
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 24 agosto 2013, n. 198, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 72/2013, non convertite in legge.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2013, n. 72
G.U.R.I. 25 giugno 2013, n. 147
Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 24 agosto 2013, n. 198, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 72/2013, non convertite in legge.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili dal citato decreto-legge n. 35 del 2013 residuano risorse finanziarie;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle regioni sottoposte alla procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
EMANA
il seguente decreto-legge:
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 24 agosto 2013, n. 198, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 72/2013, non convertite in legge.
1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 24 agosto 2013, n. 198, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 72/2013, non convertite in legge.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 2013
NAPOLITANO
LETTA, Presidente del Consiglio dei ministri
SACCOMANNI, Ministro dell'economia e delle finanze
LORENZIN, Ministro della salute
DELRIO, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI