
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 ottobre 2013
G.U.R.S. 25 ottobre 2013, n. 48
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria (art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 502/92] e successive modifiche ed integrazioni) - Professioni sanitarie riabilitative.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
Visto, in particolare, l'art. 4 della succitata legge n. 42/1999 rubricato "Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011;
Visto il D.P.C.M. 26 luglio 2011, con il quale è stato recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la circolare DGRUPS 0043468-P del 20 settembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha fornito a tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della citata legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 36869 del 6 agosto 2013, con la quale viene stabilito che verrà emanato specifico avviso pubblico per la professione sanitaria di educatore professionale, la quale di conseguenza viene stralciata dall'avviso allegato al presente provvedimento;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - che ha istituito il "Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 - Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 37 del 27 gennaio 2012 "Procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge 26 febbraio 1999, n. 42";
Considerato che la suddetta delibera di Giunta n. 37 del 27 gennaio 2012 demanda all'Assessore per la salute di provvedere con propri atti all'emanazione degli avvisi pubblici, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale;
Considerato che i decreti del Ministero della sanità emanati nell'anno 2000 non hanno riconosciuto equipollenti ai diplomi universitari delle professioni sanitarie tutti i titoli del pregresso ordinamento, conseguiti entro il 17 marzo 1999;
Considerato che si rende necessario emanare apposito avviso pubblico per consentire la presentazione, da parte dei diversi professionisti, delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati e svolti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Decreta:
Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato ed emanato l'avviso per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'Area sanitaria allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle indicazioni del Ministero della salute di cui alla circolare DGRUPS 0043468-P del 20 settembre 2011.
L'avviso è rivolto ai professionisti in possesso di titoli conseguiti entro il 17 marzo 1999 che non siano già stati riconosciuti equipollenti con i decreti emanati nell'anno 2000 dal Ministero della sanità, i cui corsi di formazione siano stati formalmente autorizzati e svolti nel territorio della Regione Siciliana.
Il presente decreto ed il relativo allegato A saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR.
Palermo, 14 ottobre 2013.
BORSELLINO
Allegato
Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie come di seguito indicate:
- Podologo - Fisioterapista - Logopedista - Ortottista - assistente in oftalmologia - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - Terapista occupazionale |
Professioni sanitarie riabilitative |
Per quanto concerne la professione sanitaria di educatore professionale si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della salute prot. n. 36869 del 6 agosto 2013 e ratificato dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.
Articolo 1
Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza
1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, e dell'accesso alla formazione professionale (art. 4, legge n. 42/99), ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato all'effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo 2
Titoli riconoscibili
1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve aver avuto inizio entro il 31 dicembre 1995;
b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari;
c) devono essere evidentemente afferenti all'area sanitaria e riconducibili esclusivamente alle professioni sanitarie, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 42/99 e dei relativi profili emanati con decreto ministeriale;
d) devono aver consentito l'esercizio di attività sanitaria, in conformità all'ordinamento allora vigente;
e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Siciliana o da altri enti della medesima Regione preposti allo scopo e svolti nell'ambito del territorio regionale.
Per enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli enti pubblici che, in base alla normativa all'epoca vigente, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di corsi che poi sono stati svolti/gestiti anche da enti privati.
Articolo 3
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
a) infermiere generico (legge 29 ottobre 1954 n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b) infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954 n. 1046);
c) puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d) ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f ) addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive", decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di pedagogia/scienze della formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l) titoli universitari ISEF, scienze motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal decreto n. 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990.
Articolo 4
Titoli già equipollenti (1)
1. Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 per le professioni sanitarie riabilitative che si riportano di seguito:
a) podologo D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
b) fisioterapista D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2000, n. 190): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
c) logopedista D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195) modificato ed integrato dal D.M. 9 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2002, n. 252): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
d) ortottista - assistente di oftalmologia D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2000, n. 191): "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto, n. 195): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
f ) tecnico della riabilitazione psichiatrica D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 16 agosto, n. 190): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
g) terapista occupazionale: D.M. 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2000, n. 189): "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".
Articolo 5
Produzione del titolo
1. L'attestazione relativa al possesso del titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza conseguito presso un ente pubblico deve essere resa, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A).
2. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente privato (anche se autorizzato da un ente pubblico), il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A) attestante il conseguimento del titolo, la copia del titolo prodotta secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A);
b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 6
Elementi per la valutazione del titolo
1. Al fine di consentire la valutazione del titolo, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione ed all'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
1.1. Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui riportare la durata complessiva della formazione in anni, in ore di insegnamento e tutte le informazioni richieste come da fac-simile allegato B.
1.2. Qualora il corso sia stato svolto presso un ente formativo privato (anche se autorizzato da un ente pubblico) il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B) la copia del programma del corso al fine di comprovare le dichiarazioni rese.
2. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa (2), l'interessato deve dimostrare che la stessa:
a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella sanitaria prevista per la professione rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
b) sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2.1. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio come da fac-simile allegato C.
2.2. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa subordinata prestata alle dipendenze di un datore di lavoro privato deve essere resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile allegato C-1.
Nel caso il richiedente abbia svolto esperienza lavorativa subordinata sia alle dipendenze di datori di lavoro pubblico che privato, dovrà compilare entrambi i moduli per le relative attività.
Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:
a) copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro) idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la durata, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, le mansioni e/o le prestazioni svolte;
b) dichiarazione dei redditi con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito" (3);
c) copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare quanto dichiarato.
I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.
2.3. L'attestazione relativa all'attività lavorativa autonoma/libero professionale deve essere resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, come da fac-simile allegato D.
Al fine di comprovare la tipologia di attività svolta, l'anzianità e la continuità lavorativa, e che si tratti di attività legittime, il richiedente deve allegare appropriata documentazione comprovante quanto dichiarato, potendo utilizzare i seguenti documenti:
a) codice attività;
b) incarichi professionali sottoscritti;
c) dichiarazione dei redditi, con riferimento ai quadri del modello della dichiarazione utili a comprovare la "natura del reddito" (4);
d) atto societario, dal quale si evinca il ruolo e l'attività svolta dal richiedente presso la società/studio/coop./altro ente di cui è socio;
e) eventuali ulteriori documenti idonei a comprovare la natura e l'anzianità lavorativa.
I predetti documenti devono essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia semplice dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C-2);
b) copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Qualora l'Amministrazione ricevente ritenga necessario approfondire le informazioni contenute nella documentazione inviata, ne richiederà opportuna integrazione.
4. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, o di incompletezza, con le dovute conseguenze di legge da cui potrebbe derivare l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda pertanto l'utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.
Articolo 7
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità
1. Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, si dovesse riscontrare il difetto degli elementi previsti, ed in particolare, qualora nelle dichiarazioni sostitutive non dovessero rinvenirsi le informazioni richieste, la Regione provvederà a richiedere all'interessato l'integrazione di detti elementi.
Tale integrazione, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda che verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà data apposita comunicazione.
1. Qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi, non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile:
a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente avviso;
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99, come indicato nell'art. 4, del presente avviso;
d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati autorizzati dalla Regione Siciliana o da altri enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del territorio regionale;
Di ciò verrà data apposita comunicazione.
Articolo 8
Domanda per il riconoscimento del titolo
1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, su cui apporre una marca da bollo da euro 16,00.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
- Regione Siciliana Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area interdipartimentale 7 "Formazione e Comunicazione" - via M. Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo indicando sulla busta l'oggetto della procedura:
"Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria - Legge n. 42/99".
2. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. In caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
3. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dalla data apposta dall'ufficio postale accettante. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) il titolo di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso, l'istituto o ente che ha rilasciato il titolo e la durata del corso;
c) l'eventuale attività lavorativa svolta e l'attuale occupazione;
d) titoli di studio posseduti in aggiunta al titolo di cui si chiede l'equivalenza (es.: diploma di scuola media, diploma di scuola superiore, ecc.);
e) il recapito, presso cui ogni comunicazione relativa alla presente domanda verrà inviata.
6. Alla domanda non devono essere allegati certificati o attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento e/o corsi di formazione continua (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi, altri titoli specialistici o master, partecipazione a corsi liberi, né i curricula vitae, in quanto non costituiscono oggetto di valutazione.
7. Nella domanda il richiedente dovrà, inoltre, indicare il domicilio o recapito, oppure l'indirizzo di Posta elettronica certificata, presso il quale sarà inviata ogni necessaria comunicazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla domanda stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
9. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente comma 2, non saranno considerate valide ai fini del presente avviso, e la documentazione prodotta potrà essere restituita previa richiesta avanzata per iscritto.
L'interessato potrà presentare, nei termini e con le modalità previste dagli avvisi pubblici che verranno emanati in seguito, una nuova domanda.
Copia del presente bando può essere scaricata dal sito web della Regione Siciliana alla seguente pagina:
- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Equivalenzatitoliprofessionisanitarie.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere pubblicate nella medesima pagina web.
Articolo 9
Sanzioni per dichiarazioni mendaci
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 10
Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Siciliana per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni saranno comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.
Articolo 11
Disposizioni finali e di rinvio
1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'accordo Stato-Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. del 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2011).
Informative:
- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli uffici regionali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle stesse, a trasmettere gli atti al Ministero della salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 7 del presente avviso).
- Entro i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al T.A.R. Lazio entro i termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".
- Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche:
- il responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Patrizia Montante;
- il responsabile del procedimento è il Ministero della salute.
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184.
__________
(1) Il riconoscimento dell'equipollenza di un titolo ad un altro è sancito da una norma; il riconoscimento dell'equivalenza di un titolo ad un altro, avviene su istanza dell'interessato, si realizza in presenza di determinati requisiti ed è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso.
(2) Non può essere considerata "attività lavorativa" l'occupazione derivante dalla fruizione di una borsa di studio.
(3) Quadri utili a ricostruire la "natura del reddito" nella dichiarazione dei redditi:
- per attività subordinata: Modello 740, quadro C - CUD per identificazione del datore di lavoro.
- per attività libero professionale (lavoratore autonomo singolo): Modello UNICO, quadro RE.
- per lavoratore autonomo socio di una società/studio/coop./altro ente: Modello UNICO, Quadro RH.
(4) Vedi nota 3.