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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2013, n. 40

G.U.R.I. 22 aprile 2013, n. 94

Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;

Visto l'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;

Ritenuto, in relazione ai contenuti del predetto parere, di limitare l'ambito di applicazione del comma 9 dell'articolo 6 al tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della flotta aerea antincendio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato: "Dipartimento della protezione civile", al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile", ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Individuazione della flotta aerea antincendio

1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominata: "flotta aerea", è attuato con le modalità e secondo i tempi di cui all'articolo 7.

2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la documentazione che attesta lo stato di navigabilità di ogni aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento, con le modalità e secondo i tempi di cui all'articolo 7.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla gestione della flotta aerea sono individuate nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, attualmente allocate nella missione "Soccorso Civile" - programma "Protezione Civile" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea, il Dipartimento della protezione civile impiega le risorse di cui al comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in essere per prestazioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le eventuali residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, relative all'esercizio finanziario 2013, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per la prosecuzione delle attività di gestione della flotta aerea.

Art. 4

Risorse umane

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze connesse alla gestione della flotta aerea, può avvalersi di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero massimo di venti unità.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Risorse strumentali

1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento della flotta aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione che attesta la consistenza, lo stato di navigabilità o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonchè, ai fini del trasferimento, l'ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 6

Contratti afferenti alla flotta aerea

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione civile nella titolarità dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea, elencati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora, anche nelle more del trasferimento della flotta aerea, avvii le procedure per la stipula di nuovi contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il Dipartimento della protezione civile per le ulteriori indicazioni riguardanti i requisiti tecnici e operativi.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalla compagnia assicurativa per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa per rischi diversi della flotta aerea, indicato nell'allegato D, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. Nelle more del perfezionamento del relativo decreto di rassegnazione, qualora si rendesse necessario provvedere al pagamento agli aventi diritto, è ammesso il ricorso al pagamento urgente ai sensi dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007.

5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni agli utili del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa di cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.

6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le attività solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla data di attuazione delle operazioni di trasferimento della flotta aerea ai sensi dell'articolo 7. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ivi compresi gli atti relativi all'attività di controllo svolta, all'applicazione di eventuali penalità o all'apposizione di eventuali atti aggiuntivi volti alla modifica dei contratti.

7. Rimangono affidate alla competenza del Dipartimento della protezione civile, che provvede con le risorse finanziarie ad esso destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di cui al presente articolo, insorte fino alla data di effettivo trasferimento della flotta aerea al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure il Dipartimento della protezione civile informa il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tenendolo aggiornato sugli esiti.

8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base di apposite intese con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ogni utile attività di supporto nella gestione delle procedure contenziose relative ai contratti di cui al presente articolo.

9. Al fine di garantire la continuità dei servizi antincendio della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento medesimo, mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo, continua ad avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di cui al contratto relativo alla fornitura di prodotti estinguenti, indicato nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

Art. 7

Tempi e modalità di attuazione del trasferimento

1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono completate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale fine è redatto tra le Amministrazioni di cui all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente, formale verbale contenente la consistenza, a quantità e valore, e lo stato dei velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da effettuarsi al momento della consegna all'amministrazione subentrante.

2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio della campagna antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire la piena operatività della flotta aerea impegnata nelle attività di spegnimento degli incendi e sono completate entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione della campagna stessa. In tale ipotesi, l'operatività degli aeromobili è comunque regolata dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4.

3. Per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 8.

4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, subentra nella titolarità dei contratti di cui all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2.

5. Fino al completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse di cui al presente articolo, sono previste, sulla base di apposite intese, forme di affiancamento del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al personale del Dipartimento della protezione civile impegnato nella gestione della flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere previste ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, eventuali ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono trasferite al Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso Civile".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi del presente regolamento, in vigenza del contratto di affidamento a terzi della gestione operativa e logistica della flotta aerea della protezione civile, possono rimanere temporaneamente immatricolati presso il Registro aeronautico nazionale e, conseguentemente, ad essi continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Dipartimento della protezione civile, tramite il Centro operativo aereo unificato (COAU), coordina l'impiego sul territorio nazionale anche della flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, opera sulla base delle direttive emanate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio.

5. Per le finalità di cui al presente regolamento, il Dipartimento della protezione civile assicura la conservazione degli atti concernenti la gestione della flotta aerea e l'accesso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai medesimi.

6. Per i contratti relativi alla gestione operativa e logistica della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, nelle more del completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con il Dipartimento della protezione civile, può assumere la qualità di stazione appaltante per dar corso alle procedure di gara per l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GRILLI, Ministro dell'economia e delle finanze

CANCELLIERI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 248

ALLEGATO A

COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA AEREA ANTINCENDIO

Tipologia

N.C.

Cod. Operatore

Marche

CL-415

2003

CAN 07

I-DPCD

CL-415

2004

CAN 08

I-DPCE

CL-415

2009

CAN 10

I-DPCO

CL-415

2020

CAN11

I-DPCP

CL-415

2021

CAN12

I-DPCQ

CL-415

2029

CAN18

I-DPCT

CL-415

2030

CAN14

I-DPCU

CL-415

2035

CAN15

I-DPCV

CL-415

2036

CAN16

I-DPCW

CL-415

2047

CAN20

I-DPCY

CL-415

2048

CAN21

I-DPCZ

CL-415

2058

CAN26

I-DPCI

CL-415

2059

CAN23

I-DPCF

CL-415

2060

CAN 24

I-DPCG

CL-415

2062

CAN 25

I-DPCH

CL-415

2066

CAN 27

I-DPCC

CL-415

2070

CAN 28

I-DPCN

CL-415

2073

CAN 30

I-DPCS

CL-415

2074

CAN 31

I-DPCR