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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

G.U.R.I. 22 maggio 2013, n. 118

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 24 agosto 2020, n. 132)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica;

Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonchè l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica;

Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-duodecies del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonchè delle relative attribuzioni e competenze;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009;

Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244 del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione;

Ritenuto di dover assicurare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite "amministrazioni".

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante "Formato della fattura elettronica" che costituisce l'allegato A del regolamento.

2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonchè alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.

4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.

5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

Art. 2

Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche

(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 24 agosto 2020, n. 132)

1. Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;

c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonchè secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;

e) omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al presente regolamento nonchè dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.

Art. 3

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.

Art. 4

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonchè i servizi di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici "open source" per la fatturazione elettronica.

Art. 5

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.

2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonchè da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante.

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PATRONI GRIFFI

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129

ALLEGATO B

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 24 agosto 2020, n. 132)

REGOLE TECNICHE

INDICE

1. PREMESSA

2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale.

2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura elettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il lotto di fatture.

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;

- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;

- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili.

4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE

L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE

Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;

- il SdI;

- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al paragrafo 2;

- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta;

- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede, quali attori coinvolti:

- il SdI;

- il soggetto destinatario;

- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche.

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

- il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5;

- in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;

- nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario;

- nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;

- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;

- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;

Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche.

Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.

Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui è circoscritta, si configura come:

- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase elaborativa;

- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;

- integrità del documento;

- autenticità e validità del certificato di firma;

- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazioni definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.