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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 25 ottobre 2013

G.U.R.S. 15 novembre 2013, n. 51

Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 2009, concernente direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio e di corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto n. 930 dell'1 aprile 2009 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 30 aprile 2009, con il quale sono state emanate le "Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione";

Visto il decreto n. 197/Gab. del 3 settembre 2013 dell'Assessore regionale per le attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 4 ottobre 2013, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 3 del succitato D.A. n. 930 che prevede, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, la stipula di apposite convenzioni con i soggetti organizzatori dei corsi professionali abilitanti all'esercizio dell'attività commerciale per il settore merceologico alimentare;

Visti, altresì, i commi 21, 22 e 23 dell'art. 24 del D.A. n. 930 che prevedono provvedimenti di revoca e sanzionatori per gli enti formativi che sono incorsi in inosservanze delle disposizioni vigenti in materia di svolgimento dei corsi;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";

Considerato, in ossequio ai principi di cui al citato D.L. n. 5/2012, di potere introdurre semplificazioni in ordine alla stipula della convenzione, prevedendo la durata della stessa per un periodo massimo di cinque anni, unificando per tutti gli enti formativi il periodo finale di validità;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire l'applicazione delle sanzioni proporzionalmente alla gravità dell'inosservanza riscontrata;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

1. La convenzione prevista all'articolo 3 del D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009, indipendentemente dalla data di stipula della stessa, potrà avere una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà comunque superare il termine del 31 dicembre 2019.

2. La convenzione stipulata in data successiva al termine di cui al precedente comma 1 potrà avere sempre una validità massima di cinque anni e la relativa durata non potrà superare il termine massimo dei quinquenni successivi al 31 dicembre 2019.

Art. 2

1. Il comma 21 dell'art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009 è così sostituito:

"21. La convenzione di cui all'articolo 3 del D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009 viene sospesa per un periodo minimo di due anni quando, in qualsiasi fase dello svolgimento dei corsi, vengano a mancare i requisiti, i presupposti e le condizioni previsti dalla vigente normativa in materia".

2. Il comma 22 dell'art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009 è così sostituito:

"22. Il direttore responsabile dei corsi e gli istruttori a carico dei quali sia stata accertata inadempienza in merito al corretto svolgimento dei corsi non possono svolgere, per il medesimo periodo di sospensione applicato ai sensi del precedente comma, le loro funzioni anche presso altri enti".

3. Il comma 23 dell'art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009 è così sostituito:

"23. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, riscontrate in sede di ispezione, sono applicati provvedimenti sanzionatori in misura proporzionale alla gravità dell'inadempienza accertata secondo le disposizioni di seguito riportate:

a) mesi due di sospensione per:

1. registro delle presenze difforme dal fac-simile fornito dall'Assessorato;

2. registro delle presenze non vidimato;

3. materiale didattico non distribuito agli allievi;

4. assenza del docente, in presenza della firma nel registro, senza la relativa annotazione nel registro;

5. mancata annotazione nel registro del riepilogo per i singoli allievi delle ore corsuali svolte;

b) mesi quattro di sospensione per:

1. nominativi degli allievi iscritti nel registro non corrispondenti con quelli comunicati;

2. date delle lezioni svolte non corrispondenti con il calendario depositato;

c) mesi sei di sospensione per:

1. assenza degli allievi, in presenza della firma nel registro, senza la relativa annotazione del docente;

d) mesi 12 di sospensione:

1. mancata annotazione nel registro della dicitura "assente" nei giorni di lezione precedenti l'ispezione;

e) per le inosservanze eventualmente non previste nelle precedenti lettere si applica una sospensione dell'attività corsuale da un minimo di mesi due ad un massimo di mesi 12";

4. All'articolo 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma:

"23.bis Nel caso in cui venga riscontrata più di una inosservanza tra quelle elencate al precedente comma, sarà applicata solo la sanzione maggiore tra quelle previste per le singole inosservanze".

5. All'articolo 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009 è aggiunto il seguente comma:

"23.ter Qualora a seguito di verifica, da effettuare anche a campione, vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in materia di normativa antimafia dai soggetti interessati, si procederà alla revoca della convenzione per un periodo di anni due, fermo restando, trascorso il suddetto termine, l'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione regionale del superamento delle criticità riscontrate".

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana - Sezione Assessorato attività produttive.

Palermo, 25 ottobre 2013.

VANCHERI