
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 4 luglio 2013.
G.U.R.S. 2 agosto 2013, n. 36
Modifiche all'avviso pubblico di selezione con procedura graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 - PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n C(2007)4249 del 7 settembre 2007;
Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le "linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. "adottate con deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il D.A. n. 2980 del 10 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. 1, foglio 328, di approvazione delle direttive, concernenti le modalità e le procedure per la concessione degli aiuti agli investimenti, promossi da piccole e medie imprese del settore artigianale, previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee d'intervento 1 e 5;
Visto il D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, di approvazione del bando di selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e il successivo decreto n. 488 del 17 marzo 2012, con il quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, nonché integrato l'allegato 10 del bando "Elenco delle attività ammissibili";
Visto il D.D.G. n. 983/9 dell'8 maggio 2013, con il quale al bando di selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, approvato con il precitato D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 e modificato con il D.D.G. n. 488 del 17 marzo 2012, sono state apportate alcune modifiche, integrazioni e rettifiche;
Visti i commi 5 e 6 dell'art. 5 dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, come modificato dal D.D.G. n. 983/9 dell'8 maggio 2013, che prescrivono l'ammissibilità delle spese regolate esclusivamente a mezzo bonifico bancario;
Visto l'art. 10 del precitato avviso pubblico laddove è prevista la revoca del contributo concesso per "mancata presentazione del bonifico bancario, attestante l'avvenuto pagamento dei lavori e/o delle forniture, a fronte dell'emissione di regolare fattura, con denaro tratto da conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell'investimento proposto";
Visto il comma 1 dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136, il quale dispone che: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";
Visto l'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il comma 5 dello stesso ai sensi del quale: "l'espressione: "eseguiti sistemi diversi" di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: "possono essere utilizzati anche strumenti diversi" di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria";
Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fra gli strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale individua, le RiBa, i servizi di addebito diretto (RID e SEBA), le carte di pagamento e gli assegni, purché, comunque, tratti sul conto dedicato;
Ritenuto opportuno, a parziale modifica dei commi 5 e 6 dell'art. 5 e dell'art. 10 dell'avviso pubblico in argomento, ricomprendere, fra gli strumenti di pagamento tutti quelli individuati dalla superiore determinazione dell'Avcp come idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, purché tratti sul conto dedicato e secondo le condizioni esplicitate nella suddetta determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Decreta:
Articolo Unico
A parziale modifica dei commi 5 e 6 dell'art. 5 "Spese ammissibili" e dell'art. 10 "Revoche e sanzioni" dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, e successive modifiche ed integrazioni, rientrano fra gli strumenti di pagamento ammissibili, differenti dal bonifico bancario, quelli che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha ritenuto idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, purché tratti sul conto dedicato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso disponibile nel sito wvw.euroinfosicilia.it e nel sito del Dipartimento regionale delle attività produttive.
Palermo, 4 luglio 2013.
FERRARA