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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2013, n. 66

G.U.R.I. 13 giugno 2013, n. 137

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che prevede la ripartizione di un incentivo proporzionale all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, individuando tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione, nonchè rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione nel dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione del predetto incentivo;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recanti il recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e n. 251, recanti il recepimento dell'accordo sindacale (biennio economico 2008-2009), rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rilevato che il predetto art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 trova applicazione anche nei confronti del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Considerato che la specificità delle funzioni e dell'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, rendono necessario procedere all'emanazione di un apposito regolamento che riguardi esclusivamente il dipartimento stesso;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 11 novembre 2008 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente, nonchè con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente. del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/2013/12 del 20 marzo 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", e si applica nei casi di attività professionali svolte a cura del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per la realizzazione di lavori.

2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi, l'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto per lo svolgimento della parte relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 92, comma 5, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dei lavori, graduata come meglio indicato nei successivi articoli.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti per le attività del responsabile del procedimento e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonchè dei loro collaboratori.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazioni di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).

Art. 3

Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali, l'incentivo è calcolato nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti sull'importo posto a base di gara, aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche.

2. L'importo dell'incentivo non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Individuazione del personale

1. Gli affidamenti delle attività di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice sono effettuati dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, preposto alla struttura competente, o da altro dirigente da lui delegato, garantendo una opportuna rotazione e tenendo conto delle professionalità presenti nell'ufficio.

2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione del presente regolamento nonchè il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento degli incarichi individua i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori, del collaudo o della certificazione della regolare esecuzione e quelli che partecipano o collaborano a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento.

4. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 5, dell'art. 92 del codice il personale formalmente incaricato delle attività di:

a) responsabile del procedimento;

b) ideazione e coordinamento generale in caso di progettazione integrale come definita dall'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

c) progettazione e che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assume la responsabilità professionale dei propri atti, firmando i relativi elaborati;

d) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

e) direzione lavori;

f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico o certificato di regolare esecuzione, per i quali non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

g) di collaboratore alla predisposizione degli atti che, pur non sottoscrivendo i relativi elaborati, partecipa, mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e, comunque, alle attività connesse e finalizzate alla realizzazione dell'opera pubblica, previa asseverazione del responsabile unico del procedimento, su concorde avviso del dirigente dell'ufficio attuatore di cui al comma 1.

5. Il personale incaricato della progettazione, e quello che partecipa nelle varie fasi, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

Art. 5

Determinazione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, per determinare la somma dell'incentivo da corrispondere al personale di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento è così determinata:

a) per progetti di importo fino a euro un milione l'incentivo è attribuito per intero;

b) per progetti di importo compreso tra euro un milione ed euro cinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 5%;

c) per progetti di importo compreso tra euro cinque milioni ed euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 10%

d) per progetti di importo superiore a euro venticinque milioni l'incentivo previsto è ridotto del 15%;

3. Le riduzioni dell'incentivo di cui al comma precedente si applicano sulla sola parte risultante dalla differenza tra il massimo e il minimo delle cifre sopra indicate.

Art. 6

Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo determinato in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente regolamento è ripartito per ogni singola opera o lavoro secondo le percentuali indicate nelle tabelle allegate che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Per i progetti di importo superiore ad euro un milione è possibile attribuire una maggiorazione dell'incentivo, fino a raggiungere il massimo stabilito, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle ipotesi di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: quando alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici quali impianti, strutture, indagini e prove;

b) per accertamenti e indagini: nel caso di ristrutturazione, adeguamento e completamento di edifici esistenti e in generale quando gli studi preliminari eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative o logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi particolari, soluzioni innovative o sperimentali;

d) progettazione per stralci: nel caso di difficoltà o di maggior impegno richiesto dalla progettazione per stralci funzionali.

3. L'attribuzione del maggior incentivo è disposta dal dirigente di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento a seguito di formale proposta, adeguatamente motivata, del responsabile del procedimento.

4. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

5. Il dirigente della struttura competente può, altresì, attribuire l'incentivo, in misura ridotta proporzionalmente, nei seguenti casi:

a) modifica o revoca dell'incarico, tenuto conto dei lavori eseguiti e della causa della modifica o della revoca dell'incarico;

b) lavori non eseguiti per ragioni indipendenti da errori od omissioni progettuali, pur essendo stata effettuata la progettazione;

c) lavori sospesi per un periodo di tempo superiore a sei mesi.

Art. 7

Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga l'indispensabile necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento e ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo e, ove già corrisposto, esso dovrà essere recuperato.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La corresponsione dell'incentivo è effettuata dal dirigente preposto alla struttura competente per la realizzazione dei lavori pubblici, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento, previa verifica della relazione a lui trasmessa dal responsabile del procedimento, nella quale sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, adeguatamente motivate.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento a tutti i lavori il cui progetto esecutivo risulti approvato dopo la suddetta data e per i quali siano state previste ed accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2013

Registro n. 4 Interno, foglio n. 32