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DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 2013

G.U.R.S. 13 settembre 2013, n. 42

Applicazione degli indirizzi operativi di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, relativa alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 1991);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile;

Vista la legge regionale 7 luglio 1994, n. 22 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 8 giugno 1994, n. 28);

Visto l'art. 108 del D.leg.vo. 31 marzo 1998, n. 112, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali in materia di protezione civile;

Vista la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, recante "Norme in materia di protezione civile" ed in particolare l'art. 7, comma 1, che istituisce il "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile" nella Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 giugno 2001 n. 12 "Regolamento esecutivo dell'art. 7 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998", concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento della protezione civile n. 981 del 9 dicembre 2003 con il quale vengono disciplinate in Sicilia le modalità di riconoscimento e impiego di coordinamenti, comitati e consulte regionali, provinciali e comunali di associazioni di volontariato di protezione civile;

Vista la direttiva presidenziale prot. n. 1722 del 14 gennaio 2008 "Attività comunali e intercomunali di protezione civile - impiego del volontariato - indirizzi regionali - art. 108 D.lgs. n. 112/2008" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 29 febbraio 2008);

Vista la legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2012);

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile". (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 dell'1 febbraio 2013), con la quale, fra l'altro, vengono introdotte modifiche nella strutturazione degli elenchi del volontariato di protezione civile;

Visto il punto 2.2.2 "Attività ed interventi di rilievo locale e regionale" della già citata direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012, il quale prevede che qualora l'attivazione sia disposta da prefetture, province o comuni, in caso o in vista di eventi di cui alle lettere a) e b) art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001 deve essere rivolta in via preventiva alla Regione territorialmente competente, anche per consentire la quantificazione degli oneri ed assicurarne la disponibilita;

Considerato che i criteri previsti dalla normativa della Regione Siciliana - Dipartimento della protezione civile - per l'inserimento delle associazioni dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile sono uniformi a quelli contenuti nella sopra citata direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012;

Considerato che, secondo la suddetta direttiva P.C.M. 9 novembre 2012, gli elenchi, albi o registri del volontariato di protezione civile, istituiti dalle Regioni, assumono la denominazione di "Elenco territoriale del volontariato di protezione civile";

Considerato che il percorso di definizione ed adozione di un nuovo regolamento per la disciplina delle attività del volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana necessita del confronto e coinvolgimento delle componenti del sistema di protezione civile;

Ritenuto necessario mantenere il riferimento alle procedure nazionali per la disciplina dell'applicazione dei benefici normativi di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001, nelle more dell'adozione delle nuove procedure regionali, tenendo presenti le modifiche apportate dal punto 2.2.2 della direttiva P.C.M. 9 novembre 2012;

Ritenuto necessario mantenere in essere lo strumento normativo vigente in questa Regione (D.P.Reg. n. 12/2001 integrato dal D.D.G. n. 981/2003) per la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nella nuova denominazione di "Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana", nelle more della definizione e successiva adozione del nuovo regolamento regionale;

Per quanto tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto;

Decreta:

Art. 1

L'elenco regionale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana, istituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12/2001, assume la denominazione di "Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana".

Art. 2

Lo strumento normativo vigente nella Regione Siciliana per la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile nella nuova denominazione di "Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana", è il D.P.Reg. n. 12/2001 come integrato dal D.D.G./D.R.P.C. n. 981/2003.

Art. 3

Per rilascio dei benefici normativi a favore dei volontari di protezione civile delle organizzazioni (artt. 9 e 10 D.P.R. n. 194/2001) vale quanto disposto nella parte 2. "Benefici normativi a favore dei volontari di protezione civile e delle loro organizzazioni (artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001)" della direttiva P.C.M. del 9 novembre 2012 che individua, tra l'altro, le specifiche attività e le modalità per la concessione dei rimborsi.

Art. 4

Nelle more dell'adozione delle nuove procedure regionali per la disciplina dell'applicazione dei benefici normativi (artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 194/2001) si applicano le procedure nazionali, tenendo presenti le modifiche apportate dal punto 2.2.2 della direttiva P.C.M. 9 novembre 2012.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore a far data dall'1 agosto 2013 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 agosto 2013.

CROCETTA