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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 settembre 2013

G.U.R.S. 11 ottobre 2013, n. 46

Cure domiciliari nei pazienti affetti da insufficienza renale terminale - proroga del decreto assessoriale 12 maggio 2011, n. 834.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" con particolare riferimento all'allegato n. 1, che classifica i livelli di assistenza e le prestazioni di assistenza sanitaria garantita dal servizio sanitario nazionale riconducibili ai LEA, il quale include, tra le particolari categorie dei cittadini aventi diritto ad un'assistenza specifica, i nefropatici cronici in trattamento dialitico;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 84 che istituisce l'emodialisi domiciliare;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" in particolare, l'art. 2, comma 4, lett. a), della predetta legge regionale n. 5/2009, che dispone: "Il servizio sanitario regionale, in funzione di rigorosi ed accertati criteri e fabbisogni epidemiologici, promuove azioni volte a realizzare:

a) una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio, nonché un compiuto coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'ottimale distribuzione sul territorio dei medici specialisti, favorendo l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione";

Visto il decreto assessoriale n. 1130 del 20 agosto 2009: "Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale" dove si ritiene di "...dover fornire indicazioni in ordine... alla promozione e allo sviluppo dei programmi di dialisi domiciliare...";

Vista l'esperienza maturata in altre regioni italiane in merito alla deospedalizzazione del paziente uremico cronico e conseguente incremento dei trattamenti domiciliari ed in particolare quanto già disposto in materia dalla Regione Piemonte, in considerazione anche che un incentivo economico "sperimentale" potrebbe rivelarsi un importante contributo al rilancio del trattamento dialitico domiciliare;

Visto il D.A. n. 834/11 del 12 maggio 2011 che ha istituito, in via sperimentale e per la durata di due anni, un contributo economico di sostegno alla dialisi domiciliare;

Visto l'art. 5 del citato D.A. n. 834/11 del 12 maggio 2011 che ha previsto una verifica dell'efficacia della sperimentazione ai fini dell'eventuale mantenimento a regime di tale forma assistenziale e del contributo connesso;

Considerato che i costi dei trattamenti emodialitici ospedalieri sono superiori a quelli della dialisi e dell'emodialisi domiciliare, per la maggiore incidenza dei costi di organizzazione e gestione ospedaliera ai quali si aggiungono i costi relativi al trasporto del paziente;

Vista, in particolare, la relazione del direttore del Centro regionale per i trapianti della Sicilia da cui si evince che il sistema sperimentale previsto dal D.A. n. 834/11 del 12 maggio 2011, qualora reiterato, implicherebbe per le aziende sanitarie provinciali della Regione un risparmio di costi pari stimato in euro 1.074.272,00;

Ritenuta l'opportunità di proseguire per un altro biennio i provvedimenti e le azioni previsti dal D.A. n. 834/11 del 12 maggio 2011 poiché contribuiscono alla diversificazione dell'offerta dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato coniugando l'esigenza tuttavia di deospedalizzare il malato (costi, aspetti psicologici, riabilitativi);

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, le disposizioni di cui al D.A. n. 834/11 del 12 maggio 2011 sono prorogate per la durata di ulteriori due anni.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà oggetto di valutazione, al fine di verificare l'efficacia delle azioni messe in atto, la cui validità costituisce condizione per il mantenimento a regime di tale forma assistenziale e del contributo connesso.

Palermo, 23 settembre 2013.

BORSELLINO