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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2013

G.U.R.S. 8 novembre 2013, n. 50

Integrazione del decreto 4 giugno 2012, concernente determinazione dell'aggregato per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni repertorio n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Considerato che i tetti di spesa cosiddetti "aggregati" per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Considerato che rispetto al settore dell'ospedalità privata convenzionata, la Regione è tenuta, in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle A.S.P. dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Visto il decreto assessoriale n. 1060/2012 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state date indicazioni alle aziende sanitarie provinciali sui criteri per la determinazione del budget da attribuire alle singole case di cura, sono stati fissati i tetti di spesa provinciali per l'anno 2012, nonché è stato allegato lo schema di contratto;

Considerato che per quanto attiene la definizione dei tetti di spesa provinciali per l'anno 2012 dell'ospitalità privata (case di cura) per le sole prestazioni di ricovero acuti e post acuti erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extra-regionale), il punto 4) dell'art. 3 dello schema di contratto allegato al citato decreto assessoriale n. 1060/2012, oltre a definire il tetto di spesa della struttura convenzionata per le prestazioni "de qua" riporta che... "Le prestazioni aggiuntive rispetto al budget ssegnato saranno riconosciute nei limiti dei futuri accordi interregionali e comunque previa formale disposizione da parte dell'A.S.P. territorialmente competente." e che tale previsione contenuta nello schema di contratto non trova eguale esplicita menzione nell'art. 7 del citato decretoassessoriale n. 1060/2012, che disciplina la modalità di riconoscimento alle strutture ospedaliere private convenzionate della produzione sanitaria resa a favore di cittadini residenti in altre regioni e il limite di remunerazione della produzione medesima;

Considerato inoltre che, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del parere reso congiuntamente dai Ministeri della salute e dell'economia e della finanza (Rif. prot. DGPROG 4/6/2013-0000104-P), ha richiesto che il provvedimento di determinazione dei tetti di spesa regionali e provinciali e correlate assegnazioni di budget alle strutture ospedaliere private convenzionate per le prestazioni erogate a favore dei cittadini residenti fuori regione, preveda che in caso di eventuale produzione extra budget la stessa potrà essere remunerata solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate alla mobilità attiva/passiva;

Ritenuto di dovere pienamente recepire per la disciplina della regolazione dell'eventuale produzione sanitaria realizzata dalle strutture private convenzionate nell'anno 2012, correlata a prestazioni effettuate a favore dei cittadini residenti fuori regione e validata dall'A.S.P., le indicazioni fornite dai competenti Ministeri con il citato parere (Rif. prot. DGPROG 4/06/2013-0000104-P);

Decreta:

Art. 1

Per quanto previsto in premessa, che qui si intende interamente richiamato, a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 7 del decreto assessoriale n. 1060/2012 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle modalità di riconoscimento alle strutture ospedaliere private convenzionate della produzione sanitaria resa a favore di cittadini residenti in altre regioni e loro limite di remunerazione, si determina che per l'anno 2012 la maggiore produzione eventualmente resa dalle strutture rispetto al budget assegnato, che non abbia trovato copertura nei rispettivi bilanci delle A.S.P. in relazione ad eventuali economie realizzate nell'ambito della stessa provincia per le prestazioni a costo di mobilità cosiddetta "extra regione", potrà essere remunerata alle medesime strutture erogatrici solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate alla mobilità attiva/passiva, nonché nei limiti di tale eventuale miglioramento dei saldi di mobilità extra-regione.

Art. 2

Le A.S.P. territorialmente competenti, sulla base delle evidenze contabili che saranno fornite dal Tavolo inter regionale di regolazione della mobilità in compensazione sanitaria per il tramite dell'Assessorato della salute correlate agli effettivi saldi di mobilità relativi all'anno 2012, comunicheranno alle singole strutture ospedaliere convenzionate l'eventuale ammontare di produzione extra budget validata da potere remunerare. Per tale maggiore produzione remunerabile, le case di cura emetteranno regolare fattura soltanto dopo la citata comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'A.S.P. e nel limite dell'ammontare riportato nella medesima comunicazione.

Art. 3

Gli oneri che eventualmente scaturiranno dal presente decreto troveranno piena copertura nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale assegnate alle aziende sanitarie provinciali della Regione Siciliana, nell'ambito delle procedure di negoziazione relative esercizio finanziario nell'ambito del quale tali oneri saranno riconosciuti.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 16 ottobre 2013.

BORSELLINO