
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 ottobre 2013
G.U.R.S. 31 ottobre 2013, n. 49
Disposizioni relative alle prestazioni di dialisi rientranti nella branca di nefrologia erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extra-regionale), ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;
Visto l'art. 1, comma 796, lett. o), della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante l'applicazione degli sconti tariffari sulle fatturazioni delle strutture private accreditate che erogano assistenza specialistica;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";
Visto il decreto assessoriale n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi Informativi";
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della conferenza Stato-Regioni rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
Ritenuto che le determinazioni assunte con il D.A. n. 829 del 9 maggio 2012 in ordine agli esiti del confronto con le associazioni di categoria effettuato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, si intendono mantenuti anche per il 2013;
Considerato che i tetti di spesa e l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei LEA nell'ambito delle risorse disponibili, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica;
Visto l'art. 4 del D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013, con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali distinti per branca per l'attività specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2013 ivi compresa la branca di "Nefrologia";
Considerato che il presente decreto disciplina ad integrazione del D.A. n. 1658/2013 le prestazioni per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale reso a soggetti non residenti in Sicilia;
Visto il D.A. n. 835/11 del 12 maggio 2011 di determinazione delle tariffe di dialisi in vigore fino al 31 maggio 2013;
Visto il successivo D.A. n. 925 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate a far data dall'1 giugno 2013 le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;
Ritenuto di escludere, nella determinazione del fabbisogno della popolazione siciliana, le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extraregionale) che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f, come modificato dal comma 7 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le stesse verranno considerate al di fuori del budget assegnati alle singole strutture. Le prestazioni erogate sulla base dei relativi piani terapeutici a cittadini non residenti e dimoranti temporaneamente in Sicilia non concorrono alla formazione del tetto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.A. n. 925/2013. Le A.S.P. richiederanno alle strutture specialistiche separate fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre regioni. La mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento delle prestazioni;
Ritenuto che le prestazioni di dialisi rientranti nella branca di nefrologia, erogate in favore dei cittadini di altre regioni, cosiddetta "mobilità attiva extra-regionale" - che, con eccezione di quanto avviene nella provincia di Messina, il fenomeno si manifesta principalmente nel periodo estivo per la presenza di turisti soggiornanti nelle province siciliane - saranno valorizzate secondo le tariffe regionali nei diversi periodi vigenti, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f) e s.m.i., nella misura del 95%, misura ritenuta adeguata alla tipologia delle prestazioni e del breve periodo in cui le stesse vengono erogate;
Ritenuto, altresì, che per l'anno 2013 le A.S.P. adegueranno lo schema di contratto tipo allegato al D.A. n. 1658/2013 per i centri di dialisi privati accreditati operanti nel territorio regionale, alle disposizioni contenute nel presente decreto e limitatamente alle prestazioni erogate per mobilità attiva;
Decreta:
Per quanto in premessa indicato, che si intende interamente riportato, le prestazioni di dialisi rientranti nella branca di nefrologia, erogate in favore dei cittadini di altre regioni, cosiddetta "mobilità attiva extra-regionale", saranno remunerate secondo le tariffe regionali nei diversi periodi vigenti, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma, lett. f) e s.m.i., nella misura del 95% e non concorrono alla formazione del tetto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.A. n. 925/2013.
Le aziende sanitarie provinciali per la disciplina dei rapporti contrattuali con i centri di dialisi privati accreditati adegueranno per l'anno 2013 lo schema di contratto tipo allegato al D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013 e avranno, altresì, l'onere di monitorare costantemente l'andamento dei flussi in relazione ai budget assegnati.
I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 20 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati e inviando all'Assessorato, nei successivi 15 giorni, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge, in formato sia cartaceo che informatico.