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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1181/2013.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2013 DELLA COMMISSIONE, 9 ottobre 2013

G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 268

Regolamento recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2013.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1181/2013.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 17 ottobre 2013

Applicabile dal: 17 ottobre 2013

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1181/2013.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), stabilisce che nell'esercizio finanziario 2014 gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC) devono rispettare i massimali annuali fissati in applicazione del regolamento che il Consiglio deve adottare ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sempre ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti (disciplina finanziaria) se le previsioni relative al finanziamento dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, maggiorate degli importi risultanti dall'applicazione degli articoli 10 quater e 136 del medesimo regolamento, ma prima dell'applicazione dell'articolo 10 bis dello stesso e senza tener conto del margine di 300 milioni di EUR, indicano che vi sarà un superamento del massimale annuale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Parlamento europeo e il Consiglio dovevano determinare tale adeguamento entro il 30 giugno.

2) Le previsioni per pagamenti diretti e spese connesse al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2014 della Commissione, hanno evidenziato la necessità di applicare la disciplina finanziaria. Il progetto di bilancio è stato stabilito a partire da un importo di disciplina finanziaria pari a 1 471,4 milioni di EUR, una parte del quale è destinato alla riserva per le crisi nel settore agricolo. Occorre pertanto fissare un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

3) Il 25 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione di un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2013 (3). Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito l'adeguamento entro il 30 giugno, come invece previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, se tali adeguamenti non sono stati fissati entro il 30 giugno, la Commissione deve provvedere a farlo.

4) Non è ancora stato adottato il regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, a titolo cautelare, per il calcolo della rettifica di cui sopra va utilizzato l'importo annuo massimo di 44 130 milioni di EUR per l'esercizio finanziario 2014, come previsto dall'accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013 tra il Parlamento europeo, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

5) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, il tasso di adeguamento può essere modificato dal Consiglio su proposta della Commissione entro il 1° dicembre 2013, in base ai nuovi elementi in suo possesso. In caso di nuove informazioni, la Commissione proporrà l'aggiustamento del tasso di adeguamento in autunno, nel contesto della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2014, tenendo conto delle nuove informazioni disponibili. Il Consiglio potrà quindi aggiustare il tasso di adeguamento entro il 1° dicembre 2013.

6) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine ricompreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.

7) Nell'accordo politico sulla riforma della PAC, del 26 giugno 2013, è stato deciso che la disciplina finanziaria si applica ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si prevede inoltre che il rimborso di eventuali stanziamenti non utilizzati al termine dell'esercizio di bilancio sarà versato agli agricoltori che saranno soggetti alla disciplina finanziaria l'anno successivo. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria è applicata secondo modalità analoghe per l'anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 2.000 EUR.

8) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 dello stesso regolamento a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri elencati all'articolo 2, lettera g), del regolamento citato, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché, nell'anno civile 2013, i pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania sono ancora soggetti all'applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in questi due Stati membri.

9) Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato adattato dall'atto di adesione della Croazia. Poiché nell'anno civile 2013 la Croazia è soggetta all'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento fissato dal presente regolamento non deve applicarsi ai pagamenti erogati agli agricoltori in Croazia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 209 dell'11.8.2005.

(2)

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009).

(3)

COM(2013) 159 final.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1181/2013.

Art. 1

1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti del 4,001079%.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1181/2013.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO