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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2013

G.U.R.S. 20 settembre 2013, n. 43

Incarico di ispettori REACH ai sensi del decreto assessoriale n. 1374 del 22 luglio 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva n. 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione n. 91/155/CEE, n. 93/67/CEE, n. 93/105/CEE e n. 2000/21/CE;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'allegato I;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);

Visto l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre 2009, recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)";

Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19", recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto il decreto dell'Assessore per la salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34, parte I, del 12 agosto 2011, per il recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che all'art. 2 individua l'autorità competente regionale;

Visti, in particolare, i punti f) e g) dell'allegato 1 al decreto dell'Assessore per la salute della Regione Siciliana n. 1374/11 del 22 luglio 2011 con cui l'autorità competente regionale coordina le attività di controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio regionale tra quelli con contratto a tempo indeterminato e operanti presso i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP.;

Ritenuto indispensabile garantire che i controlli siano effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di incarico di "ispettore REACH" agli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, forniti di specifica formazione in materia di REACH e CLP;

Decreta:

Art. 1

L'autorità competente regionale per l'attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale in materia di REACH e CLP si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana all'interno dei quali operano gli ispettori.

Art. 2

L'autorità competente regionale conferisce l'incarico di "ispettore REACH" al sotto elencato personale provvisto di qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) e di specifica formazione in materia di REACH e CLP:

- d.ssa Algaria Amalia - tecnico della prevenzione A.S.P. Palermo;

- d.ssa Benenati Luisa - tecnico della prevenzione A.S.P. Messina;

- dott. Bertolino Giovanni - tecnico della prevenzione A.S.P. Trapani;

- dott. Bianco Giuseppe - tecnico della prevenzione A.S.P. Trapani;

- dott. Cannarella Luigi - tecnico della prevenzione A.S.P. Ragusa;

- dott. Conti Giovanni - tecnico della prevenzione A.S.P. Agrigento;

- dott. Costa Paola - dirigente medico A.S.P. Siracusa;

- dott. Faranda Francesco - dirigente chimico A.S.P. Messina;

- d.ssa Galluccio Gabriella - tecnico della prevenzione A.S.P. Palermo;

- dott. Maltese Ignazio - tecnico della prevenzione A.S.P. Messina;

- dott. Pitrola Massimiliano - tecnico della prevenzione A.S.P. Agrigento;

- dott. Polisano Vincenzo - tecnico della prevenzione A.S.P. Trapani;

- dott. Ragusi Emanuele - tecnico della prevenzione A.S.P. Messina;

- d.ssa Rossi Rosaria Lucrezia Maria – tecnico della prevenzione A.S.P. Catania;

- dott. Saccuta Aldo Stefano - tecnico della prevenzione A.S.P. Siracusa;

- dott. Sole Giovanni - tecnico della prevenzione A.S.P. Palermo;

- dott. Vallone Francesco - tecnico della prevenzione A.S.P. Trapani;

- dott. Virgadauro Salvatore - tecnico della prevenzione A.S.P. Caltanissetta;

- dott. Zullo Francesco - tecnico della prevenzione A.S.P. Catania.

Ai fini dell'identificazione, ciascun ispettore sarà fornito a cura dell'A.S.P. di appartenenza di tessera di riconoscimento che ne attesti la qualità.

Tale qualità ha durata triennale, ferma restando la riconferma allo scadere del triennio, al verificarsi del mantenimento dei requisiti.

Art. 3

Il personale di cui all'art. 2, fatte salve le specifiche competenze territoriali di polizia giudiziaria, opera su tutto il territorio regionale secondo i criteri di cui al punto 7 dell'allegato A del D.A. n. 1374 del 22 luglio 2011.

Art. 4

I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana con le loro articolazioni dovranno garantire supporto tecnico-operativo per l'espletamento degli atti formali ed amministrativi sul territorio di competenza.

Art. 5

Presso il DASOE viene istituito il "Gruppo di coordinamento" per le attività di controllo composto dal dirigente preposto al competente servizio del DASOE, o suo delegato, e dai quattro ispettori attualmente abilitati all'accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT); il dirigente del servizio 3 assicura un coordinamento omogeneo, efficace ed efficiente delle attività di controllo attraverso linee guida che contengono informazioni ed istruzioni per il personale che esegue i controlli.

Art. 6

Gli oneri finanziari relativi alle missioni degli "ispettori REACH" saranno a carico delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana di appartenenza.

Art. 7

L'autorità competente regionale dispone la notifica del presente atto all'autorità competente nazionale (ACN) presso il Ministero della salute, ai direttori generali/commissari straordinari e ai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana che avranno cura di notificarlo ai soggetti interessati, e la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I.

Palermo, 5 settembre 2013.

TOZZO