrenza, fermo restando che l'utilizzo dell'impianto dovrà obbligatoriamente essere limitato alle sole autovetture;

Rilevato, tuttavia, che in ogni caso, l'eventuale conversione dell'impianto con l'introduzione del gasolio attraverso diversa destinazione dei serbatoi e distributori già esistenti incontra sempre il limite e la condizione dell'eventuale compatibilità dello stesso secondo la vigente normativa ovvero con la successiva che verrà adottata;

Considerato che, con riferimento alle apparecchiature self-service, l'eventuale limitazione alla loro installazione si porrebbe altresì in contrasto con la citata normativa nazionale dettata sempre in tema di tutela della concorrenza;

Considerato che, ai fini della tutela della concorrenza, la disciplina nazionale trova diretta applicazione nei casi di una più stringente normativa regionale (c.f.r. da ultimo T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 991);

Ritenuto quindi che, nelle more della definizione ed approvazione del nuovo disegno di legge di iniziativa governativa elaborato sulla scorta del mutato quadro normativo nazionale e comunitario, recante "Testo unico delle attività produttive" già predisposto ed inviato alla Giunta di governo per la sua approvazione e successivo invio all'Assemblea regionale siciliana, occorre adottare ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato al fine di non ostacolare l'attività amministrativa finalizzata al rilascio di nuove concessioni;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.

Art. 1

Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, gas metano per autotrazione ovvero, anche alternativamente, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) e inoltre devono essere dotati:

- di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW;

- di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;

- di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 79, comma 1, del Decr. Ass. Attività Produttive 29 giugno 2016.

Art. 2

Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (G.P.L.) negli impianti di cui al precedente articolo 1 comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell'Amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa all'erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

- idrogeno;

- miscele metano-idrogeno;

- biometano;

- apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;

- altri carburanti rinnovabili.

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Art. 3

Gli impianti di cui all'art. 1 dovranno essere realizzati, pena la decadenza, entro tre anni dalla data di rilascio della concessione. Eventuali proroghe potranno essere concesse di anno in anno, e sino ad un massimo complessivo di ulteriori tre anni, esclusivamente per cause dipendenti da ritardi della Pubblica Amministrazione.

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Art. 4

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione dotati di adeguato piazzale possono essere autorizzati alla introduzione del gasolio, quale nuovo prodotto, esclusivamente per il rifornimento delle sole autovetture, attraverso il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle relative apparecchiature già esistenti, tutto ciò anche in difetto dei vincoli di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82. Quale adeguato piazzale, ai fini del presente articolo, si intende l'area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture. Le ipotesi di cui al presente articolo rientrano tra quelle di cui all'art. 5, allegato A dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003. Resta salvo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di compatibilità degli impianti nonché quanto verrà successivamente stabilito con i successivi provvedimenti legislativi e regolamentari sempre in tema di compatibilità e razionalizzazione della rete.

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Art. 5

Le disposizioni di cui all'art. 4, relative ai criteri di deroga all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, si applicano anche nel caso di installazione di apparecchiature self-service.

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Art. 6

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5 dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, nei casi in cui necessita l'acquisizione della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82, qualora l'impianto, a seguito di precedenti autorizzazioni, abbia ottenuto la predetta certificazione, potrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l'immutata situazione dei luoghi rispetto al rilascio della precedente certificazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82.

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Art. 7

La sospensione dell'esercizio di cui alla lett. a) dell'art. 17 dell'allegato del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, stante la necessità di assicurare il pubblico servizio, potrà essere autorizzata per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. L'eventuale ulteriore proroga di mesi 6 sarà autorizzata esclusivamente in presenza di gravi motivi dipendenti da fatto o condotta della Pubblica Amministrazione.

Trascorso il termine autorizzato, il concessionario è tenuto alla ripresa dell'attività, pena la decadenza della relativa concessione.

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Art. 8

Al fine di favorire il processo di dematerializzazione documentale e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, tutte le istanze o comunicazioni relative all'applicazione della legge regionale n. 97/82, inviate al dipartimento delle attività produttive, dovranno contenere l'indirizzo PEC del richiedente in assenza del quale non potrà essere avviato l'iter amministrativo.

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Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 25 ottobre 2013.

VANCHERI