
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 maggio 2013
G.U.R.S. 14 giugno 2013, n. 28
Modifiche, integrazioni e rettifiche al bando di selezione, con procedura a graduatoria, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 5.1.3.1, in favore delle imprese artigiane.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le "linee guida per l'attuazione del suddetto P.O." adottate con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il D.A. n. 2980 del 10 novembre 2009 registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. 1, foglio 328, di approvazione delle direttive, concernenti le modalità e le procedure per la concessione degli aiuti agli investimenti, promossi da piccole e medie imprese del settore artigianale, previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, in attuazione del programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 linee d'intervento 1 e 5;
Visto il D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bando di selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e il successivo D.D.G. n. 488 del 17 marzo 2012, con il quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, nonché integrato l'allegato 10 del bando "Elenco delle attività ammissibili";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; e in particolare il comma 1 dell'art. 4, che ha sostituito l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, modificando la denominazione di questo Assessorato, "da Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca", in "Assessorato regionale delle attività produttive";
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il comma 1 dell'articolo 119 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, sostituendo la cifra "100.000" con "500.000"; aumentando di tal guisa la soglia del contributo che determina l'obbligo per le società di capitale e cooperative beneficiarie di contributi pubblici di sottoporre a certificazione il bilancio d'esercizio;
Visto il comma 1 dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010 n. 136, il quale dispone che: "Per assicurare la tracciabililà dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni";
Visto l'art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha interpretato l'espressione "anche in via non esclusiva", di cui al superiore comma, nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate;
Rilevata, anche a seguito della ricezione di alcune faq, relativamente al bando in parola la presenza di alcune criticità, quali a titolo esemplificativo, la presenza, in caso di anticipazione con polizza fideiussoria, nella dicitura dell'importo da garantire, della maggiorazione dell'IVA, di cui, peraltro, non sussiste alcun cenno nelle previsioni recate dalle direttive approvate con il D.A. n. 2980 del 10 novembre 2009, e la necessità di apportare alcune integrazioni chiarificatrici, quale ad esempio l'individuazione dell'intervallo temporale cui le società di capitale e le cooperative devono sottoporre a certificazione i bilanci;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, opportuno procedere a rettificare alcune inesattezze verificatesi nella stesura dell'avviso, ovvero ad armonizzare od integrare alcune previsioni del bando e degli allegati, in osservanza alle normative frattanto intervenute;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, al bando di selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, approvato con il D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche, integrazioni e rettifiche:
1) la parola "esclusivamente" dell'ultimo rigo del penultimo capoverso, del punto 5 dell'art. 5 è sostituita con le parole "anche in via non esclusiva";
2) all'art. 9, comma 9, sono abrogate le parole: "+ IVA del totale delle agevolazioni concesse";
3) l'allegato 6, recante schema di polizza fideiussoria, è sostituito dal nuovo schema di polizza fideuissoria di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante;
4) all'art. 9, comma 2, le parole "superiori ad euro 100.000,00" sono sostituite dalle parole "superiori ad euro 500.000,00";
5) all'art. 9, comma 2, dopo le parole per "l'intera durata" sono aggiunte le parole "di realizzazione dell'investimento";
6) la lettera e) del comma 11 dell'art. 9 è così sostituita: "copia autentica degli estratti dei conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, all'investimento".
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso disponibile nel sito del dipartimento attività produttive e nel sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 8 maggio 2013.
FERRARA
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 28 maggio 2013 al n. 274.
Allegato 1
SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE IN ACCONTO DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO
(Il presente schema, con i necessari adattamenti, può essere utilizzato anche per l'erogazione delle altre quote ovvero, concluso l'investimento, a garanzia del mantenimento dello stesso)
Alla Regione Siciliana
Assessorato delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
via degli Emiri 45 - 90145 Palermo
Premesso che:
a) l'impresa........................ (in seguito indicata per brevità "Contraente"), rappresentante legale........................ nato a........................ il........................ con sede legale in........................, codice fiscale........................ partita IVA........................, iscritta presso il registro delle imprese di........................ al n. ........ del repertorio economico amministrativo, ed al n. ............... dell'albo delle imprese artigiane, ha presentato alla Regione Siciliana - Assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive, con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45, codice fiscale 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, "Assessorato"), una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1, attuato con bando approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 26 marzo 2010;
b) il dirigente generale del dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive con D.D.G. n. 1599/9 del 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 17 agosto 2012, di approvazione della graduatoria definitiva, ha ammesso a finanziamento il programma di investimento, per l'importo di euro........................, presentato dalla succitata impresa artigiana denominata (1) ........................;
c) che con D.D.G. (2), ........................ è stato concesso, in via provvisoria, alla contraente per la realizzazione del programma di investimenti riguardante la propria unità produttiva sita in........................ un contributo pari ad euro........................, da rendere disponibile in più quote, secondo le condizioni, i termini e le modalità indicati in detto decreto di concessione;
d) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi del decreto di cui al precedente punto b), di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta d'importo complessivo di euro........................ (3) pari al (4)..........% del contributo complessivo concesso più interessi e spese, e che avrà durata massima di 36 mesi, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del decreto di concessione o fino al ricevimento di una dichiarazione scritta da parte del Dipartimento delle attività produttive che svincola totalmente la garanzia previa verifiche, con esito positivo, della compiuta realizzazione del programma di investimenti previsti ed esame della documentazione di spesa prodotta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato ove risultasse che l'impresa beneficiaria non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
e) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni per l'importo di euro........................ secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
f ) la banca............../società di assicurazione.............../società finanziaria........................ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
j) la banca............../società di assicurazione.................../società finanziaria........................ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
k) la banca................/società di assicurazione..................../società finanziaria..................................... ha sempre onorato i propri impegni con
l'ente garantito;
Tutto ciò premesso
che forma parte integrante del presente atto
La sottoscritta........................ (in seguito indicata per brevità banca o società) con sede legale in........................, iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. .................., iscritta all'albo/elenco........................, a mezzo dei sottoscritti signori:
-........................ nato a........................ il........................;
-........................ nato a........................ il........................;
nella loro rispettiva qualità di........................, domiciliata presso........................; casella di P.E.C. ........................; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del contraente ed a favore dell'Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive, (in seguito indicato per brevità "Ente garantito") per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di euro........................ corrispondente alla prima (5) quota di contributo, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Dipartimento, alle seguenti
Condizioni generali
Articolo 1
Oggetto della garanzia
La "società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di euro erogata a titolo di anticipazione al "contraente".
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Dipartimento.
Articolo 2
Durata della garanzia e svincolo
La presente garanzia avrà durata iniziale di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, ed avrà durata massima sino al ricevimento della lettera liberatoria da parte del Dipartimento così come previsto al superiore d) e pertanto fino al.....................
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'ente garantito, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al..................
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata, parzialmente o totalmente prima di tale scadenza dall'"ente garantito" con una dichiarazione scritta da parte del Dipartimento che attesti la parziale o compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca.
Articolo 3
Pagamento del rimborso e rinunce
La "società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "società", così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A/R.
La "società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "contraente" fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 codice civile nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
Articolo 4
Inefficacia di clausole limitative della garanzia
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
Articolo 5
Requisiti soggettivi
La "società" dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385:
1) se banca di essere iscritto all'albo presso la Banca d'Italia;
2) se impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
3) se società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia;
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
Articolo 6
Delle comunicazioni alla "società"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A/R o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
Articolo 7
Foro competente
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Palermo.
Il fideiussore
........................
(Firma autenticata)
Il contraente
..................................
(Firma autenticata)
Nota: La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui sopra e sottoscritta con autentica notarile delle firme, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della stessa con conseguenti contestazioni e/o ritardi nelle erogazioni.
(1) Ragione sociale dell'impresa partecipante al progetto ammesso a finanziamento al quale si riferisce la garanzia fideiussoria; se trattasi di ATS o ATI specificare la ragione sociale dell'impresa capofila.
(2) Indicare numero e data del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto.
(3) Indicare l'ammontare dell'importo da garantire di nonna pari all'importo dell'acconto richiesto.
(4) Indicare l'incidenza percentuale dell'importo garantito rispetto all'importo totale del finanziamento pubblico di norma corrispondente alla percentuale di acconto richiesto a garanzia del quale viene stipulata la polizza fideiussoria.
(5) la dizione va modificata coerentemente alla finalità, il presente schema è infatti replicabile con i necessari adattamenti anche per l'erogazione delle altre quote ovvero, concluso l'investimento, a garanzia del mantenimento dello stesso.