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N.d.R.: La presente raccomandazione è ABROGATA dalla Raccomandazione (UE) 2021/2279.

RACCOMANDAZIONE N. 2013/179/UE DELLA COMMISSIONE, 9 aprile 2013

G.U.U.E. 4 maggio 2013, n. L 124

Raccomandazione relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: La presente raccomandazione è ABROGATA dalla Raccomandazione (UE) 2021/2279.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191 e l'articolo 292, considerando quanto segue:

1) Per numerosi operatori che partecipano al processo decisionale nel settore ambientale è indispensabile disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.

2) L'attuale proliferazione di metodi e iniziative diversi destinati a valutare e comunicare le prestazioni ambientali generano confusione e una certa diffidenza nei confronti delle informazioni sulle prestazioni ambientali. Tale proliferazione può comportare anche costi supplementari per le imprese, se esse sono tenute a misurare le prestazioni ambientali dei prodotti o dell'organizzazione in base ai diversi metodi in uso presso le autorità pubbliche, i partner commerciali, le iniziative private e gli investitori. Tali costi riducono la possibilità di scambi transfrontalieri di prodotti "verdi". Vi è il rischio che il mercato dei prodotti verdi diventi ancor più inefficiente (1).

3) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale"(2) riconosce la necessità di tenere conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita di un prodotto in modo integrato.

4) Le conclusioni del Consiglio su "Gestione sostenibile dei materiali e produzione e consumo sostenibili" del 20 dicembre 2010 (3), invitavano la Commissione a elaborare una metodologia comune per la valutazione quantitativa degli impatti ambientali dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita, a sostegno della valutazione e dell'etichettatura dei prodotti stessi.

5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (4) annunciava che si sarebbe esaminata la possibilità di definire una metodologia europea comune per la valutazione e l'etichettatura dei prodotti, al fine di affrontare la questione del loro impatto ambientale, in particolare le emissioni di CO2. La necessità di una tale iniziativa è stata ribadita nei due atti successivi relativi al mercato unico (5).

6) La comunicazione "Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita" sottolinea che i consumatori hanno il diritto di conoscere l'impatto ambientale nel corso del ciclo di vita dei prodotti che intendono acquistare e devono essere aiutati a individuare le opzioni realmente sostenibili. La comunicazione afferma che la Commissione metterà a punto metodologie armonizzate per valutare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese come base per fornire informazioni affidabili ai consumatori.

7) La comunicazione intitolata "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale" (6) menziona il fatto che la Commissione sta esaminando le migliori modalità per integrare i prodotti e i servizi verdi nel mercato interno, includendovi la misurazione dell'impronta ambientale.

8) Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (7), la Commissione europea mirava a istituire un approccio metodologico comune per consentire agli Stati membri e al settore privato di valutare, comunicare e confrontare le prestazioni ambientali dei prodotti, dei servizi e delle imprese sulla base di una valutazione approfondita degli impatti ambientali nel corso del ciclo di vita ("impronta ambientale").

9) Lo stesso documento invitava gli Stati membri a mettere a punto incentivi che incoraggiassero una grande maggioranza delle imprese a misurare, confrontare e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse in maniera sistematica.

10) In risposta a tali esigenze di natura politica, la Commissione ha messo a punto due metodologie per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni in base a metodi esistenti e ampiamente riconosciuti. La comunicazione "Costruire il mercato unico dei prodotti verdi" delinea un quadro per svilupparli ulteriormente e per affinare le metodologie con la partecipazione di numerosi portatori di interessi (tra cui l'industria e in particolare le PMI) attraverso test. I test esploreranno inoltre le possibili soluzioni a sfide di natura pratica, quali l'accesso ai dati relativi al ciclo di vita, e la qualità degli stessi, o metodi di verifica efficaci sul piano dei costi.

11) Obiettivo finale dell'iniziativa è superare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i diversi metodi disponibili per misurare le prestazioni ambientali. La Commissione ritiene che per l'applicazione obbligatoria occorra fare ulteriori passi avanti per ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Dato che qualsiasi nuovo metodo comporterebbe costi iniziali, la Commissione raccomanda alle imprese che decidono di applicare la metodologia su base volontaria di farlo dopo averne valutato attentamente l'impatto sulla propria competitività e consiglia agli Stati membri che utilizzano la metodologia di valutarne i costi e i benefici per le imprese.

12) La Commissione lavora allo sviluppo di approcci adeguati alle esigenze specifiche dei settori e delle categorie di prodotti, in linea con le prescrizioni dei metodi che definiscono l'impronta ambientale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti complessi, delle filiere flessibili e dei mercati dinamici.

13) Raccomandando l'uso dei metodi per determinare l'impronta ambientale agli Stati membri, alle imprese private e alle associazioni, ma anche agli operatori di sistemi di misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali e agli investitori, la Commissione punta a ridurre la molteplicità dei metodi e delle etichette, nell'interesse sia dei fornitori che degli utilizzatori delle informazioni in materia di prestazioni ambientali. Ai fini di una maggiore chiarezza, i potenziali settori di applicazione sono inclusi nell'allegato I della presente raccomandazione.

14) La Commissione osserva che, sebbene l'iniziativa si focalizzi sugli impatti ambientali, nel contesto globale anche altri indicatori di prestazione, quali gli impatti economici e sociali, nonché le questioni legate all'occupazione svolgono un ruolo sempre più importante e hanno anche effetti di compensazione. La Commissione seguirà da vicino questi sviluppi e altre metodologie internazionali (quali la Global Reporting Initiative/Sustainability Reporting Guidance).

15) La maggior parte delle PMI non dispone delle competenze e delle risorse necessarie per soddisfare i requisiti in materia di informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita. Pertanto, gli Stati membri e le associazioni di settore dovrebbero fornire un sostegno alle PMI.

16) Parallelamente alla fase pilota saranno sviluppati strumenti di sostegno (criteri di qualità per le banche dati sull'analisi del ciclo di vita, sistemi di gestione dei dati, arbitrato scientifico, sistemi di verifica e di controllo della conformità, autorità di coordinamento) a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici. La Commissione conosce il mercato globale e terrà le organizzazioni internazionali informate in merito a questa iniziativa volontaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente raccomandazione promuove l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

1.2. La presente raccomandazione è indirizzata agli Stati membri e alle organizzazioni pubbliche e private che misurano o intendono misurare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti, servizi o della propria organizzazione o comunicano o intendono comunicare le informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita ai portatori di interessi privati, pubblici o della società civile nel mercato unico.

1.3. La presente raccomandazione non si applica all'attuazione della legislazione obbligatoria dell'UE che prevede una metodologia specifica per il calcolo delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a) "metodo di determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (di seguito PEF)": metodo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo di vita di un prodotto, come stabilito nell'allegato II;

b) "metodo di determinazione dell'impronta ambientale delle organizzazioni (di seguito OEF)": metodo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo di vita di un'organizzazione, come stabilito nell'allegato III;

c) "impronta ambientale del prodotto": il risultato di uno studio dell'impronta ambientale del prodotto basato sulla metodologia dell'impronta ambientale del prodotto;

d) "impronta ambientale dell'organizzazione": il risultato di uno studio dell'impronta ambientale dell'organizzazione basato sulla metodologia dell'impronta ambientale dell'organizzazione;

e) "prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita": misurazione quantificata delle potenziali prestazioni ambientali, tenendo conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita di un prodotto o di un'organizzazione dal punto di vista della catena di approvvigionamento;

f) "comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita": la divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, anche ai partner commerciali, agli investitori, agli organismi pubblici o ai consumatori;

g) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o loro parti o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie;

h) "programma": iniziativa a scopo di lucro o non di lucro adottata da imprese private o da un'associazione di imprese private, da un partenariato pubblico/privato o da organizzazioni non governative che richiede la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

i) "associazione di settore": organizzazione che rappresenta le imprese private che sono membri dell'organizzazione o società private appartenenti a un settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

j) "comunità finanziaria": tutti i soggetti che forniscono servizi finanziari (comprese le consulenze finanziarie), tra cui le banche, gli investitori e le compagnie assicurative;

k) "dati relativi al ciclo di vita": informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto, organizzazione o altro riferimento. Si tratta di metadati descrittivi e dell'inventario quantitativo del ciclo di vita nonché dei dati sulla valutazione d'impatto nel corso del ciclo di vita;

l) "dati relativi all'inventario nel ciclo di vita": input e output qualificati per un prodotto o un'organizzazione nel proprio ciclo di vita, dati specifici (misurati o rilevati direttamente) o generici (misurati o rilevati indirettamente, medi).

3. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF NELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri dovrebbero:

3.1. utilizzare le metodologie PEF o OEF nelle politiche su base volontaria che implicano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni, ove necessario, garantendo al contempo che tali politiche non ostacolino la libera circolazione delle merci nel mercato unico;

3.2. ritenere valide le informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita o le dichiarazioni basate sull'uso delle metodologie PEF o OEF nei sistemi nazionali che comportano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni;

3.3. compiere sforzi per aumentare la disponibilità di dati di alta qualità relativi al ciclo di vita, mediante azioni volte a sviluppare, esaminare e mettere a disposizione banche dati nazionali e contribuire ad alimentare le banche dati pubbliche esistenti, in base alle prescrizioni in termini di qualità dei dati stabilite nelle metodologie PEF e OEF;

3.4. fornire alle PMI assistenza e strumenti che consentano loro di misurare e migliorare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione in base alle metodologie PEF o OEF;

3.5. promuovere l'uso della metodologia OEF per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita delle organizzazioni pubbliche.

4. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF DA PARTE DELLE IMPRESE E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE

Le imprese e altre organizzazioni private che decidono di misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione dovrebbero:

4.1. utilizzare le metodologie PEF e OEF per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione;

4.2. contribuire alla revisione delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati di elevata qualità sul ciclo di vita, quanto meno conformi alle prescrizioni di qualità dei dati stabilite dalle metodologie PEF o OEF;

4.3. prendere in considerazione la possibilità di offrire sostegno alle PMI nelle rispettive catene di approvvigionamento per far sì che forniscano informazioni basate sulle metodologie PEF e OEF e migliorino le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei loro prodotti e della loro organizzazione. Le associazioni di settore dovrebbero:

4.4. promuovere l'uso delle metodologie PEF e OEF tra i propri soci;

4.5. contribuire alla revisione delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati di elevata qualità sul ciclo di vita, quanto meno conformi alle prescrizioni di qualità dei dati stabilite dalle metodologie PEF o OEF;

4.6. fornire alle PMI strumenti semplificati di calcolo e competenze che consentano loro di calcolare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione in base alle metodologie PEF o OEF.

5. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF NEI PROGRAMMI RELATIVI ALLA MISURAZIONE O COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NEL CORSO DEL CICLO DI VITA

I programmi relativi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dovrebbero:

5.1. utilizzare le metodologie PEF e OEF come metodo di riferimento per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

6. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF DA PARTE DELLA COMUNITA' FINANZIARIA

I membri della comunità finanziaria, se del caso, dovrebbero:

6.1. promuovere l'uso delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nel ciclo di vita calcolate in base alle metodologie PEF o OEF nella valutazione dei rischi finanziari connessi alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

6.2. promuovere l'uso di informazioni basate su studi OEF nelle proprie valutazioni dei livelli di prestazione per la componente ambientale degli indici di sostenibilità.

7. VERIFICA

7.1. Gli studi PEF e OEF che devono essere utilizzati per scopi di comunicazione devono essere verificati in base ai criteri di revisione delle metodologie PEF e OEF.

7.2. La verifica dovrebbe essere improntata ai seguenti principi:

a) un elevato livello di credibilità della misurazione e della comunicazione;

b) la proporzionalità dei costi e dei benefici della verifica rispetto all'uso previsto dei risultati PEF e OEF;

c) la verificabilità dei dati relativi al ciclo di vita e la tracciabilità dei prodotti e delle organizzazioni.

8. COMUNICAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE

8.1. Gli Stati membri sono invitati a comunicare ogni anno alla Commissione le misure adottate alla luce della presente raccomandazione. Le prime informazioni dovrebbero essere trasmesse un anno dopo l'adozione della presente raccomandazione. Le informazioni trasmesse dovrebbero comprendere:

a) le modalità con cui le metodologie PEF e OEF sono utilizzate nelle iniziative politiche;

b) il numero di prodotti e organizzazioni oggetto dell'iniziativa;

c) gli incentivi relativi alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

d) le iniziative relative all'elaborazione di dati di qualità elevata sul ciclo di vita;

e) l'assistenza offerta alle PMI per la fornitura di informazioni ambientali nel corso del ciclo di vita e per il miglioramento delle loro prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

f) eventuali problemi od ostacoli rilevati nell'utilizzo delle metodologie.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2013

Per la Commissione

Janez POTOCNIK

Membro della Commissione

ALLEGATI

(1)

Valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione

"Costruire il mercato unico dei prodotti verdi: promuovere informazioni migliori e credibili sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni. (SWD(2013) 111 definitivo).

(2)

COM(2003) 302 definitivo.

(3)

Riunione n. 3 061 del Consiglio "Ambiente", Bruxelles, 20 dicembre 2010.

(4)

COM(2010) 608 definitivo/2.

(5)

COM(2011) 206 definitivo - L'Atto per il mercato unico -Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. "Insieme per una nuova crescita", e COM(2012) 573 final "L'Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita".

(6)

COM(2012) 582 final.

(7)

COM(2011) 571 definitivo.

N.d.R.: La presente raccomandazione è ABROGATA dalla Raccomandazione (UE) 2021/2279.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191 e l'articolo 292, considerando quanto segue:

1) Per numerosi operatori che partecipano al processo decisionale nel settore ambientale è indispensabile disporre di informazioni e misurazioni affidabili e corrette sulla prestazione ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.

2) L'attuale proliferazione di metodi e iniziative diversi destinati a valutare e comunicare le prestazioni ambientali generano confusione e una certa diffidenza nei confronti delle informazioni sulle prestazioni ambientali. Tale proliferazione può comportare anche costi supplementari per le imprese, se esse sono tenute a misurare le prestazioni ambientali dei prodotti o dell'organizzazione in base ai diversi metodi in uso presso le autorità pubbliche, i partner commerciali, le iniziative private e gli investitori. Tali costi riducono la possibilità di scambi transfrontalieri di prodotti "verdi". Vi è il rischio che il mercato dei prodotti verdi diventi ancor più inefficiente (1).

3) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Politica integrata dei prodotti - Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale"(2) riconosce la necessità di tenere conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita di un prodotto in modo integrato.

4) Le conclusioni del Consiglio su "Gestione sostenibile dei materiali e produzione e consumo sostenibili" del 20 dicembre 2010 (3), invitavano la Commissione a elaborare una metodologia comune per la valutazione quantitativa degli impatti ambientali dei prodotti nel corso del loro intero ciclo di vita, a sostegno della valutazione e dell'etichettatura dei prodotti stessi.

5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (4) annunciava che si sarebbe esaminata la possibilità di definire una metodologia europea comune per la valutazione e l'etichettatura dei prodotti, al fine di affrontare la questione del loro impatto ambientale, in particolare le emissioni di CO2. La necessità di una tale iniziativa è stata ribadita nei due atti successivi relativi al mercato unico (5).

6) La comunicazione "Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita" sottolinea che i consumatori hanno il diritto di conoscere l'impatto ambientale nel corso del ciclo di vita dei prodotti che intendono acquistare e devono essere aiutati a individuare le opzioni realmente sostenibili. La comunicazione afferma che la Commissione metterà a punto metodologie armonizzate per valutare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese come base per fornire informazioni affidabili ai consumatori.

7) La comunicazione intitolata "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale" (6) menziona il fatto che la Commissione sta esaminando le migliori modalità per integrare i prodotti e i servizi verdi nel mercato interno, includendovi la misurazione dell'impronta ambientale.

8) Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (7), la Commissione europea mirava a istituire un approccio metodologico comune per consentire agli Stati membri e al settore privato di valutare, comunicare e confrontare le prestazioni ambientali dei prodotti, dei servizi e delle imprese sulla base di una valutazione approfondita degli impatti ambientali nel corso del ciclo di vita ("impronta ambientale").

9) Lo stesso documento invitava gli Stati membri a mettere a punto incentivi che incoraggiassero una grande maggioranza delle imprese a misurare, confrontare e migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse in maniera sistematica.

10) In risposta a tali esigenze di natura politica, la Commissione ha messo a punto due metodologie per misurare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni in base a metodi esistenti e ampiamente riconosciuti. La comunicazione "Costruire il mercato unico dei prodotti verdi" delinea un quadro per svilupparli ulteriormente e per affinare le metodologie con la partecipazione di numerosi portatori di interessi (tra cui l'industria e in particolare le PMI) attraverso test. I test esploreranno inoltre le possibili soluzioni a sfide di natura pratica, quali l'accesso ai dati relativi al ciclo di vita, e la qualità degli stessi, o metodi di verifica efficaci sul piano dei costi.

11) Obiettivo finale dell'iniziativa è superare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i diversi metodi disponibili per misurare le prestazioni ambientali. La Commissione ritiene che per l'applicazione obbligatoria occorra fare ulteriori passi avanti per ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Dato che qualsiasi nuovo metodo comporterebbe costi iniziali, la Commissione raccomanda alle imprese che decidono di applicare la metodologia su base volontaria di farlo dopo averne valutato attentamente l'impatto sulla propria competitività e consiglia agli Stati membri che utilizzano la metodologia di valutarne i costi e i benefici per le imprese.

12) La Commissione lavora allo sviluppo di approcci adeguati alle esigenze specifiche dei settori e delle categorie di prodotti, in linea con le prescrizioni dei metodi che definiscono l'impronta ambientale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti complessi, delle filiere flessibili e dei mercati dinamici.

13) Raccomandando l'uso dei metodi per determinare l'impronta ambientale agli Stati membri, alle imprese private e alle associazioni, ma anche agli operatori di sistemi di misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali e agli investitori, la Commissione punta a ridurre la molteplicità dei metodi e delle etichette, nell'interesse sia dei fornitori che degli utilizzatori delle informazioni in materia di prestazioni ambientali. Ai fini di una maggiore chiarezza, i potenziali settori di applicazione sono inclusi nell'allegato I della presente raccomandazione.

14) La Commissione osserva che, sebbene l'iniziativa si focalizzi sugli impatti ambientali, nel contesto globale anche altri indicatori di prestazione, quali gli impatti economici e sociali, nonché le questioni legate all'occupazione svolgono un ruolo sempre più importante e hanno anche effetti di compensazione. La Commissione seguirà da vicino questi sviluppi e altre metodologie internazionali (quali la Global Reporting Initiative/Sustainability Reporting Guidance).

15) La maggior parte delle PMI non dispone delle competenze e delle risorse necessarie per soddisfare i requisiti in materia di informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita. Pertanto, gli Stati membri e le associazioni di settore dovrebbero fornire un sostegno alle PMI.

16) Parallelamente alla fase pilota saranno sviluppati strumenti di sostegno (criteri di qualità per le banche dati sull'analisi del ciclo di vita, sistemi di gestione dei dati, arbitrato scientifico, sistemi di verifica e di controllo della conformità, autorità di coordinamento) a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici. La Commissione conosce il mercato globale e terrà le organizzazioni internazionali informate in merito a questa iniziativa volontaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. La presente raccomandazione promuove l'utilizzo dei metodi per determinare l'impronta ambientale nelle politiche e nei programmi pertinenti connessi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

1.2. La presente raccomandazione è indirizzata agli Stati membri e alle organizzazioni pubbliche e private che misurano o intendono misurare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti, servizi o della propria organizzazione o comunicano o intendono comunicare le informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita ai portatori di interessi privati, pubblici o della società civile nel mercato unico.

1.3. La presente raccomandazione non si applica all'attuazione della legislazione obbligatoria dell'UE che prevede una metodologia specifica per il calcolo delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si intende per:

a) "metodo di determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (di seguito PEF)": metodo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo di vita di un prodotto, come stabilito nell'allegato II;

b) "metodo di determinazione dell'impronta ambientale delle organizzazioni (di seguito OEF)": metodo generale per misurare e comunicare il potenziale impatto ambientale nel corso del ciclo di vita di un'organizzazione, come stabilito nell'allegato III;

c) "impronta ambientale del prodotto": il risultato di uno studio dell'impronta ambientale del prodotto basato sulla metodologia dell'impronta ambientale del prodotto;

d) "impronta ambientale dell'organizzazione": il risultato di uno studio dell'impronta ambientale dell'organizzazione basato sulla metodologia dell'impronta ambientale dell'organizzazione;

e) "prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita": misurazione quantificata delle potenziali prestazioni ambientali, tenendo conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita di un prodotto o di un'organizzazione dal punto di vista della catena di approvvigionamento;

f) "comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita": la divulgazione di informazioni sulle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, anche ai partner commerciali, agli investitori, agli organismi pubblici o ai consumatori;

g) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o loro parti o combinazione di esse, con o senza personalità giuridica, pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie;

h) "programma": iniziativa a scopo di lucro o non di lucro adottata da imprese private o da un'associazione di imprese private, da un partenariato pubblico/privato o da organizzazioni non governative che richiede la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

i) "associazione di settore": organizzazione che rappresenta le imprese private che sono membri dell'organizzazione o società private appartenenti a un settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

j) "comunità finanziaria": tutti i soggetti che forniscono servizi finanziari (comprese le consulenze finanziarie), tra cui le banche, gli investitori e le compagnie assicurative;

k) "dati relativi al ciclo di vita": informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto, organizzazione o altro riferimento. Si tratta di metadati descrittivi e dell'inventario quantitativo del ciclo di vita nonché dei dati sulla valutazione d'impatto nel corso del ciclo di vita;

l) "dati relativi all'inventario nel ciclo di vita": input e output qualificati per un prodotto o un'organizzazione nel proprio ciclo di vita, dati specifici (misurati o rilevati direttamente) o generici (misurati o rilevati indirettamente, medi).

3. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF NELLE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri dovrebbero:

3.1. utilizzare le metodologie PEF o OEF nelle politiche su base volontaria che implicano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni, ove necessario, garantendo al contempo che tali politiche non ostacolino la libera circolazione delle merci nel mercato unico;

3.2. ritenere valide le informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita o le dichiarazioni basate sull'uso delle metodologie PEF o OEF nei sistemi nazionali che comportano la misurazione o la comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni;

3.3. compiere sforzi per aumentare la disponibilità di dati di alta qualità relativi al ciclo di vita, mediante azioni volte a sviluppare, esaminare e mettere a disposizione banche dati nazionali e contribuire ad alimentare le banche dati pubbliche esistenti, in base alle prescrizioni in termini di qualità dei dati stabilite nelle metodologie PEF e OEF;

3.4. fornire alle PMI assistenza e strumenti che consentano loro di misurare e migliorare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione in base alle metodologie PEF o OEF;

3.5. promuovere l'uso della metodologia OEF per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita delle organizzazioni pubbliche.

4. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF DA PARTE DELLE IMPRESE E ALTRE ORGANIZZAZIONI PRIVATE

Le imprese e altre organizzazioni private che decidono di misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione dovrebbero:

4.1. utilizzare le metodologie PEF e OEF per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione;

4.2. contribuire alla revisione delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati di elevata qualità sul ciclo di vita, quanto meno conformi alle prescrizioni di qualità dei dati stabilite dalle metodologie PEF o OEF;

4.3. prendere in considerazione la possibilità di offrire sostegno alle PMI nelle rispettive catene di approvvigionamento per far sì che forniscano informazioni basate sulle metodologie PEF e OEF e migliorino le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei loro prodotti e della loro organizzazione. Le associazioni di settore dovrebbero:

4.4. promuovere l'uso delle metodologie PEF e OEF tra i propri soci;

4.5. contribuire alla revisione delle banche dati pubbliche e alimentarle con dati di elevata qualità sul ciclo di vita, quanto meno conformi alle prescrizioni di qualità dei dati stabilite dalle metodologie PEF o OEF;

4.6. fornire alle PMI strumenti semplificati di calcolo e competenze che consentano loro di calcolare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei propri prodotti o della propria organizzazione in base alle metodologie PEF o OEF.

5. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF NEI PROGRAMMI RELATIVI ALLA MISURAZIONE O COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI NEL CORSO DEL CICLO DI VITA

I programmi relativi alla misurazione o alla comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dovrebbero:

5.1. utilizzare le metodologie PEF e OEF come metodo di riferimento per misurare o comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.

6. USO DELLE METODOLOGIE PEF E OEF DA PARTE DELLA COMUNITA' FINANZIARIA

I membri della comunità finanziaria, se del caso, dovrebbero:

6.1. promuovere l'uso delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nel ciclo di vita calcolate in base alle metodologie PEF o OEF nella valutazione dei rischi finanziari connessi alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

6.2. promuovere l'uso di informazioni basate su studi OEF nelle proprie valutazioni dei livelli di prestazione per la componente ambientale degli indici di sostenibilità.

7. VERIFICA

7.1. Gli studi PEF e OEF che devono essere utilizzati per scopi di comunicazione devono essere verificati in base ai criteri di revisione delle metodologie PEF e OEF.

7.2. La verifica dovrebbe essere improntata ai seguenti principi:

a) un elevato livello di credibilità della misurazione e della comunicazione;

b) la proporzionalità dei costi e dei benefici della verifica rispetto all'uso previsto dei risultati PEF e OEF;

c) la verificabilità dei dati relativi al ciclo di vita e la tracciabilità dei prodotti e delle organizzazioni.

8. COMUNICAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE

8.1. Gli Stati membri sono invitati a comunicare ogni anno alla Commissione le misure adottate alla luce della presente raccomandazione. Le prime informazioni dovrebbero essere trasmesse un anno dopo l'adozione della presente raccomandazione. Le informazioni trasmesse dovrebbero comprendere:

a) le modalità con cui le metodologie PEF e OEF sono utilizzate nelle iniziative politiche;

b) il numero di prodotti e organizzazioni oggetto dell'iniziativa;

c) gli incentivi relativi alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

d) le iniziative relative all'elaborazione di dati di qualità elevata sul ciclo di vita;

e) l'assistenza offerta alle PMI per la fornitura di informazioni ambientali nel corso del ciclo di vita e per il miglioramento delle loro prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

f) eventuali problemi od ostacoli rilevati nell'utilizzo delle metodologie.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2013

Per la Commissione

Janez POTOCNIK

Membro della Commissione

ALLEGATI

(1)

Valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione

"Costruire il mercato unico dei prodotti verdi: promuovere informazioni migliori e credibili sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni. (SWD(2013) 111 definitivo).

(2)

COM(2003) 302 definitivo.

(3)

Riunione n. 3 061 del Consiglio "Ambiente", Bruxelles, 20 dicembre 2010.

(4)

COM(2010) 608 definitivo/2.

(5)

COM(2011) 206 definitivo - L'Atto per il mercato unico -Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. "Insieme per una nuova crescita", e COM(2012) 573 final "L'Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita".

(6)

COM(2012) 582 final.

(7)

COM(2011) 571 definitivo.