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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 2 agosto 2013

G.U.R.S. 23 agosto 2013, n. 39

Direttive in materia di concessioni pascolo.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 574/Area 1°/SG del 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";

Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e in particolare gli articoli 14 e 15 secondo i quali, al fine di promuovere le vocazioni produttive e salvaguardare il paesaggio agrario e forestale, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

Considerato che la presenza attiva degli allevamenti in maniera razionale ed equilibrata svolge un'azione di presidio e vigilanza del territorio costituendo, insieme alle attività agronomiche e selvicolturali di controllo delle erbe infestanti e di rinettamento del terreno, un elemento di tutela e prevenzione nei riguardi degli incendi e di salvaguardia da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Ritenuto di riconoscere tale importante ruolo dell'allevamento e di incentivarne e accrescere tale funzione avente finalità sociali;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, per il tramite dei propri uffici provinciali, effettua una ricognizione sulle superfici demaniali gestite al fine di individuare ulteriori aree da destinare a nuove concessioni pascolo, che saranno assegnate attraverso procedure di evidenza pubblica con priorità per giovani agricoltori ai sensi della normativa comunitaria.

Art. 2

I contratti di concessione pascolo stipulati e da stipulare prevederanno, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228, la formula "Convenzioni con le pubbliche amministrazioni" in cui l'allevatore si impegna a garantire:

- la difesa delle superfici assegnate dall'incendio;

- il mantenimento di buone condizioni agronomiche e silvocolturali delle superfici assegnate attraverso una razionale rotazione dei turni di pascolamento.

In considerazione della funzione di tutela e salvaguardia del territorio svolto dagli allevatori nelle superfici pascolive demaniali, il canone viene ridotto a decorrere dall'annualità in corso del 50%; i maggiori importi già versati per i canoni di concessione dell'annualità in corso saranno oggetto di conguaglio con la prossima annualità.

Art. 3

La durata dei contratti di cui al precedente articolo può essere poliennale in funzione degli impegni che il concessionario assume per finalità agroambientali di cui alla normativa comunitaria, previo accertamento delle condizioni agronomiche e silvocolturali delle superfici oggetto di concessione e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.

Il mancato rispetto degli impegni dell'allevatore comporterà la risoluzione della convenzione.

Art. 4

In considerazione dell'interesse nazionale e dell'attività sociale riconosciuta all'apicoltura dalla legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 " Disciplina dell'apicoltura" ed particolare dagli articoli 1 e 7 e per le finalità richiamate dall'articolo 3 del presente decreto, a decorrere dall'annualità 2014 non è più dovuto il canone di concessione del suolo demaniale per la collocazione delle arnie.

Art. 5

Nella stipula dei contratti saranno verificati i requisiti dei beneficiari con particolare riferimento alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Non si procederà altresì alla stipula con soggetti che non risultano in regola con la normativa sanitaria degli allevamenti.

Gli uffici periferici pubblicheranno nel sito internet l'elenco dei beneficiari e interesseranno gli ispettorati forestali per la vigilanza connessa ai compiti di istituto.

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nei contratti di concessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto di concessione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 2 agosto 2013.

CARTABELLOTTA