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N.d.R. Il PRIS di cui al presente decreto è stato SOSTITUITO dalla Procedura approvata dall'art. 1 del D.A. Salute 18 settembre 2015.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2013

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 giugno 2013, n. 30

Autorità competente - Integrazione PRIS 2013.

N.d.R. Il PRIS di cui al presente decreto è stato SOSTITUITO dalla Procedura approvata dall'art. 1 del D.A. Salute 18 settembre 2015.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Visto il decreto del Ministero della salute del 27 febbraio 2008 relativo all'attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il Piano nazionale integrato 2011-2014 approvato in Conferenza Stato-Regioni con l'Intesa del 16 dicembre 2010;

Visto il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014" che all'articolo 3 prevede l'integrazione dello stesso con specifici decreti o disposizioni dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il D.A. n. 1167/12 del 18 giugno 2012 di integrazione del "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014";

Viste le risultanze del Programma di audit 2011 e 2012;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 avente per oggetto "Sicurezza alimentare. Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 18 della legge n. 689/81.

Rettifica della nota n. 10507 del 7 febbraio 2012" (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 9, parte I, del 22 febbraio 2013);

Visto il D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013 di recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;

Visti i curricula del personale AA.SS.PP. necessari per l'accertamento dei requisiti per svolgere attività di auditor e/o lead auditor ai sensi dell'art. 4, par. 6 del regolamento CE n. 882/2004, della decisione n. 677/2006 cap. 6.6. "Competenza degli auditor", della norma UNI EN ISO 19011 "Principi dell'attività di audit e competenza degli auditor", del D.D.S. n. 318/11 del 25 febbraio 2011 e dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" recepito con D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013;

Considerato che i curricula del personale AA.SS.PP. soddisfano i criteri di cui alla procedura regionale "SAPDAU01. I02 - Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici - REV. 0 e REV. 1";

Considerato che le procedure per la realizzazione degli audit approvate con D.D.S. n. 318/11 del 25 febbraio 2011 devono essere aggiornate in funzione della nuova normativa nazionale e regionale;

Considerato che il monitoraggio sulla radioattività ambientale e sugli alimenti è esercitato dal Ministero dell'ambiente e della sanità (decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995);

Considerato che il "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei prodotti alimentari" deve essere protratto fino al 2014 per farlo coincidere con durata temporale del PRIS;

Considerato che il "Piano di controllo ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito" deve essere protratto fino al 2014 per farlo coincidere con durata temporale del PRIS;

Considerato che è necessario fare chiarezza circa le funzioni dell'autorità competente ai sensi del decreto legislativo n. 146/2001, del regolamento CE n. 882/2004, del decreto legislativo n. 193/2007, decreto legislativo n. 142/2009, decreto legislativo n. 186/2012;

Considerato che la normativa comunitaria e nazionale nel settore della sicurezza alimentare e della sanità animale è in continua evoluzione;

Considerato che il PRIS è un documento programmatico generale che necessita di una continua armonizzazione con la normativa cogente e con le risultanze dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti regionali e provinciali;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione del "PRIS 2012-2014";

Decreta:

N.d.R. Il PRIS di cui al presente decreto è stato SOSTITUITO dalla Procedura approvata dall'art. 1 del D.A. Salute 18 settembre 2015.

Art. 1

Autorità competente

Le funzioni di autorità competente, demandate alle aziende sanitarie locali dall'art. 2 del decreto legislativo n. 193/2007, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 142/2009 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 186/2012, nonché le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001, sono attribuite ai direttori generali delle AA.SS.PP.

Essi esercitano le funzioni di cui al capo 1 del regolamento CE n. 882/2004 e adottano le misure e le azioni di cui all'articolo 54 del medesimo regolamento direttamente o delegando il direttore del dipartimento di prevenzione, in conformità agli standard dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 46/CSR).

L'azienda sanitaria provinciale è anche l'organo preposto a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81, ad emettere l'ordinanza di archiviazione o d'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 18 della legge n. 689/81, anche in relazione alla sicurezza alimentare di cui all'art. 55 del regolamento CE n. 882/2004 e dell'art. 6 del decreto legislativo 193/2007.

A tal fine il direttore generale della A.S.P. dovrà individuare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un ufficio con le adeguate competenze legali ed amministrative cui delegare le funzioni, distinto dal dipartimento di prevenzione per evitare il conflitto di interesse di cui all'art. 5 del regolamento CE n. 882/2004.

N.d.R. Il PRIS di cui al presente decreto è stato SOSTITUITO dalla Procedura approvata dall'art. 1 del D.A. Salute 18 settembre 2015.

Art. 2

Integrazione PRIS "Sicurezza alimentare"

Il "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014" approvato con D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012, integrato nel 2012 con D.A n. 1167/12 viene integrato nella parte dell'allegato 2 "Sicurezza alimentare" come specificato all'articolo 3.

N.d.R. Il PRIS di cui al presente decreto è stato SOSTITUITO dalla Procedura approvata dall'art. 1 del D.A. Salute 18 settembre 2015.

Art. 3

Allegati al PRIS

Il "Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-2014" viene integrato con l'allegato 1.1 " REV. 2 Procedura regionale per l'esecuzione degli audit ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE n. 882/2004 e REV 1 allegati alla procedura", con l'allegato 1.2 "Programma e gruppi di audit sull'autorità competente - 2013", con l'allegato 1.3 "Piano campionamento 2013-2014 monitoraggio radioattività negli alimenti", con l'allegato 1.4 "Controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei prodotti alimentari ai sensi del regolamento CE n. 1881/2006 contaminanti consolidato" e con l'allegato 1.5 "Controllo ufficiale sul tenore di iodio nel sale arricchito - Anno 2013 e 2014".

Il numero dei controlli ufficiali per l'anno 2013 viene ridotto del 50%.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato della salute/DASOE/Igiene degli alimenti e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 giugno 2013.

SAMMARTANO

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