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LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 14

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 agosto 2013, n. 37

Disposizioni in materia di proroghe.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroghe di contratti a tempo determinato del personale dell'Amministrazione regionale

1. All'articolo 36, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 11.525 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1003 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2

Prosecuzione di contratti a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. All'articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 85.589 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1002 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole "31 luglio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013".

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 362 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell' U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3

Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli Enti parco, delle Camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP

1. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 le parole ‘31 luglio 2013' sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore degli Enti parco, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa complessiva di 134 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 2013.

CROCETTA

BIANCHI

Assessore regionale per l'economia