Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 14 dicembre 2017.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2013

G.U.R.S. 26 aprile 2013, n. 20

Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 14 dicembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630 "Disciplina delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale relativa agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale";

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il documento Sanco n. 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004;

Visto il regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04 e n. 882/04 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali; ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 relativo a "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D.D.G. del dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute n. 1094 del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

Visto l'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

Vista la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012 della Giunta regionale "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 477/13 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"; l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al regolamento CE n. 853/04"; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria";

Ritenuto necessario adeguare la procedura regionale per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, stabilendo criteri istruttori semplificati e uniformi in modo da garantire una armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istanze di riconoscimento delle imprese alimentari;

Ritenuto di dovere accentuare il decentramento dell'iter procedurale finalizzato al riconoscimento degli stabilimenti, salvaguardando il ruolo di monitoraggio e sorveglianza dell'Assessorato della salute;

Ritenuto di dovere, altresì, abrogare espressamente il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 14 dicembre 2017.

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, sono approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, le allegate "Procedure per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale".

Sono altresì approvati i seguenti modelli che l'impresa alimentare deve utilizzare per le proprie istanze e/o comunicazioni e/o dichiarazioni all'autorità competente nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

- mod. A1: Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 di stabilimento di nuova attivazione;

- mod. A2: Istanza di voltura/subentro del riconoscimento di stabilimento;

- mod. A3: Istanza di estensione del riconoscimento per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

- mod. A4: Comunicazione di sospensione temporanea o di cessazione definitiva dell'attività;

- mod. A5: Comunicazione di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

- mod. A6: Comunicazione di variazione di legale rappresentante, o ragione sociale o denominazione o di cambio della sede legale dell'impresa alimentare;

- mod. A7: Scheda di rilevazione della tipologia di attività e prodotti;

- mod. A8: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. e al possesso dei requisiti tecnici dello stabilimento.

Sono, infine, approvati i seguenti modelli che l'autorità competente provinciale deve utilizzare per le proprie determinazioni o comunicazioni nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

- mod. B1: nulla-osta riconoscimento condizionato di stabilimento;

- mod. B2: nulla-osta riconoscimento definitivo di stabilimento;

- mod. B3: nulla-osta voltura o subentro/estensione del riconoscimento di stabilimento;

- mod. B4: Comunicazione sospensione temporanea o di cessazione definitiva di attività;

- mod. B5: Comunicazione variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;

- mod. B6: Comunicazione variazione legale rappresentante/ragione sociale/denominazione/sede legale dell'impresa alimentare.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 14 dicembre 2017.

Art. 2

Il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute/DASOE/Aree tematiche/Igiene degli alimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 8 aprile 2013.

SAMMARTANO

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 14 dicembre 2017.