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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

G.U.R.S. 23 agosto 2013, n. 39

Regolamento interno della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

Disciplina dell'attività della Commissione

1. La Commissione svolge la sua attività secondo le disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, e del presente regolamento, approvato a norma dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, di seguito indicata come legge istitutiva.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2

Composizione e durata

1. La Commissione, composta secondo quanto stabilito nell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, dura in carica per tutta la legislatura dell'Assemblea.

Art. 3

Sostituzione dei componenti della Commissione

1. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire uno o più componenti la Commissione, il Presidente dell'Assemblea effettua la nomina, tenendo presente l'appartenenza di gruppo del commissario da sostituire e mirando al mantenimento dell'equilibrio rappresentativo configurato nell'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i funzionari e l'altro personale addetto alle attività della Commissione stessa.

2. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza la Commissione delibera la partecipazione a singole sedute, o a parti di esse, dei collaboratori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge istitutiva e dei soggetti di cui all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 5

Costituzione della Commissione

1. La Commissione è convocata per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea per procedere alla nomina di un presidente, di tre vice presidenti e di un segretario, e successivamente, dal suo presidente per mezzo del segretario generale dell'Assemblea.

2. Nella prima riunione la Commissione è presieduta dal deputato più anziano di età. Nell'elezione del presidente, se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio fra i due che abbiano avuto maggior numero di voti e risulta eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti: a parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Nell'elezione dei tre vice presidenti, ciascun componente scrive sulla propria scheda due nomi. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

4. Nell'elezione del segretario si procede secondo quanto stabilito nel comma 2.

5. L'elezione del presidente, dei vice presidenti e del segretario può avvenire contemporaneamente.

Art. 6

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dal segretario.

2. Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza coloro i quali:

a) rivestono la qualità di imputato rinviato a giudizio per uno dei delitti non colposi previsti dalla legge penale italiana.

b) sono condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti non colposi previsti dalla legge penale italiana.

Art. 7

Funzioni del presidente, dei vice presidenti e del segretario

1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel regolamento dell'Assemblea. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 9. Esercita altresì gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il segretario verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

3. In casi straordinari di necessità ed urgenza, il presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, cui riferisce entro quarantott'ore.

Art. 8

Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) propone il programma e il calendario dei lavori della Commissione indicando i criteri per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;

b) esamina le questioni sia di merito che procedurali che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce;

c) propone alla Commissione la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4;

d) svolge periodicamente un esame preliminare in ordine alle segnalazioni di cui all'articolo 5 della legge istitutiva. Delle risultanze di tale esame il presidente riferisce alla Commissione all'inizio della prima seduta utile, dopo le comunicazioni.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 9

Programmazione dei lavori e convocazione della Commissione

1. La Commissione determina il programma dei propri lavori tenendo conto del programma dei lavori dell'Assemblea.

2. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal presidente, sentiti i vice presidenti ed il segretario.

3. Al termine di ciascuna seduta, di nomina, il presidente della Commissione annunzia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, dandone avviso ai deputati assenti e a tutti i gruppi parlamentari.

4. Nel caso in cui non sia stata data comunicazione al termine della seduta, secondo quanto previsto dal comma 3, l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i componenti della commissione almeno quarantott'ore prima della seduta.

5. Della convocazione della Commissione e dell'ordine del giorno relativo è data comunicazione a tutti i deputati a mezzo di apposito foglio notizie, salvo diversa deliberazione della Commissione, che concerne anche l'avviso ai gruppi parlamentari ai sensi del comma 3, nell'ipotesi di seduta segreta.

6. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quinto dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il presidente convoca la commissione con la procedura di cui al comma 4.

Art. 10

Ordine del giorno delle sedute

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. I commissari che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 11

Numero legale

1. Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da due componenti e la Commissione debba procedere a votazione.

2. In caso di mancanza di numero legale, il presidente rinvia la seduta di un'ora. Qualora, alla ripresa, la Commissione non risulti in numero legale, il presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta. In questo ordine del giorno possono essere iscritti anche altri argomenti.

Art. 12

Deliberazioni della Commissione

1. La Commissione delibera a maggioranza.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, salvo che almeno quattro commissari chiedano lo scrutinio segreto. In quest'ultimo caso non si applica quanto disposto nel comma 2.

Art. 13

Pubblicità dei lavori della Commissione

1. La pubblicità dei lavori della Commissione è assicurata mediante sommari pubblicati nel Bollettino delle Commissioni, fermo restando i limiti di cui all'articolo 21.

2. Dei lavori della Commissione è inoltre redatto, a cura del funzionario addetto, un processo verbale che viene approvato dalla Commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

3. Ai lavori della Commissione possono essere ammessi ad assistere i rappresentanti della stampa parlamentare.

Art. 14

Sedute segrete

1. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del presidente o di un terzo dei componenti. La deliberazione di cui al precedente periodo, può essere votata anche durante la seduta di Commissione.

2. Della seduta segreta si redige soltanto il processo verbale da parte del segretario.

3. La Commissione decide se e in che forma esprimere i risultati dell'attività compiuta in seduta segreta.

Art. 15

Norme applicabili

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento e in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento interno dell'Assemblea.

Titolo IV

MODALITA' PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

Art. 16

Svolgimento dell'attività di inchiesta e di vigilanza

1. La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla legge istitutiva di propria iniziativa o su segnalazione dell'Amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione.

2. Può inoltre attivarsi anche su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione degli stessi.

3. In questo caso la Commissione deve preliminarmente vagliare l'attendibilità delle segnalazioni ricevute.

4. La Commissione può delegare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati.

Art. 17

Modalità di convocazione e di invito dei soggetti privati

1. La Commissione convoca o invita i soggetti privati che intende ascoltare mediante i mezzi ritenuti opportuni.

Art. 18

Intesa con il Presidente dell'Assemblea

1. L'intesa col Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva è attivata dal presidente della Commissione.

Art. 19

Archivio della Commissione

1. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il presidente dell'Assemblea.

2. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione.

3. Nel caso di atti, delibere e documenti segreti, in relazione a quanto previsto nell'articolo 14 del presente regolamento e nell'articolo 8 della legge istitutiva, non è consentita in alcun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20

Relazioni dell'Assemblea

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7 della legge istitutiva, la Commissione, a conclusione di singole inchieste o indagini, può presentare una relazione all'Assemblea.

2. Possono in ogni caso essere presentate relazioni di minoranza.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni provenienti da scritti anonimi.

Art. 21

Pubblicazioni di atti e documenti

1. Fermo restando quanto previsto nella legge istitutiva e nel presente regolamento riguardo agli atti, delibere e documenti che devono rimanere segreti, l'Ufficio di Presidenza stabilisce quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera altresì quali siano gli atti e i documenti da pubblicare in allegato alle relazioni di cui all'articolo 20.

Art. 22

Modifiche al regolamento della Commissione

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso le presentazioni al presidente di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta, se positivamente valutata dall'Ufficio di Presidenza, stampata e distribuita agli altri commissari e comunicata al Presidente dell'Assemblea.

2. Il comma 1 trova applicazione anche per le aggiunte al regolamento.

3. Le modifiche o aggiunte sono approvate dalla Commissione a maggioranza dei componenti.