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ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 22 agosto 2013

G.U.R.S. 4 ottobre 2013, n. 45

Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

di concerto con

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che demanda ai dirigenti anche l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo dei dipartimenti regionali;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, recante attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche";

Considerato che, in applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 15/2000, l'attivazione dei rifugi sanitari e per il ricovero dei cani randagi (ex canili) è subordinata all'autorizzazione dell'Assessorato della salute;

Visto il parere prot. n. 32950 dell'11 dicembre 2012 con cui l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, nel merito interpellato, ha puntualizzato che il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, nel dettare disposizioni volte a garantire la libertà di concorrenza e il corretto uniforme funzionamento del mercato (prevedendo che l'esercizio delle attività di servizi non può essere sottoposta a limitazioni non giustificate o discriminatorie), ha espressamente escluso che esse siano applicabili ai servizi sanitari;

Considerato che questo Assessorato intende favorire i processi di trasparenza e di semplificazione amministrativa adottando provvedimenti volti ad applicare l'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni anche per talune autorizzazioni di competenza regionale intestate all'Assessorato della salute;

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità n. 4807 del 14 febbraio 2005, con cui è stata disciplinata l'attivazione delle strutture veterinarie previste dalla deliberazione della Conferenza Stato Regioni e province autonome datata 26 novembre 2003 (studi, ambulatori, cliniche-case di cura, ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi);

Visto il soprarichiamato parere, prot. n. 32950 dell'11 dicembre 2012, con cui l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha rappresentato che, allo stato della legislazione, se l'esercizio delle attività veterinarie non appare riconducibile "de plano" alle attività menzionate dall'art. 19 della legge n. 241/1990, esso appare però compreso tra le attività coinvolte dal processo normativo di liberalizzazione, di cui al D.L. n. 138/2011 (nel testo modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148);

Considerato che il parere di cui sopra recita espressamente che questa "Amministrazione potrà valutare se per l'attivazione degli ambulatori veterinari sia opportuno mantenere il regime autorizzatorio di cui al D.A. 14 febbraio 2005, ovvero applicare il principio di semplificazione connaturato alla liberalizzazione disciplinata dal D.L. n. 138/2011, adottando i provvedimenti conseguenziali";

Considerato, altresì, che il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, nel liberalizzare l'accesso e l'esercizio delle professioni e delle attività economiche ha incluso nel proprio ambito di disciplina le professioni sanitarie, prevedendo l'introduzione o il mantenimento di possibili limitazioni solo se funzionali alla tutela della salute umana;

Ritenuto che l'attivazione degli ambulatori veterinari risponda all'interesse pubblico applicando il principio di semplificazione connaturato alla liberalizzazione disciplinata dal D.L. n. 138/2011 e superando il regime autorizzatorio di cui al D.A. 14 febbraio 2005;

Considerato che è intendimento di questo Assessorato favorire il decentramento amministrativo, accelerando il percorso di trasferimento di talune competenze;

Ritenuto, per le medesime considerazioni di interesse pubblico e di snellimento delle procedure, di dovere procedere alla delega delle competenze di cui all'art. 12 della legge regionale n. 15/2000 ai sindaci in qualità di autorità sanitarie locali ed applicare, per l'espletamento di tali competenze, le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7;

Ritenuto, altresì, di applicare le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per l'attivazione degli studi e degli ambulatori veterinari di cui all'art. 5 del decreto dell'Assessore per la sanità 14 febbraio 2005;

Decretano:

Art. 1

1. Sono delegate ai sindaci, nella qualità di autorità sanitarie locali, le competenze di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000.

2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7.

Art. 2

1. Per l'attivazione degli studi e degli ambulatori veterinari di cui all'art. 5 del decreto dell'Assessore per la sanità 14 febbraio 2005, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, lo Sportello unico delle attività produttive trasmette all'azienda sanitaria provinciale competente per territorio la documentazione necessaria per l'espletamento dei controlli sanitari di competenza.

Art. 4

1. Con circolare dell'Assessorato della salute saranno definite le modalità e la frequenza di trasmissione da parte delle aziende sanitarie della Sicilia dei dati necessari per l'aggiornamento del registro delle strutture veterinarie di cui all'art. 1 del D.A. 14 febbraio 2005.

Art. 5

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana.

Palermo, 22 agosto 2013.

BORSELLINO

VANCHERI