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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 agosto 2013

G.U.R.S. 30 agosto 2013, n. 40

Avvio delle prescrizioni de-materializzate per la farmaceutica su tutto il territorio della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale - Servizio epidemiologico statistico;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che istituisce, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, il Centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, che all'art. 1 indica i nuovi dipartimenti in cui si articola l'Assessorato regionale della sanità;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 94 del 24 marzo 2009 ed, in particolare, l'allegato B che nel definire il nuovo assetto dell'Assessorato della sanità costituisce l'area interdipartimentale 4 "Sistemi informativi, statistica e monitoraggi" nella quale confluiscono le competente relative a monitoraggi di flussi, statistiche ecc. precedentemente svolte dal CED del soppresso dipartimento osservatorio epidemiologico;

Visto l'art 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni relativo a "disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, con il quale ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art.11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, la ricetta cartacea di cui al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal medico prescrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del medesimo D.M. 2 novembre 2011;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, il quale al comma 1 dell'art. 13 fissa i tempi e gli obiettivi percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella elettronica e precisa che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge le regioni e le province autonome provvederanno alla graduale sostituzione elle prescrizioni in formato cartaceo con quelle equivalenti in formato elettronico, in percentuali che in ogni caso non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all'80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015, mentre dall'1 gennaio 2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico saranno valide su tutto il territorio nazionale;

Visto il D.A. n. 118 del 21 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il protocollo di intesa relativo all'adozione della ricetta elettronica e flussi informativi per l'assistenza primaria stipulato in data 9 gennaio 2013 e nel quale sono indicate le modalità attuative ed il cronoprogramma in relazione all'invio dei flussi ed alle prescrizioni in forma elettronica;

Visto il D.A. n. 166 del 25 gennaio 2013, con il quale è stato approvato il protocollo di intesa relativo all'adozione della ricetta elettronica e flussi informativi per la pediatria di libera scelta stipulato in data 9 gennaio 2013 e nel quale sono indicate le modalità attuative ed il cronoprogramma in relazione all'invio dei flussi ed alle prescrizioni in forma elettronica;

Ritenuto di dovere, pertanto, avviare la sostituzione graduale dell'utilizzo delle ricette in formato cartaceo relative alle prescrizioni di farmaci con quelle equivalenti in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221;

Decreta:

Art. 1

Al fine di adempiere a quanto previsto nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 e nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, è avviata, a decorrere dal 16 settembre 2013, la sostituzione dell'utilizzo delle ricette in formato cartaceo relative alle prescrizioni di farmaci con quelle equivalenti in formato elettronico de-materializzato da prodursi in modalità sincrona a fronte del verificarsi di ogni evento prescrittivo.

Art. 2

I medici prescrittori a decorrere dal 16 settembre 2013 sono tenuti ad inviare le prescrizioni elettroniche de-materializzate di farmaci al Sistema di accoglienza centrale del Ministero delle finanze, utilizzando l'apposita funzione web disponibile sul sistema TS oppure in modalità webservice dai propri sistemi gestionali opportunamente modificati secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e successive variazioni e integrazioni disponibili nel sito www sistemats.it.

Art. 3

La compilazione della ricetta de-materializzata segue le stesse regole in vigore per le prescrizioni cartacee, compreso il limite del numero massimo di farmaci prescrivibili e l'eventuale esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria secondo le modalità previste dal decreto interministeriale il dicembre 2009.

Art. 4

Il medico prescrittore, a fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati della ricetta elettronica de-materializzata, rilascia all'assistito un promemoria cartaceo conforme alle specifiche del D.M. 2 novembre 2011, completo del numero di ricetta elettronica, del codice fiscale dell'assistito e dei dati della prescrizione.

Art. 5

Si intesta a tutti gli erogatori farmaceutici pubblici o privati accreditati l'obbligo di accettare il promemoria cartaceo, di verificare sul Sistema di accoglienza centrale l'esistenza della prescrizione inserita elettronicamente dal medico, di provvedere almeno alla presa in carico esclusiva della ricetta elettronica de-materializzata e, possibilmente, a comunicare i dati di erogazione, utilizzando l'apposita funzione web disponibile sul sistema TS o in modalità web-service dai propri sistemi gestionali opportunamente modificati secondo le specifiche tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2011 e successive variazioni e integrazioni disponibili nel sito www.sistemats.it.

Art. 6

La struttura di erogazione farmaceutica, in caso di indisponibilità tecnica ad accedere ai dati telematici della ricetta elettronica de-materializzata farmaceutica, segnala immediatamente l'anomalia al Sistema tessera sanitaria secondo le modalità che verranno rese note, garantisce la consegna del/i farmaco/i secondo quanto riportato nel promemoria cartaceo e si impegna a trasmettere telematicamente i dati dell'erogazione al Sistema di accoglienza centrale il prima possibile successivamente al ripristino delle normali condizioni di lavoro.

Art. 7

La struttura di erogazione farmaceutica, oltre ad erogare la ricetta elettronica secondo le norme del D.M. 2 novembre 2011, fino a nuova disposizione invia gli stessi dati nel flusso relativo al comma 5, art. 50 della legge n. 326/2003, secondo le norme e il tracciato già in uso per le ricette cartacee del S.S.N.

Art. 8

La struttura di erogazione farmaceutica ritira il promemoria cartaceo ad erogazione avvenuta. La rendicontazione alle aziende sanitarie provinciali dei pro-memoria debitamente corredati dalle fustelle relative ai farmaci erogati, sarà disciplinata da apposita successiva circolare.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e sarà, inoltre, pubblicato nel sito internet dell'Assessorato.

Palermo, 12 agosto 2013.

SAMMARTANO