
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 settembre 2013
G.U.R.S. 4 ottobre 2013, n. 45
Modifica del decreto 1 aprile 2009, concernente direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009 dell'Assessorato regionale delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 19 aprile 2009, con il quale sono state emanate le "Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione";
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state emanate "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo";
Considerato, in ossequio ai principi di cui al citato D.L. n. 5/2012, di potere introdurre semplificazioni alle procedure inerenti l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al citato D.A. n. 930/2009;
Considerata, altresì, l'esigenza di avviare una procedura atta a ridurre i tempi di interlocuzione tra la pubblica amministrazione e gli enti autorizzati tramite l'utilizzo della casella PEC (posta elettronica certificata);
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;
Decreta:
1. Al comma 18 dell'art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle attività produttive n. 930 dell'1 aprile 2009, il periodo "in tale evenienza il soggetto organizzatore ha l'obbligo di portarne a conoscenza l'Assessorato" è così sostituito:
"In tale evenienza il soggetto organizzatore, allo scadere dei termini previsti nel presente comma (20 ore e 16 ore), invia obbligatoriamente all'Amministrazione regionale solo l'elenco definitivo degli allievi partecipanti al corso".
1. I soggetti organizzatori dei corsi, di cui al D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009, devono obbligatoriamente munirsi, entro la data del 31 dicembre 2013, di casella PEC (posta elettronica certificata).
2. Con l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.A. n. 930 dell'1 aprile 2009 deve essere, altresì, comunicato all'Amministrazione regionale l'indirizzo di casella PEC (posta elettronica certificata).
1. A far data dall'1 gennaio 2014, tutte le comunicazioni inerenti eventuali variazioni rispetto allo svolgimento del corso precedentemente autorizzato, dovranno pervenire esclusivamente tramite casella PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it.